(Accordo- art. 9)
ARTICOLO 9 
IMPRESE ASSOCIATE 
1. Allorche' 
(a) un'impresa di  uno  Stato  contraente  partecipa  direttamente  o
indirettamente1  alla  direzione,  al  controllo  o  al  capitale  di
un'impresa dell'altro Stato contraente, o  (b)  le  medesime  persone
partecipano  direttamente  o  indirettamente   alla   direzione,   al
controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato  contraente  e  di
un'impresa dell'altro Stato contraente, 
e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle  loro  relazioni
commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni  accettate  o
imposte diverse da quelle che sarebbero state convenute  tra  imprese
indipendenti,  gli  utili  che,  in  mancanza  di  tali   condizioni,
sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che  a  causa  di
dette condizioni non lo sono  stati,  possono  essere  inclusi  negli
utili di questa impresa e tassati in conseguenza. 
2. Allorche' uno Stato contraente include tra gli utili di un'impresa
di detto Stato - e di conseguenza assoggetta a tassazione - utili sui
quali un'impresa dell'altro Stato contraente e'  stata  sottoposta  a
tassazione in detto altro Stato, e gli utili cosi' inclusi sono utili
che sarebbero maturati a favore dell'impresa del primo Stato,  se  le
condizioni fissate tra  le  due  imprese  fossero  state  quelle  che
sarebbero state convenute  tra  imprese  indipendenti,  allora  detto
altro Stato fara' un'apposita rettifica all'importo dell'imposta  ivi
applicata  su  tali  utili.  Tali  rettifiche  dovranno   effettuarsi
unicamente  in  conformita'  alla   procedura   amichevole   di   cui
all'articolo  25  del  presente  Accordo  e  al  paragrafo  (d)   del
protocollo aggiuntivo del presente Accordo.