(Accordo-Protocollo)
PROTOCOLLO AGGIUNTIVO 
all'Accordo tra il Governo della Repubblica  italiana  e  il  Governo
della  Repubblica  Socialista  del  Vietnam  per  evitare  le  doppie
imposizioni in materia di imposte sul  reddito  e  per  prevenire  le
evasioni fiscali. All'atto della firma dell'Accordo concluso in  data
odierna tra il Governo della Repubblica italiana e il  Governo  della
Repubblica Socialista del Vietnam per evitare le  doppie  imposizioni
in materia di  imposte  sul  reddito  e  per  prevenire  le  evasioni
fiscali, i sottoscritti hanno  concordato  le  seguenti  disposizioni
aggiuntive che formano parte integrante dell'Accordo. 
Resta inteso che: 
a) con riferimento all'articolo 7, le disposizioni di  tale  articolo
non impediscono che uno Stato contraente possa applicare  la  propria
legislazione   relativa   alla    determinazione    dell'obbligazione
tributaria di una persona nei casi in cui le informazioni in possesso
dell'Autorita' competente di tale Stato si  dimostrino  insufficienti
per  determinare   gli   utili   da   attribuire   ad   una   stabile
organizzazione, a condizione che la legislazione venga  applicata  in
conformita'  ai  principi  del  presente  articolo,  per  quanto   le
informazioni a disposizione dell'Autorita' competente lo  consentano;
b) con  riferimento  al  paragrafo  3  dell'articolo  7,  per  "spese
sostenute   per   gli   scopi   perseguiti   dalla   stessa   stabile
organizzazione" si  intendono  le  spese  direttamente  connesse  con
l'attivita' di detta stabile organizzazione; c)  con  riferimento  al
paragrafo 4 dell'articolo 10, al paragrafo  5  dell'articolo  11,  al
paragrafo 5 dell'articolo 12 ed  al  paragrafo  2  dell'articolo  22,
l'ultima frase  ivi  contenuta  non  puo'  essere  interpretata  come
contraria ai principi contenuti negli articoli 7 e  14  del  presente
Accordo;  d)  con  riferimento  al  paragrafo  1  dell'articolo   25,
l'espressione   "indipendentemente   dai   ricorsi   previsti   dalla
legislazione nazionale" significa che l'attivazione  della  procedura
amichevole  non  e'  in  alternativa  con  le  procedure  contenziose
nazionali che vengono in ogni caso preventivamente  iniziate  laddove
la controversia concerne un'applicazione delle imposte  non  conforme
al presente Accordo;  e)  le  disposizioni  di  cui  al  paragrafo  3
dell'articolo  28  non  pregiudicano  il  diritto   delle   autorita'
competenti degli Stati contraenti di stabilire,  di  comune  accordo,
procedure diverse per la concessione delle riduzioni ai fini  fiscali
previste dal presente Accordo. f) con riferimento agli  articoli  10,
11 e 12, qualora il Vietnam, in un  Accordo  per  evitare  le  doppie
imposizioni  concluso  successivamente  alla  data  della  firma  del
presente Accordo con  un  terzo  Stato  membro  dell'Unione  Europea,
convenga di stabilire aliquote d'imposta inferiori rispetto a  quelle
previste nel paragrafo 2 dei detti articoli 10, 11 e 12 o di esentare
i canoni provenienti dal Vietnam dalla  relativa  imposta  vietnamita
sui canoni,  tale  aliquota  inferiore  o  esenzione  si  applichera'
automaticamente  come  se  fosse  stata  specificata   nei   relativi
paragrafi di detti articoli del presente Accordo. 
Fatto a Hanoi, il 26  novembre  1996,  in  duplice  esemplare,  nelle
lingue  vietnamita,  inglese  e  italiana,  tutti  i  testi   facenti
egualmente fede, prevalendo in caso di dubbio il testo inglese. 
    


Per il Governo della                   Per il Governo della Repubblica
Repubblica italiana                        Socialista del Vietnam

    

              Parte di provvedimento in formato grafico