ARTICOLO 2 IMPOSTE CONSIDERATE 1. Il presente Accordo si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di ciascuno Stato contraente, delle sue suddivisioni politiche o amministrative o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento. 2. Sono considerate imposte sul reddito le imposte prelevate sul reddito complessivo o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi o dei salari corrisposti dalle imprese, nonche' le imposte sui plusvalori. 3. Le imposte attuali cui si applica l'Accordo sono in particolare: (a) per quanto concerne il Vietnam: (i) l'imposta sul reddito delle persone fisiche; (ii) l'imposta sugli utili; e (iii) l'imposta sulle rimesse degli utili; ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte; (qui di seguito indicate quali "imposta vietnamita") b) per quanto concerne l'Italia: (i) l'imposta sul reddito delle persone fisiche; (ii) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche; e (iii) l'imposta locale sui redditi; ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte; (qui di seguito indicate quali "imposta italiana"). 4. L'Accordo si applichera' anche alle imposte di natura identica o analoga che verranno istituite dopo la data della firma del presente Accordo in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti. Le autorita' competenti degli Stati contraenti si notificheranno le modifiche sostanziali apportate alle rispettive legislazioni fiscali.