(Accordo- art. 26)
ARTICOLO 26 
SCAMBIO DI INFORMAZIONI 
1. Le autorita' competenti degli stati contraenti si scambieranno  le
informazioni necessarie per applicare le  disposizioni  del  presente
Accordo o quelle delle leggi interne degli Stati contraenti  relative
alle imposte previste dall'Accordo, nella misura in cui la tassazione
che tali leggi prevedono non e' contraria  all'Accordo,  nonche'  per
prevenire le evasioni fiscali. Lo scambio di informazioni  non  viene
limitato dall'articolo 1.  Le  informazioni  ricevute  da  uno  Stato
contraente saranno tenute  segrete,  analogamente  alle  informazioni
ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato  e  saranno
comunicate  soltanto  alle  persone  od  autorita'  (ivi  compresi  i
tribunali e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o
della riscossione delle imposte previste dall'Accordo,  delle  proce-
dure o dei procedimenti concernenti tali imposte, o  delle  decisioni
di ricorsi presentati per tali imposte. Dette persone o  le  predette
autorita' utilizzeranno tali informazioni soltanto per  questi  fini.
Esse potranno servirsi di queste informazioni nel  corso  di  udienze
pubbliche di tribunali o nei giudizi. 
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non possono in nessun caso  essere
interpretate nel senso di imporre ad uno Stato contraente l'obbligo: 
(a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga  alla  propria
legislazione  o  alla  propria  prassi  amministrativa  o  a   quelle
dell'altro Stato contraente; (b)  di  fornire  informazioni  che  non
potrebbero essere ottenute in base alla propria  legislazione  o  nel
quadro della  propria  normale  prassi  amministrativa  o  di  quelle
dell'altro  Stato  contraente;  (c)  di  fornire   informazioni   che
potrebbero   rivelare   un    segreto    commerciale,    industriale,
professionale o un processo commerciale oppure  informazioni  la  cui
comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.