(Accordo-art. 3)
ARTICOLO 3 - Trattamento nazionale e clausola della nazione piu' 
favorita 
1. Le due  Parti  Contraenti,  nell'ambito  del  proprio  territorio,
accorderanno  agli  investimenti  ed  ai   relativi   redditi   degli
investitori dell'altra  Parte  Contraente  un  trattamento  non  meno
favorevole di quello riservato agli investimenti e  relativi  redditi
dei propri investitori o di quelli di Paesi terzi. 
2. Qualora gli obblighi internazionali vigenti o che potranno entrare
in vigore in futuro per una delle  due  Parti  contraenti  contengano
norme,  siano  esse  specifiche  o  generali,  che  autorizzino   gli
investimenti effettuati da investitori dell'altra Parte Contraente  a
godere di un trattamento  piÑ  favorevole  di  quello  accordato  dal
presente Accordo, dette norme dovranno,  nella  misura  in  cui  esse
siano piu' favorevoli, prevalere sul presente Accordo. 
3. Le disposizioni del presente  Accordo  non  fanno  riferimento  ai
vantaggi ed ai privilegi che una Parte Contraente puo' concedere agli
investitori di Paesi terzi in virtu' della  propria  appartenenza  ad
Unioni Doganali o Economiche, ad un Mercato  Comune,  ad  un'Area  di
Libero Scambio, ad  un  Accordo  regionale  o  sub-regionale,  ad  un
Accordo  economico  multilaterale  internazionale,   o   ad   Accordi
stipulati al fine di evitare la doppia imposizione o  facilitare  gli
scambi transfrontalieri.