ARTICOLO 5 STABILE ORGANIZZAZIONE 1. Ai fini del presente Accordo, l'espressione "stabile organizzazione" designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attivita'. 2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare: (a) una sede di direzione; (b) una succursale; (c) un ufficio; (d) un'officina; (e) un laboratorio; (f) una miniera, un giacimento petrolifero o di gas naturale, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali; (g) un cantiere di costruzione, di montaggio, un progetto di installazione o le attivita' di supervisione ad essi collegate, ma solo se detto cantiere, progetto o attivita' si protragga per un periodo superiore a sei mesi. (h) la prestazione di servizi; ivi compresi i servizi di consulenza, effettuati da una impresa per mezzo di lavoratori dipendenti o altro personale assunto dall'impresa a tal scopo, ma solo se le attivita' di tale natura si protraggono nel Paese (per il medesimo progetto o per uno collegato) per un periodo o periodi che oltrepassano in totale i sei mesi nell'arco di dodici mesi. 3. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se: (a) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito o di esposizione di beni o merci appartenenti all'impresa; (b) i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito o di esposizione; (c) i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa; (d) una sede fissa di affari e' utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per la impresa; (e) una sede fissa di affari e' utilizzata ai soli fini' di svolgere, per l'impresa, attivita' analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario. 4. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, quando una persona - diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al paragrafo 5 - agisce in uno Stato contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato contraente, si considera che tale impresa abbia una "stabile organizzazione" nel primo Stato rispetto a tutte le attivita' che detta persona intraprende per l'impresa, se tale persona: (a) dispone in detto Stato contraente di poteri che esercita abitualmente e che le permettano di concludere contratti a nome dell'impresa, salvo il caso in cui le attivita' di detta persona siano limitate a quelle di cui al paragrafo 3 le quali, se esercitate attraverso una sede fissa di affari, non renderebbero tale sede una stabile organizzazione ai sensi delle disposizioni di tale paragrafo; o (b) non dispone di detti poteri, ma dispone abitualmente nel primo Stato di un deposito di merci o beni dal quale effettua regolarmente consegne di beni o merci per conto dell'impresa. 5. Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attivita' per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attivita'. 6. Il fatto che una societa' residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una societa' residente dell'altro Stato contraente, ovvero svolga la sua attivita' in questo altro Stato (sia per mezzo. di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per se' motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette societa' una stabile organizzazione dell'altra.