(Accordo- art. 14)
ARTICOLO 14 
PROFESSIONI INDIPENDENTI 
1. I  redditi  che  un  residente  di  uno  Stato  contraente  ritrae
dall'esercizio di una libera professione  o  da  altre  attivita'  di
carattere analogo sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che
tale residente non disponga abitualmente nell'altro Stato  contraente
di una base fissa  per  l'esercizio  delle  sue  attivita'.  Se  egli
dispone di tale base fissa,  i  redditi  sono  imponibili  nell'altro
Stato contraente ma unicamente nella misura in cui sono imputabili  a
detta base fissa. 
2. L'espressione "libera professione"  comprende  in  particolare  le
attivita'  indipendenti   di   carattere   scientifico,   letterario,
artistico, educativo o pedagogico, nonche' le attivita'  indipendenti
dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.