ARTICOLO 28 RIMBORSI 1. Le imposte riscosse in uno Stato contraente mediante ritenuta alla fonte sono rimborsate a richiesta dell'interessato o dello Stato di cui esso e' residente qualora il diritto alla percezione di dette imposte sia limitato dalle disposizioni del presente Accordo. 2. Le istanze di rimborso, da prodursi in osservanza dei termini stabiliti dalla legislazione dello Stato contraente tenuto ad effettuare il rimborso stesso, devono essere corredate da un attestato ufficiale dello Stato contraente di cui il contribuente e' residente certificante che sussistono le condizioni richieste per aver diritto all'applicazione dei benefici previsti dal presente Accordo. 3. Le autorita' competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 25 del presente Accordo, le modalita' di applicazione del presente articolo.