(Accordo- art. 19)
ARTICOLO 19 
FUNZIONI PUBBLICHE 
1. (a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno  Stato
contraente o da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale
a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto  Stato
o a detta suddivisione od ente, sono  imponibili  soltanto  in  detto
Stato; (b) Tuttavia,  tali  remunerazioni  sono  imponibili  soltanto
nell'altro Stato contraente qualora i servizi  siano  resi  in  detto
Stato e la persona fisica sia residente in detto Stato il quale:  (i)
abbia la nazionalita'  di  detto  Stato;  o  (ii)  non  sia  divenuto
residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi. 
2. (a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da  una  sua
suddivisione politica od amministrativa o da un suo ente locale,  sia
direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, a
una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a
detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in questo Stato. 
(b) Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato
contraente qualora la persona fisica sia un residente di questo Stato
e ne abbia la nazionalita'. 
3. Le disposizioni degli articoli 15,  16  e  18  si  applicano  alle
remunerazioni e pensioni pagate  in  corrispettivo  di  servizi  resi
nell'ambito di una attivita' industriale o commerciale esercitata  da
uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o da  un  suo
ente locale.