PROTOCOLLO AGGIUNTIVO all'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Socialista del Vietnam per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali. All'atto della firma dell'Accordo concluso in data odierna tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Socialista del Vietnam per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, i sottoscritti hanno concordato le seguenti disposizioni aggiuntive che formano parte integrante dell'Accordo. Resta inteso che: a) con riferimento all'articolo 7, le disposizioni di tale articolo non impediscono che uno Stato contraente possa applicare la propria legislazione relativa alla determinazione dell'obbligazione tributaria di una persona nei casi in cui le informazioni in possesso dell'Autorita' competente di tale Stato si dimostrino insufficienti per determinare gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione, a condizione che la legislazione venga applicata in conformita' ai principi del presente articolo, per quanto le informazioni a disposizione dell'Autorita' competente lo consentano; b) con riferimento al paragrafo 3 dell'articolo 7, per "spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione" si intendono le spese direttamente connesse con l'attivita' di detta stabile organizzazione; c) con riferimento al paragrafo 4 dell'articolo 10, al paragrafo 5 dell'articolo 11, al paragrafo 5 dell'articolo 12 ed al paragrafo 2 dell'articolo 22, l'ultima frase ivi contenuta non puo' essere interpretata come contraria ai principi contenuti negli articoli 7 e 14 del presente Accordo; d) con riferimento al paragrafo 1 dell'articolo 25, l'espressione "indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale" significa che l'attivazione della procedura amichevole non e' in alternativa con le procedure contenziose nazionali che vengono in ogni caso preventivamente iniziate laddove la controversia concerne un'applicazione delle imposte non conforme al presente Accordo; e) le disposizioni di cui al paragrafo 3 dell'articolo 28 non pregiudicano il diritto delle autorita' competenti degli Stati contraenti di stabilire, di comune accordo, procedure diverse per la concessione delle riduzioni ai fini fiscali previste dal presente Accordo. f) con riferimento agli articoli 10, 11 e 12, qualora il Vietnam, in un Accordo per evitare le doppie imposizioni concluso successivamente alla data della firma del presente Accordo con un terzo Stato membro dell'Unione Europea, convenga di stabilire aliquote d'imposta inferiori rispetto a quelle previste nel paragrafo 2 dei detti articoli 10, 11 e 12 o di esentare i canoni provenienti dal Vietnam dalla relativa imposta vietnamita sui canoni, tale aliquota inferiore o esenzione si applichera' automaticamente come se fosse stata specificata nei relativi paragrafi di detti articoli del presente Accordo. Fatto a Hanoi, il 26 novembre 1996, in duplice esemplare, nelle lingue vietnamita, inglese e italiana, tutti i testi facenti egualmente fede, prevalendo in caso di dubbio il testo inglese. Per il Governo della Per il Governo della Repubblica Repubblica italiana Socialista del Vietnam Parte di provvedimento in formato grafico