ARTICOLO 11 - Applicabilita' del presente Accordo Il presente Accordo si applica agli investimenti effettuati nel territorio di una delle Parti Contraenti in conformita' alle sue leggi ed ai suoi regolamenti dagli investitori dell'altra parte contraente prima o dopo l'entrata in vigore di questo Accordo, ma non si applichera' a nessuna controversia relativa ad investimenti o a richiesta di risarcimento corrisposta prima dell'entrata in vigore.