ARTICOLO 3 DEFINIZIONI GENERALI 1. Ai fini del presente Accordo, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: (a) il termine "Vietnam" designa la Repubblica Socialista del Vietnam; quando e' usato in senso geografico, designa tutto il territorio nazionale del Vietnam, compreso il mare territoriale e le zone adiacenti e al di fuori del mare territoriale nelle quali il Vietnam esercita i diritti di sovranita' per l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali del fondo e del sottosuolo marino e delle acque sovrastanti ai sensi della legislazione vietnamita ed in conformita' al diritto internazionale; (b) il termine "Italia" designa la Repubblica italiana e comprende le zone al di fuori del mare territoriale italiano che, in conformita' alla legislazione italiana e al diritto internazionale concernenti la ricerca e lo sfruttamento delle risorse naturali, puo' essere considerata come zona all'interno della quale possono essere esercitati i diritti dell'Italia per quanto concerne il fondo ed il sottosuolo marini, nonche' le loro risorse naturali; (c) le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente" designano, come il contesto richiede, il Vietnam o l'Italia; (d) il termine "persona" comprende una persona fisica, una societa' ed ogni altra associazione di persone; (e) il termine "societa'" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che e' considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione; (f) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro Stato contraente" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente; (g) l'espressione "traffico internazionale" designa qualsiasi attivita' di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa la cui sede di direzione effettiva e' situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra localita' situ- ate nell'altro Stato contraente; (h) il termine "nazionali" designa: (i) le persone fisiche che hanno la nazionalita' di uno Stato contraente; (ii) le persone giuridiche, le societa' di persone, e le associazioni costituite in conformita' della legislazione in vigore in uno Stato contraente; (i) l'espressione "autorita' competente" designa: (i) in Vietnam, il Ministero delle Finanze; (ii) in Italia, il Ministero delle Finanze. 2. Per l'applicazione del presente Accordo da parte di uno Stato contraente, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse e' attribuito dalla legislazione di detto Stato contraente relativa alle imposte oggetto dell'Accordo, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.