(Accordo- art. 24)
ARTICOLO 24 
NON DISCRIMINAZIONE 
1.  I  nazionali  di  uno  Stato  contraente  non  sono  assoggettati
nell'altro Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad  essa
relativo, diversi o piu' onerosi di quelli cui sono o potranno essere
assoggettati i nazionali di detto altro Stato che  si  trovino  nella
stessa situazione. La  presente  disposizione  si  applica  altresi',
nonostante le disposizioni dell'articolo 1, alle persone che non sono
residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti. 
2. L'imposizione di una stabile organizzazione che una impresa di uno
Stato contraente ha nell'altro Stato contraente non  puo'  essere  in
questo altro Stato meno favorevole dell'imposizione  a  carico  delle
imprese di detto altro Stato che svolgono la  medesima  attivita',  a
condizione che il presente paragrafo non  impedisca  al  detto  altro
Stato contraente di tassare gli  utili  attribuibili  a  una  stabile
organizzazione in detto Stato di una  societa'  residente  del  primo
Stato contraente con una ulteriore imposta che non ecceda il  10  per
cento di  tali  utili.  La  presente  disposizione  non  puo'  essere
interpretata nel senso che faccia obbligo ad uno Stato contraente  di
accordare ai  residenti  dell'altro  Stato  contraente  le  deduzioni
personali, le esenzioni e le riduzioni di imposta che esso accorda ai
propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro  carichi
di famiglia. 
3. Fatta salva l'applicazione  delle  disposizioni  del  paragrafo  1
dell'articolo 9, del paragrafo 7 dell'articolo 11 o del  paragrafo  7
dell'articolo 12, gli interessi, i canoni ed altre  spese  pagati  da
una impresa di uno Stato contraente ad un residente dell'altro  Stato
contraente sono deducibili, ai fini della determinazione degli  utili
imponibili di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero
deducibili se fossero pagati ad un residente del primo Stato. 
4. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale e' in tutto  o
in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o  controllato  da
uno  o  piu'  residenti  dell'altro  Stato   contraente,   non   sono
assoggettate nel primo Stato  contraente  ad  alcuna  imposizione  od
obbligo ad essa relativo, diversi o piu' onerosi di quelli cui sono o
potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura del
primo Stato. 
5. Tuttavia, le disposizioni  di  cui  ai  paragrafi  precedenti  del
presente articolo non pregiudicano l'applicazione delle  disposizioni
della  legislazione  interna  per  la  prevenzione  dell'evasione   e
l'elusione fiscale. In particolare, l'espressione "disposizioni della
legislazione interna" comprende in ogni caso le disposizioni  per  la
limitazione della deducibilita' delle spese e altri oneri  deducibili
analoghi derivanti da transazioni tra imprese di uno Stato contraente
e imprese situate nell'altro Stato contraente. 
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano  esclusivamente
alle imposte che sono oggetto del presente Accordo.