ARTICOLO 23 ELIMINAZIONE DELLA DOPPIA IMPOSIZIONE 1. Si conviene che la doppia imposizione sara' eliminata in conformita' ai seguenti paragrafi del presente articolo. 2. Per quanto concerne il Vietnam: Qualora un residente del Vietnam ricava reddito, profitti o utili che ai sensi della legislazione italiana e in conformita' del presente Accordo sono imponibili in Italia, il Vietnam considerera' come credito dell'imposta sul reddito, profitti o utili, un importo pari all'imposta versata in Italia. Tuttavia, l'ammontare del credito non puo' eccedere la quota di imposta vietnamita attribuibile a detti redditi, profitti o utili calcolati in conformita' a leggi e regolamenti fiscali del Vietnam. 3. Per quanto concerne l'Italia: Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Vietnam, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo 2 del presente Accordo, puo' includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni del presente Accordo non stabiliscano diversamente. In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte cosi' calcolate l'imposta sui redditi pagata in Vietnam, ma l'ammontare della deduzione non puo' eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo. Tuttavia, nessuna deduzione sara' accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario del reddito in base alla legislazione italiana. 4. Ai fini del credito di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, quando l'imposta sugli utili delle imprese, su dividendi, interessi o canoni provenienti da uno Stato contraente non e' prelevata o e' ridotta per un periodo di tempo limitato ai sensi delle leggi e dei regolamenti di detto Stato per la promozione degli investimenti stranieri ai fini dello sviluppo economico, tale imposta non prelevata o ridotta si considera pagata per un ammontare pari a: a) 32,5 per cento degli utili delle imprese di cui all'articolo 7; b) 10 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi di cui all'articolo 10; c) 10 per cento dell'ammontare lordo degli interessi di cui all'articolo 11; d) 10 per cento dell'ammontare lordo dei canoni di cui all'articolo 12. Le disposizioni del presente paragrafo si applicano per i primi 10 anni di efficacia del presente Accordo.