ARTICOLO 20 PROFESSORI E INSEGNANTI Un professore od un insegnante il quale soggiorni temporaneamente, per un periodo non superiore a due anni, in uno Stato contraente allo scopo di insegnare o di effettuare ricerche presso una universita', collegio, scuola od altro analogo istituto e che e' o era immediatamente prima di tale soggiorno, residente dell'altro Stato contraente, e' esente da imposta nel primo Stato contraente limitatamente alle remunerazioni derivanti dall'attivita' di insegnamento o di ricerca.