(Accordo- art. 5)
ARTICOLO 5 
STABILE ORGANIZZAZIONE 
1.   Ai   fini   del   presente   Accordo,   l'espressione   "stabile
organizzazione" designa una sede fissa di  affari  in  cui  l'impresa
esercita in tutto o in parte la sua attivita'. 
2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare: 
(a) una sede di direzione; 
(b) una succursale; 
(c) un ufficio; 
(d) un'officina; 
(e) un laboratorio; 
(f) una miniera, un giacimento petrolifero o  di  gas  naturale,  una
cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali; 
(g)  un  cantiere  di  costruzione,  di  montaggio,  un  progetto  di
installazione o le attivita' di supervisione ad  essi  collegate,  ma
solo se detto cantiere, progetto o  attivita'  si  protragga  per  un
periodo superiore a sei mesi. 
(h) la prestazione di servizi; ivi compresi i servizi di  consulenza,
effettuati da una impresa per mezzo di lavoratori dipendenti o  altro
personale assunto dall'impresa a tal scopo, ma solo se  le  attivita'
di tale natura si protraggono nel Paese (per il medesimo  progetto  o
per uno collegato) per un  periodo  o  periodi  che  oltrepassano  in
totale i sei mesi nell'arco di dodici mesi. 
3. Nonostante le precedenti disposizioni del presente  articolo,  non
si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se: 
(a) si fa uso di una installazione ai soli  fini  di  deposito  o  di
esposizione di beni o merci appartenenti all'impresa; 
(b) i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate  ai
soli fini di deposito o di esposizione; 
(c) i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate  ai
soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa; 
(d) una sede fissa di affari e' utilizzata ai soli fini di acquistare
beni o merci o di raccogliere informazioni per la impresa; 
(e) una sede fissa di affari e' utilizzata ai soli fini' di svolgere,
per l'impresa, attivita' analoghe che abbiano carattere  preparatorio
o ausiliario. 
4. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, quando una persona
- diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al
paragrafo 5 - agisce in uno Stato contraente per conto di  un'impresa
dell'altro Stato contraente, si considera che tale impresa abbia  una
"stabile  organizzazione"  nel  primo  Stato  rispetto  a  tutte   le
attivita' che  detta  persona  intraprende  per  l'impresa,  se  tale
persona: 
(a)  dispone  in  detto  Stato  contraente  di  poteri  che  esercita
abitualmente e che le  permettano  di  concludere  contratti  a  nome
dell'impresa, salvo il caso in cui  le  attivita'  di  detta  persona
siano limitate a quelle di cui al paragrafo 3 le quali, se esercitate
attraverso una sede fissa di affari, non renderebbero tale  sede  una
stabile organizzazione ai sensi delle disposizioni di tale paragrafo; 
o 
(b) non dispone di detti poteri, ma dispone  abitualmente  nel  primo
Stato di un deposito di merci o beni dal quale effettua  regolarmente
consegne di beni o merci per conto dell'impresa. 
5. Non si considera che un'impresa di uno  Stato  contraente  ha  una
stabile organizzazione nell'altro Stato contraente per il solo  fatto
che essa vi esercita la propria attivita' per mezzo di un  mediatore,
di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che  goda
di uno status indipendente, a condizione che dette  persone  agiscano
nell'ambito della loro ordinaria attivita'. 
6. Il fatto che  una  societa'  residente  di  uno  Stato  contraente
controlli o sia controllata  da  una  societa'  residente  dell'altro
Stato contraente, ovvero svolga la  sua  attivita'  in  questo  altro
Stato (sia per mezzo. di una stabile organizzazione  oppure  no)  non
costituisce di per se' motivo sufficiente  per  far  considerare  una
qualsiasi delle dette societa' una stabile organizzazione dell'altra.