ARTICOLO 12 CANONI E COMPENSI PER SERVIZI TECNICI 1. I canoni e compensi per servizi tecnici provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. 2. Tuttavia, tali canoni e compensi per servizi tecnici sono imponibili anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformita' alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i canoni o i compensi per servizi tecnici ne e' l'effettivo beneficiario, l'imposta cosi applicata non puo' eccedere: (a) il 10 per cento dell'ammontare lordo nel caso dei canoni; (b) il 7,5 per cento dell'ammontare lordo nel caso dei compensi per servizi tecnici. 3. Ai fini del presente articolo il termine "canoni" designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso, di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi comprese le pellicole cinematografiche e pellicole o registrazioni per trasmissioni radiofoniche o televisive, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, nonche' per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico. 4. Ai fini del presente articolo l'espressione "compensi per servizi tecnici" designa i compensi di qualsiasi natura, diversi dai pagamenti effettuati a favore di un proprio lavoratore dipendente, corrisposti a una persona in relazione a qualsiasi servizio di natura gestionale o tecnica o di consulenza svolto nello Stato contraente di cui e' residente il soggetto che corrisponde il compenso. 5. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni o dei compensi per servizi tecnici, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono i canoni o i compensi per servizi tecnici, un'attivita' commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, o una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto o il bene generatore dei canoni o dei compensi per servizi tecnici si ricolleghino effettivamente ad esse. In tal caso, i canoni o i compensi per servizi tecnici sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione. 6. I canoni o i compensi per servizi tecnici si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore e' lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni o dei compensi per servizi tecnici, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessita' e' stato contratto l'obbligo dei pagamenti, e tali pagamenti sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, i canoni o i compensi per servizi tecnici stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui e' situata la stabile organizzazione o la base fissa. 7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni o dei compensi per servizi tecnici, tenuto conto dell'uso, diritto o informazione per i quali sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiano effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti e' imponibile in conformita' della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni del presente Accordo.