(Accordo- art. 10)
ARTICOLO 10 
DIVIDENDI 
1. I  dividendi  pagati  da  una  societa'  residente  di  uno  Stato
contraente  ad  un  residente  dell'altro   Stato   contraente   sono
imponibili in detto altro Stato. 
2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche nello  Stato
contraente di cui la societa' che paga i dividendi e' residente ed in
conformita' della legislazione di detto Stato, ma, se la persona  che
percepisce i dividendi ne e' l'effettivo beneficiano, l'imposta cosi'
applicata non puo' eccedere: 
(a)  il  5  per  cento  dell'ammontare  lordo  dei  dividendi  se  il
beneficiario  e'  una  societa'  (non   di   persone)   che   detiene
direttamente almeno il 70 per cento del capitale della  societa'  che
distribuisce i dividendi; 
(b) il  10  per  cento  dell'ammontare  lordo  dei  dividendi  se  il
beneficiario  e'  una  societa'  (non   di   persone)   che   detiene
direttamente almeno il 25 per cento e fino a un massimo  del  70  per
cento del capitale della societa' che distribuisce i dividendi; 
(c) il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi in  tutti  gli
altri casi. 
Le autorita' competenti degli Stati contraenti regoleranno di  comune
accordo le modalita' di applicazione di tale limitazione. Il presente
paragrafo non riguarda l'imposizione della societa' per gli utili con
i quali sono stati pagati i dividendi. 
3. Ai fini del presente articolo il  termine  "dividendi"  designa  i
redditi derivanti da azioni, da azioni o  diritti  di  godimento,  da
quote  minerarie,  da  quote  di  fondatore  o  da  altre  quote   di
partecipazione agli  utili,  ad  eccezione  dei  crediti,  nonche'  i
redditi di  altre  quote  sociali  assoggettati  al  medesimo  regime
fiscale dei redditi delle  azioni  secondo  la  legislazione  fiscale
dello Stato di cui e' residente la societa' distributrice. 
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel  caso  in
cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di  uno  Stato
contraente, svolga nell'altro Stato contraente, di cui  e'  residente
la  societa'  che  paga  i  dividendi,  un'attivita'  industriale   o
commerciale per mezzo di  una  stabile  organizzazione  ivi  situata,
oppure eserciti una professione indipendente mediante una base  fissa
ivi  situata,  e  la  partecipazione  generatrice  dei  dividendi  si
ricolleghi effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. 
In tal caso,  i  dividendi  sono  imponibili  in  detto  altro  Stato
contraente secondo la propria legislazione. 
5. Qualora una societa' residente  di  uno  Stato  contraente  ricavi
utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto  altro  Stato  non
puo' applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla societa',  a
meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di  detto  altro
Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi
effettivamente ad una stabile organizzazione o a una base fissa situ-
ate in detto altro Stato, ne' prelevare alcuna imposta, a  titolo  di
imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non  distribuiti
della  societa',  anche  se  i  dividendi  pagati  o  gli  utili  non
distribuiti costituiscono  in  tutto  o  in  parte  utili  o  redditi
realizzati in detto altro Stato.