(Accordo- art. 28)
ARTICOLO 28 
RIMBORSI 
1. Le imposte riscosse in uno Stato contraente mediante ritenuta alla
fonte sono rimborsate a richiesta dell'interessato o dello  Stato  di
cui esso e' residente qualora il diritto  alla  percezione  di  dette
imposte sia limitato dalle disposizioni del presente Accordo. 
2. Le istanze di rimborso, da  prodursi  in  osservanza  dei  termini
stabiliti  dalla  legislazione  dello  Stato  contraente  tenuto   ad
effettuare  il  rimborso  stesso,  devono  essere  corredate  da   un
attestato ufficiale dello Stato contraente di cui il contribuente  e'
residente certificante che sussistono  le  condizioni  richieste  per
aver diritto all'applicazione  dei  benefici  previsti  dal  presente
Accordo. 
3. Le autorita' competenti degli  Stati  contraenti  stabiliranno  di
comune accordo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 25  del
presente Accordo, le modalita' di applicazione del presente articolo.