(Accordo- art. 22)
ARTICOLO 22 
ALTRI REDDITI 
1. Gli elementi di reddito di un residente di uno  Stato  contraente,
qualunque ne sia la provenienza, che non sono  stati  trattati  negli
articoli precedenti del presente Accordo sono imponibili soltanto  in
questo Stato. 
2. Le disposizioni del  paragrafo  1  non  si  applicano  ai  redditi
diversi da quelli derivanti da beni immobili definiti al paragrafo  2
dell'articolo 6, nel caso in cui il  beneficiario  di  tali  redditi,
residente  di  uno  Stato  contraente,  eserciti   nell'altro   Stato
contraente un'attivita' industriale o commerciale per  mezzo  di  una
stabile  organizzazione   ivi   situata,   oppure   una   professione
indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto od il
bene produttivo del reddito si ricolleghi effettivamente tale stabile
organizzazione o base fissa. In tal caso gli elementi di reddito sono
imponibili   nell'altro   Stato   contraente   secondo   la   propria
legislazione. 
3. Se, in conseguenza  di  particolari  relazioni  esistenti  tra  le
persone che hanno svolto le attivita' da cui ritraggono i redditi  di
cui  al  paragrafo  1,  il  pagamento  per  tali   attivita'   eccede
l'ammontare che sarebbe stato convenuto tra persone indipendenti,  le
disposizioni del paragrafo 1 si' applicano  soltanto  a  quest'ultimo
ammontare.  In  tal  caso,  la  parte  eccedente  dei  pagamenti   e'
imponibile  in  conformita'  della  legislazione  di  ciascuno  Stato
Contraente e tenuto  conto  delle  altre  disposizioni  del  presente
Accordo.