(Accordo- art. 20)
ARTICOLO 20 
PROFESSORI E INSEGNANTI 
Un professore od un insegnante il  quale  soggiorni  temporaneamente,
per un periodo non superiore a due anni, in uno Stato contraente allo
scopo di insegnare o di effettuare ricerche presso  una  universita',
collegio,  scuola  od  altro  analogo  istituto  e  che  e'   o   era
immediatamente prima di tale soggiorno,  residente  dell'altro  Stato
contraente,  e'  esente  da  imposta  nel  primo   Stato   contraente
limitatamente  alle   remunerazioni   derivanti   dall'attivita'   di
insegnamento o di ricerca.