(Accordo- art. 30)
ARTICOLO 30 
DENUNCIA 
1. Il presente Accordo rimarra' in vigore sino alla denuncia da parte
di  uno  degli  Stati  contraenti.  Ciascuno  Stato  contraente  puo'
denunciare  l'Accordo  per  via  diplomatica  non  prima  che   siano
trascorsi cinque anni dalla sua entrata in vigore,  notificandone  la
cessazione almeno sei mesi prima  della  fine  dell'anno  solare.  In
questo caso, l'Accordo cessera' di avere effetto: 
(a) con riferimento alle imposte prelevate alla  fonte,  sulle  somme
realizzate il, o  successivamente  al,  1  gennaio  dell'anno  solare
successivo a quello nel quale e' stata notificata  la  denuncia;  (b)
con riferimento alle altre imposte sul reddito, sulle  imposte  rela-
tive ai periodi imponibili che iniziano il, o successivamente  al,  1
gennaio dell'anno solare successivo  a  quello  nel  quale  e'  stata
notificata la denuncia. 
IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati  a  farlo  dai
rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. 
FATTO  a  Hanoi,  il  giorno  26  del  mese  di  novembre   dell'anno
millenovecentonovantasei,  in   duplice   esemplare,   nelle   lingue
vietnamita, italiana e inglese,  tutti  i  testi  facenti  egualmente
fede, prevalendo in caso di dubbio il testo inglese. 
    


Per il Governo della                   Per il Governo della Repubblica
Repubblica italiana                        Socialista del Vietnam

    

              Parte di provvedimento in formato grafico

    

Sen.   Patrizia   Toia
Sottosegretario di Stato agli              Sig. Vu Mong Giao Vice
 Affari Esteri                              Ministro delle Finanze