(Accordo-art. 11)
ARTICOLO 11 - Applicabilita' del presente Accordo 
Il presente Accordo  si  applica  agli  investimenti  effettuati  nel
territorio di una delle Parti  Contraenti  in  conformita'  alle  sue
leggi ed ai  suoi  regolamenti  dagli  investitori  dell'altra  parte
contraente prima o dopo l'entrata in vigore di questo Accordo, ma non
si applichera' a nessuna controversia relativa ad  investimenti  o  a
richiesta di risarcimento corrisposta prima dell'entrata in vigore.