(Accordo-art. 13)
ARTICOLO 13 - Emendamenti 
Gli emendamenti  alle  disposizioni  del  presente  Accordo  potranno
essere concordati  dalle  due  Parti  Contraenti.  Detti  emendamenti
diverranno  effettivi  seguendo  le  stesse  procedure  previste  per
l'Articolo 12.