(Accordo- art. 2)
ARTICOLO 2 
IMPOSTE CONSIDERATE 
1. Il presente Accordo si applica alle imposte sul reddito  prelevate
per conto  di  ciascuno  Stato  contraente,  delle  sue  suddivisioni
politiche o amministrative o dei suoi enti locali, qualunque  sia  il
sistema di prelevamento. 
2. Sono considerate imposte sul  reddito  le  imposte  prelevate  sul
reddito complessivo o su elementi del reddito,  comprese  le  imposte
sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili,  le
imposte  sull'ammontare  complessivo  degli  stipendi  o  dei  salari
corrisposti dalle imprese, nonche' le imposte sui plusvalori. 
3. Le imposte attuali cui si applica l'Accordo sono in particolare: 
(a) per quanto concerne il Vietnam: 
   (i) l'imposta sul reddito delle persone fisiche; 
   (ii) l'imposta sugli utili; e 
   (iii) l'imposta sulle  rimesse  degli  utili;  ancorche'  riscosse
mediante ritenuta alla fonte; 
(qui di seguito indicate quali "imposta vietnamita") 
b) per quanto concerne l'Italia: 
 (i) l'imposta sul reddito delle persone fisiche; 
 (ii) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche; e 
 (iii) l'imposta locale  sui  redditi;  ancorche'  riscosse  mediante
ritenuta alla fonte; 
(qui di seguito indicate quali "imposta italiana"). 
4. L'Accordo si applichera' anche alle imposte di natura  identica  o
analoga che verranno istituite dopo la data della firma del  presente
Accordo in aggiunta o in sostituzione  delle  imposte  esistenti.  Le
autorita' competenti degli  Stati  contraenti  si  notificheranno  le
modifiche sostanziali apportate alle rispettive legislazioni fiscali.