(Accordo- art. 23)
ARTICOLO 23 
ELIMINAZIONE DELLA DOPPIA IMPOSIZIONE 
1.  Si  conviene  che  la  doppia  imposizione  sara'  eliminata   in
conformita' ai seguenti paragrafi del presente articolo. 
2. Per quanto concerne il Vietnam: 
Qualora un residente del Vietnam ricava reddito, profitti o utili che
ai sensi della legislazione italiana e in  conformita'  del  presente
Accordo sono imponibili  in  Italia,  il  Vietnam  considerera'  come
credito dell'imposta sul reddito, profitti o utili, un  importo  pari
all'imposta versata in Italia. Tuttavia, l'ammontare del credito  non
puo' eccedere la quota di imposta  vietnamita  attribuibile  a  detti
redditi,  profitti  o  utili  calcolati  in  conformita'  a  leggi  e
regolamenti fiscali del Vietnam. 
3. Per quanto concerne l'Italia: 
Se un residente dell'Italia possiede elementi  di  reddito  che  sono
imponibili in Vietnam, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul
reddito  specificate  nell'articolo  2  del  presente  Accordo,  puo'
includere nella base imponibile di tali  imposte  detti  elementi  di
reddito, a meno che espresse disposizioni del  presente  Accordo  non
stabiliscano diversamente. In tal caso, l'Italia deve  dedurre  dalle
imposte cosi' calcolate l'imposta sui redditi pagata in  Vietnam,  ma
l'ammontare della deduzione non puo' eccedere  la  quota  di  imposta
italiana  attribuibile  ai  predetti  elementi   di   reddito   nella
proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del  reddito
complessivo.  Tuttavia,  nessuna  deduzione   sara'   accordata   ove
l'elemento di reddito venga assoggettato  in  Italia  ad  imposizione
mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta  del  beneficiario
del reddito in base alla legislazione italiana. 
4. Ai fini del credito di  cui  ai  paragrafi  2  e  3  del  presente
articolo, quando l'imposta sugli utili delle imprese,  su  dividendi,
interessi o  canoni  provenienti  da  uno  Stato  contraente  non  e'
prelevata o e' ridotta per un periodo  di  tempo  limitato  ai  sensi
delle leggi e dei regolamenti di detto Stato per la promozione  degli
investimenti stranieri ai fini dello sviluppo economico, tale imposta
non prelevata o ridotta si considera pagata per un ammontare pari a: 
a) 32,5 per cento degli utili delle imprese di cui all'articolo 7; b)
10 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi di  cui  all'articolo
10; c) 10 per cento  dell'ammontare  lordo  degli  interessi  di  cui
all'articolo 11; d) 10 per cento dell'ammontare lordo dei  canoni  di
cui all'articolo  12.  Le  disposizioni  del  presente  paragrafo  si
applicano per i primi 10 anni di efficacia del presente Accordo.