(Accordo- art. 27)
ARTICOLO 27 
AGENTI DIPLOMATICI E FUNZIONARI CONSOLARI 
Le disposizioni del presente Accordo  non  pregiudicano  i  privilegi
fiscali di cui beneficiano gli  agenti  diplomatici  o  i  funzionari
consolari in virtu' delle regole generali del diritto  internazionale
o delle disposizioni di accordi particolari.