(Accordo-art. 1)
                               ACCORDO 
              TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA 
             ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI LETTONIA 
          SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI 
Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo  della  Repubblica
di Lettonia, qui di seguito denominati Parti Contraenti, 
desiderando   creare   condizioni   favorevoli   per   una   maggiore
cooperazione economica fra i due Paesi, ed  in  particolare  per  gli
investimenti di capitale effettuati da investitori di una Parte 
Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente 
e 
riconoscendo che la promozione e  la  reciproca  protezione  di  tali
investimenti, fondate su  Accordi  internazionali,  contribuiranno  a
stimolare iniziative imprenditoriali atte a favorire  la  prosperita'
di entrambi i Paesi, 
hanno convenuto quanto segue: 
ARTICOLO 1 - Definizioni 
Ai fini del presente Accordo: 
1. per 'investimento' si  intende  ogni  bene  investito  da  persone
fisiche  o  giuridiche  di  una  Parte  Contraente   nel   territorio
dell'altra  Parte  Contraente,  in   conformita'   alle   leggi,   ai
regolamenti di quest'ultima e comprendera'  in  particolare,  ma  non
esclusivamente: 
a) beni mobili  ed  immobili,  nonche'  con  ogni  altro  diritto  di
proprieta' e diritti 'in rem', quali pegni, vincoli ed ipoteche; 
b) titoli azionari, titoli obbligazionari, quote di partecipazione  o
ogni altra forma di partecipazione in imprese ed ogni altro titolo di
credito, nonche' titoli di Stato; 
c)  crediti  finanziari  o  altri  redditi  aventi  valore  economico
derivanti da investimenti; 
d)  diritti   d'autore,   marchi   commerciali,   brevetti,   designs
industriali  ed  altri  diritti  di   proprieta'   intellettuale   ed
industriale, know-how, segreti commerciali, denominazioni commerciali
ed avviamento; 
e)  ogni  diritto  di  natura  economica  derivante  da  legge  o  da
contratto,  nonche'  ogni  licenza  e   concessione   rilasciata   in
conformita' alle disposizioni vigenti per  l'esercizio  di  attivita'
economiche, comprese quelle di prospezione, estrazione e sfruttamento
di risorse naturali; 
f) ogni incremento di valore dell'investimento originario.  Qualsiasi
modifica della forma dell'investimento  non  implica  un  cambiamento
della sua sostanza. 
2. Per 'investitore', si intende qualsiasi persona fisica o giuridica
di una Parte Contraente  che  effettui  investimenti  nel  territorio
dell'altra Parte Contraente. 
3. Per 'persona fisica', si intende, con riferimento a ciascuna delle
due Parti Contraenti, qualsiasi persona fisica che abbia per legge la
cittadinanza di quello Stato in conformita' con le sue leggi. 
4. Per 'persona giuridica' si intende,  con  riferimento  a  ciascuna
delle  due  Parti  Contraenti,   qualsiasi   entita'   costituita   o
debitamente  strutturata  secondo  le  leggi  di  una   delle   Parti
Contraenti, avente la sede principale, nel territorio  di  una  delle
due parti Contraenti. 
5. Per 'redditi' si intendono le somme ricavate da  un  investimento;
essi comprendono in particolare, ma non  esclusivamente,  profitti  o
interessi, utili da  capitale1  dividendi,  royalties  o  compensi  e
spettanze diverse. 
6. Per 'territorio' si intendono, oltre alle zone racchiuse  entro  i
confini  terrestri,  anche  le  'zone   marittime'.   Queste   ultime
comprendono altresi' le zone marine  e  sottomarine  sulle  quali  le
Parti Contraenti  esercitano  la  loro  sovranita',  nonche'  diritti
sovrani e giurisdizionali, secondo il Diritto Internazionale. 
7. Per 'Accordo di investimento' si intende un accordo fra una  Parte
Contraente (o le sue agenzie)  ed  un  investitore  dell'altra  Parte
Contraente al fine di regolare le specifiche relazioni giuridiche  in
materia di investimento.