(Accordo- art. 13)
ARTICOLO 13 
UTILI DERIVANTI DALL'ALIENAZIONE DI BENI 
1. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni immobili  secondo  la
definizione di cui al paragrafo 2 dell'articolo  6,  sono  imponibili
nello Stato contraente dove detti beni sono situati. 
2. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti  parte
dell'attivo di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato
contraente ha nell'altro Stato  contraente,  ovvero  di  beni  mobili
appartenenti ad una base fissa di cui dispone  un  residente  di  uno
Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio  di  una
professione   indipendente,   compresi    gli    utili    provenienti
dall'alienazione di detta stabile organizzazione (da sola od  in  uno
con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto
altro Stato. 
3. Gli utili derivanti  dall'alienazione  di  navi  o  di  aeromobili
impiegati  in  traffico  internazionale  o  di  beni  mobili  adibiti
all'esercizio di dette navi od aeromobili  sono  imponibili  soltanto
nello Stato contraente in cui e'  situata  la  sede  della  direzione
effettiva dell'impresa. 
4. Gli utili derivanti dall'alienazione di azioni  che  rappresentino
una partecipazione di almeno il 25 per cento del  capitale  azionario
di una societa' residente di uno Stato contraente sono imponibili  in
detto Stato. 
5. Gli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da
quelli menzionati ai paragrafi 1, 2 3 e 4, sono  imponibili  soltanto
nello Stato contraente di cui l'alienante e' residente.