(Accordo- art. 29)
ARTICOLO 29 
ENTRATA IN VIGORE 
1.  Ciascuno  degli  Stati  contraenti  notifichera'   per   iscritto
all'altro Stato per via diplomatica  l'avvenuto  completamento  delle
procedure  legali  interne  per  l'entrata  in  vigore  del  presente
Accordo. Il presente Accordo entrera' in vigore alla data dell'ultima
di tali notifiche. 
2. Il presente Accordo si applichera': 
(a) con riferimento alle imposte prelevate  alla  fonte,  alle  somme
realizzate il, o successivamente al, 1 gennaio 1996; 
(b) con riferimento alle altre imposte sul reddito, alle imposte rel-
ative ai periodi imponibili che iniziano il, o successivamente al,  1
gennaio 1996. 
3. Le domande di rimborso  o  di  accreditamento  d'imposta  cui  da'
diritto il presente Accordo con riferimento alle imposte  dovute  dai
residenti di uno degli Stati contraenti relativamente ai periodi  che
iniziano il, o successivamente al, 1 gennaio 1996 e fino  all'entrata
in vigore del presente Accordo possono essere  presentate  entro  due
anni dall'entrata in vigore del presente Accordo  o,  se  posteriore,
dalla data in cui sono state prelevate le imposte.