(Convenzione-art. 48)
Art. 48 
Il depositario notifica agli Stati membri della Conferenza  de  L'Aja
di  diritto  internazionale  privato,  agli  altri  Stati  che  hanno
partecipato alla Diciassettesima Sessione, e  agli  Stati  che  hanno
aderito in conformita' alle disposizioni dell'articolo 44: 
a - le  firme,  le  ratifiche,  le  accettazioni  e  le  approvazioni
indicate all'articolo 43; 
b - le adesioni e le obiezioni alle  adesioni  indicate  all'articolo
44; 
c - la data in cui la Convenzione entrera' in vigore  in  conformita'
alle disposizioni dell'articolo 46; 
d - le dichiarazioni e le designazioni menzionate agli  articoli  22,
23, 25 e 45; 
e - gli accordi menzionati all'articolo 39; 
f - le denunce previste dall'articolo 47. 
IN FEDE  DI  CHE,  i  sottoscritti,  debitamente  autorizzati,  hanno
firmato la presente Convenzione. 
FATTO a L'Aia, il 29 maggio 1993, in francese e in inglese,  entrambi
i testi facenti ugualmente fede, in un  unico  esemplare,  che  sara'
depositato negli archivi del Governo del Regno dei Paesi Bassi, e  di
cui  una  copia  certificata  conforme  sara'  consegnata,  per   via
diplomatica, a ciascun Stato che era Membro della Conferenza de L'Aia
di diritto internazionale privato al  momento  della  Diciassettesima
Sessione, ed a ciascuno degli altri Stati  che  hanno  partecipato  a
tale Sessione.