(Accordo- art. 25)
ARTICOLO 25 
PROCEDURA AMICHEVOLE 
1. Quando una persona ritiene che le misure  adottate  da  uno  o  da
entrambi gli Stati contraenti comportano  o  comporteranno  per  essa
un'imposizione non conforme alle disposizioni del  presente  Accordo,
essa puo', indipendentemente dai ricorsi previsti dalla  legislazione
nazionale di detti Stati, sottoporre il  proprio  caso  all'autorita'
competente dello Stato contraente di' cui e' residente, o, se il  suo
caso ricade nel paragrafo 1 dell'articolo 24, a  quella  dello  Stato
contraente di cui possiede  la  nazionalita'.  Il  caso  deve  essere
sottoposto entro i due anni  che  seguono  la  prima  notifica  della
misura che comporta un'imposizione  non  conforme  alle  disposizioni
dell'Accordo. 
2. L'autorita' competente, se il ricorso le appare fondato e se  essa
non e' in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, fara' del
suo meglio per regolare il caso per via  di  amichevole  composizione
con l'autorita' competente dell'altro Stato contraente,  al  fine  di
evitare una tassazione non conforme all'Accordo. 
3. Le autorita' competenti degli Stati contraenti  faranno  del  loro
meglio  per  risolvere  per  via  di   amichevole   composizione   le
difficolta' o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione
dell'Accordo. 
4. Le autorita' competenti degli Stati contraenti potranno comunicare
direttamente tra loro  al  fine  di  pervenire  ad  un  accordo  come
indicato nei paragrafi precedenti. Qualora venga ritenuto  che  degli
scambi verbali di opinioni possano facilitare  il  raggiungimento  di
tale accordo, essi potranno aver luogo in  seno  ad  una  Commissione
formata da rappresentanti  delle  autorita'  competenti  degli  Stati
contraenti.