(Convenzione-art. 46)
Art. 46 
1. La Convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo
allo scadere di un periodo di tre mesi dopo  il  deposito  del  terzo
strumento di ratifica,  di  accettazione  o  d'approvazione  previsto
dall'articolo 43. 
2. In seguito la Convenzione entrera' in vigore: 
a  -  per  ogni  Stato  che  la  ratifica,  l'accetta   o   l'approva
posteriormente,  o  che  vi  aderisce,  il  primo  giorno  del   mese
successivo allo scadere di un periodo di tre mesi  dopo  il  deposito
del proprio strumento di ratifica, d'accettazione,  d'approvazione  o
di adesione; 
b - per le unita territoriali cui la Convenzione sia stata estesa  in
conformita' all'articolo 45, il primo giorno del mese successivo allo
scadere di un periodo di tre mesi dopo la notifica prevista in  detto
articolo.