ARTICOLO 29 ENTRATA IN VIGORE 1. Ciascuno degli Stati contraenti notifichera' per iscritto all'altro Stato per via diplomatica l'avvenuto completamento delle procedure legali interne per l'entrata in vigore del presente Accordo. Il presente Accordo entrera' in vigore alla data dell'ultima di tali notifiche. 2. Il presente Accordo si applichera': (a) con riferimento alle imposte prelevate alla fonte, alle somme realizzate il, o successivamente al, 1 gennaio 1996; (b) con riferimento alle altre imposte sul reddito, alle imposte rel- ative ai periodi imponibili che iniziano il, o successivamente al, 1 gennaio 1996. 3. Le domande di rimborso o di accreditamento d'imposta cui da' diritto il presente Accordo con riferimento alle imposte dovute dai residenti di uno degli Stati contraenti relativamente ai periodi che iniziano il, o successivamente al, 1 gennaio 1996 e fino all'entrata in vigore del presente Accordo possono essere presentate entro due anni dall'entrata in vigore del presente Accordo o, se posteriore, dalla data in cui sono state prelevate le imposte.