PROTOCOLLO All'atto dalla firma dell'Accordo fra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Lettonia sulla promozione e protezione degli investimenti, le Parti Contraenti hanno altresi' concordato le seguenti clausole da considerarsi parti integranti dell'Accordo. 1. Attivita' connesse agli investimenti Le disposizioni del presente Accordo si applicheranno altresi' a tutte le attivita' connesse agli investimenti. Queste attivita' comprenderanno in particolare, ma non esclusivamente: l'organizzazione, il controllo, la gestione, il mantenimento e la disponibilita' di societa', filiali, agenzie, uffici, fabbriche ed altre strutture per la gestione degli affari; la stipula e l'esecuzione dei contratti; l'acquisizione, l'uso, la protezione e la disponibilita' di qualsiasi tipo di proprieta' ivi compresi i diritti di proprieta' intellettuale; l'assunzione di prestiti; l'acquisto, l'emissione e la cessione di azioni di partecipazione e di altri titoli; l'acquisto di valuta per importazioni. 2. Con riferimento all'Articolo 2 a) Ciascuna Parte Contraente fornira' mezzi efficaci per affermare rivendicazioni e far rispettare diritti relativi agli investimenti ed agli accordi di investimento. b) In conformita' alle proprie leggi ed ai propri regolamenti, ciascuna Parte Contraente regolera' nella maniera piÑ favorevole i problemi connessi all'entrata, al soggiorno, al lavoro ed al movimento nel proprio territorio dei cittadini dell'altra Parte Contraente impegnati in attivita' connesse con gli investimenti di cui al presente Accordo e dei membri delle loro famiglie. c) Alle persone giuridiche costituite ai sensi delle leggi o regolamenti in vigore di una Parte Contraente, che siano di proprieta' di o controllate da investitori dell'altra Parte Contraente, sara' consentito di assumere personale direttivo di loro scelta, indipendentemente dalla nazionalita', in conformita' con la legislazione della Parte Contraente ospitante. 3. Con riferimento all'art. 3 A tutte le attivita' relative all'approvvigionamento, alla vendita ed al trasporto di materie prime e lavorate, energia, carburante e mezzi di produzione, nonche' altri tipi di operazioni ad esse connesse e relative ad attivita' di investimento ai sensi del presente Accordo, sara' accordato, nel territorio di ciascuna Parte Contraente, un trattamento non meno favorevole di quello accordato, ad attivita' ed iniziative simili intraprese da investitori della Parte Contraente ospitante o da investitori di Stati terzi. 4. Con riferimento all'Articolo 5 Qualsiasi misura adottata nei confronti di un investimento effettuato da un investitore di una delle due Parti Contraenti che sottragga risorse o altri beni dall'investimento o causi notevoli danni al valore dello stesso, nonche' qualsiasi altra misura che abbia un effetto equivalente, sara' considerata una misura di cui al paragrafo 1 dell'Articolo 5. 5. Con riferimento all'Articolo 8 Ai sensi dell'art. 8 (3) (b), l'arbitrato si svolgera' in conformita' ai criteri arbitrali della Commissione delle Nazioni Unite per il Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL), con l'osservanza altresi' delle seguenti disposizioni: a) il Tribunale Arbitrale sara' composto da tre arbitri. Qualora essi non siano cittadini delle Parti Contraenti, dovranno possedere la cittadinanza di Stati che abbiano relazioni diplomatiche con entrambe le Parti Contraenti. Alle designazioni degli arbitri che fossero necessarie ai sensi del Regolamento UNCITRAL provvedera', nella sua qualita' di Autorita' preposta alla nomina, il Presidente dell'Istituto di Arbitrato della Camera di Stoccolma. Sede dell'Arbitrato sara' Stoccolma salvo diverso accordo fra le Parti in causa. b) Nel formulare la propria decisione, il Tribunale Arbitrale dovra' in ogni caso applicare le disposizioni contenute nel presente Accordo, nonche' i principi di diritto internazionale riconosciuti dalle due Parti Contraenti. Il riconoscimento e l'esecuzione della decisione arbitrale nel territorio delle Parti Contraenti sara' disciplinata dalle rispettive legislazioni nazionali in conformita' alle Convenzioni Internazionali in materia di cui esse siano parte. IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente delegati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Protocollo. FATTO a Riga, il 21 maggio millenovecentonovantasette, in due originali, nelle lingue italiana, lettone ed inglese, tutti i testi essendo ugualmente autentici. In caso di divergenze, fara' fede il testo inglese. PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA REPUBBLICA DI LETTONIA Parte di provvedimento in formato grafico