ARTICOLO 24 NON DISCRIMINAZIONE 1. I nazionali di uno Stato contraente non sono assoggettati nell'altro Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o piu' onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione. La presente disposizione si applica altresi', nonostante le disposizioni dell'articolo 1, alle persone che non sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti. 2. L'imposizione di una stabile organizzazione che una impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente non puo' essere in questo altro Stato meno favorevole dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attivita', a condizione che il presente paragrafo non impedisca al detto altro Stato contraente di tassare gli utili attribuibili a una stabile organizzazione in detto Stato di una societa' residente del primo Stato contraente con una ulteriore imposta che non ecceda il 10 per cento di tali utili. La presente disposizione non puo' essere interpretata nel senso che faccia obbligo ad uno Stato contraente di accordare ai residenti dell'altro Stato contraente le deduzioni personali, le esenzioni e le riduzioni di imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia. 3. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 9, del paragrafo 7 dell'articolo 11 o del paragrafo 7 dell'articolo 12, gli interessi, i canoni ed altre spese pagati da una impresa di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero pagati ad un residente del primo Stato. 4. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale e' in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o piu' residenti dell'altro Stato contraente, non sono assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o piu' onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo Stato. 5. Tuttavia, le disposizioni di cui ai paragrafi precedenti del presente articolo non pregiudicano l'applicazione delle disposizioni della legislazione interna per la prevenzione dell'evasione e l'elusione fiscale. In particolare, l'espressione "disposizioni della legislazione interna" comprende in ogni caso le disposizioni per la limitazione della deducibilita' delle spese e altri oneri deducibili analoghi derivanti da transazioni tra imprese di uno Stato contraente e imprese situate nell'altro Stato contraente. 6. Le disposizioni del presente articolo si applicano esclusivamente alle imposte che sono oggetto del presente Accordo.