(Accordo- art. 3)
ARTICOLO 3 
DEFINIZIONI GENERALI 
1. Ai fini del presente Accordo, a meno che il contesto non  richieda
una diversa interpretazione: 
 (a) il  termine  "Vietnam"  designa  la  Repubblica  Socialista  del
Vietnam; quando e'  usato  in  senso  geografico,  designa  tutto  il
territorio nazionale del Vietnam, compreso il mare territoriale e  le
zone adiacenti e al di fuori del mare  territoriale  nelle  quali  il
Vietnam esercita i diritti di  sovranita'  per  l'esplorazione  e  lo
sfruttamento delle risorse naturali del fondo e del sottosuolo marino
e delle acque sovrastanti ai sensi della legislazione  vietnamita  ed
in conformita' al diritto internazionale; 
 (b) il termine "Italia" designa la Repubblica italiana  e  comprende
le  zone  al  di  fuori  del  mare  territoriale  italiano  che,   in
conformita' alla legislazione italiana e  al  diritto  internazionale
concernenti la ricerca e lo sfruttamento delle risorse naturali, puo'
essere considerata come zona all'interno della quale  possono  essere
esercitati i diritti dell'Italia per quanto concerne il fondo  ed  il
sottosuolo marini, nonche' le loro risorse naturali; 
 (c)  le  espressioni  "uno  Stato  contraente"  e   "l'altro   Stato
contraente" designano,  come  il  contesto  richiede,  il  Vietnam  o
l'Italia; 
 (d) il termine "persona" comprende una persona fisica, una  societa'
ed ogni altra associazione di  persone;  (e)  il  termine  "societa'"
designa  qualsiasi  persona  giuridica  o  qualsiasi  ente   che   e'
considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione; 
 (f) le espressioni "impresa di  uno  Stato  contraente"  e  "impresa
dell'altro Stato  contraente"  designano  rispettivamente  un'impresa
esercitata da un residente  di  uno  Stato  contraente  e  un'impresa
esercitata da un residente dell'altro Stato contraente; 
 (g)  l'espressione  "traffico  internazionale"   designa   qualsiasi
attivita' di trasporto effettuato per mezzo  di  una  nave  o  di  un
aeromobile da parte di un'impresa la cui sede di direzione  effettiva
e' situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in  cui  la
nave o l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra localita' situ-
ate nell'altro Stato contraente; 
 (h) il termine "nazionali" designa: 
    (i) le persone fisiche che hanno la  nazionalita'  di  uno  Stato
contraente; 
    (ii)  le  persone  giuridiche,  le  societa'  di  persone,  e  le
associazioni costituite in conformita' della legislazione  in  vigore
in uno Stato contraente; 
 (i) l'espressione "autorita' competente" designa: 
   (i) in Vietnam, il Ministero delle Finanze; 
   (ii) in Italia, il Ministero delle Finanze. 
 2. Per l'applicazione del presente Accordo da  parte  di  uno  Stato
contraente,  le  espressioni  non  diversamente  definite  hanno   il
significato che ad esse e' attribuito  dalla  legislazione  di  detto
Stato contraente relativa alle imposte oggetto dell'Accordo,  a  meno
che il contesto non richieda una diversa interpretazione.