Art. 44 1. Gli altri Stati potranno aderire alla Convenzione, successivamente alla sua entrata in vigore, ai sensi dell'articolo 46, comma 1. 2. Lo strumento di adesione sara' depositato presso il depositario. 3. L'adesione avra' effetto soltanto nei rapporti fra lo Stato aderente e gli Stati contraenti che non abbiano sollevato obiezioni nei confronti Gi essa nel termine di sei mesi dalla ricezione della notifica prevista dall'Art. 48, lettera b). Tale eventuale obiezione potra' altresi' essere sollevata da qualsiasi Stato al momento della ratifica, dell'accettazione o dell'approvazione della Convenzione, successive all'adesione. Tali obiezioni vanno notificate al depositario.