(Accordo- art. 12)
ARTICOLO 12 
CANONI E COMPENSI PER SERVIZI TECNICI 
1. I canoni e compensi per servizi tecnici provenienti da  uno  Stato
contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente  sono
imponibili in detto altro Stato. 
2.  Tuttavia,  tali  canoni  e  compensi  per  servizi  tecnici  sono
imponibili anche nello Stato contraente dal quale essi provengono  ed
in conformita' alla legislazione di detto Stato, ma,  se  la  persona
che percepisce i canoni o  i  compensi  per  servizi  tecnici  ne  e'
l'effettivo beneficiario, l'imposta cosi applicata non puo' eccedere: 
(a) il 10 per cento dell'ammontare lordo nel caso dei canoni; (b)  il
7,5 per cento dell'ammontare lordo nel caso dei compensi per  servizi
tecnici. 
3. Ai fini del  presente  articolo  il  termine  "canoni"  designa  i
compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o  la  concessione
in uso, di un diritto d'autore  su  opere  letterarie,  artistiche  o
scientifiche, ivi comprese le pellicole cinematografiche e  pellicole
o  registrazioni  per  trasmissioni  radiofoniche  o  televisive,  di
brevetti, marchi di fabbrica  o  di  commercio,  disegni  o  modelli,
progetti,  formule  o  processi  segreti,  nonche'  per  l'uso  o  la
concessione  in  uso  di  attrezzature  industriali,  commerciali   o
scientifiche o per informazioni concernenti esperienze  di  carattere
industriale, commerciale o scientifico. 
4. Ai fini del presente articolo l'espressione "compensi per  servizi
tecnici"  designa  i  compensi  di  qualsiasi  natura,  diversi   dai
pagamenti effettuati a favore di un  proprio  lavoratore  dipendente,
corrisposti a una persona in relazione a qualsiasi servizio di natura
gestionale o tecnica o di consulenza svolto nello Stato contraente di
cui e' residente il soggetto che corrisponde il compenso. 
5. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel  caso  in
cui il beneficiario effettivo dei canoni o dei compensi  per  servizi
tecnici, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato
contraente dal quale provengono i canoni o  i  compensi  per  servizi
tecnici, un'attivita' commerciale o  industriale  per  mezzo  di  una
stabile organizzazione ivi situata, o  una  professione  indipendente
mediante una base  fissa  ivi  situata,  ed  il  diritto  o  il  bene
generatore  dei  canoni  o  dei  compensi  per  servizi  tecnici   si
ricolleghino effettivamente ad esse.  In  tal  caso,  i  canoni  o  i
compensi per servizi tecnici sono imponibili  in  detto  altro  Stato
contraente secondo la propria legislazione. 
6.  I  canoni  o  i  compensi  per  servizi  tecnici  si  considerano
provenienti da uno Stato contraente quando il debitore  e'  lo  Stato
stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un  suo  ente
locale o un residente di detto Stato. Tuttavia,  quando  il  debitore
dei canoni o dei compensi per servizi tecnici, sia esso  residente  o
no di uno Stato contraente, ha in uno Stato  contraente  una  stabile
organizzazione o una base  fissa  per  le  cui  necessita'  e'  stato
contratto l'obbligo dei pagamenti, e tali  pagamenti  sono  a  carico
della stabile organizzazione  o  della  base  fissa,  i  canoni  o  i
compensi per servizi tecnici stessi si considerano provenienti  dallo
Stato contraente in cui e' situata la  stabile  organizzazione  o  la
base fissa. 
7. Se, in conseguenza  di  particolari  relazioni  esistenti  tra  il
debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi  e  terze
persone, l'ammontare dei canoni o dei compensi per  servizi  tecnici,
tenuto conto dell'uso,  diritto  o  informazione  per  i  quali  sono
pagati, eccede quello che sarebbe  stato  convenuto  tra  debitore  e
beneficiano effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni
del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. 
In tal caso, la  parte  eccedente  dei  pagamenti  e'  imponibile  in
conformita' della legislazione di ciascuno Stato contraente e  tenuto
conto delle altre disposizioni del presente Accordo.