Art. 47 1. Ogni Stato Parte alla Convenzione puo' denunciarla mediante notifica indirizzata per iscritto al depositario. 2. La denuncia avra' effetto dal primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di dodici mesi dopo la data di ricevimento della notifica da parte del depositario. Se e' specificato nella notifica un periodo piu' lungo perche' abbia efficacia la denuncia, questa avra' effetto allo scadere del periodo in questione, dopo la data di ricevimento della notifica