(Convenzione-art. 9)
Art. 9 
Le Autorita' Centrali prendono, sia direttamente sia col concorso  di
pubbliche autorita' o di organismi  debitamente  abilitati  nel  loro
Stato, ogni misura idonea, in particolare per: 
a - raccogliere, conservare e scambiare  informazioni  relative  alla
situazione del minore e dei futuri genitori  adottivi,  nella  misura
necessaria alla realizzazione dell'adozione; 
b  -  agevolare,  seguire  ed  attivare   la   procedura   in   vista
dell'adozione; 
c - promuovere nei  rispettivi  Stati  l'istituzione  di  servizi  di
consulenza per l'adozione e per la fase successiva all'adozione; 
d - scambiare rapporti generali di valutazione  sulle  esperienze  in
materia di adozione internazionale; 
e - rispondere, nella  misura  consentita  dalla  legge  del  proprio
Stato, alle richieste motivate di  informazioni  su  una  particolare
situazione d'adozione, formulate da altre  Autorita'  Centrali  o  da
autorita' pubbliche.