ARTICOLO 5 - Esproprio 1. Gli investimenti degli investitori di ciascuna delle due Parti Contraenti non dovranno essere soggetti, ad esproprio o a misure aventi effetti analoghi alla nazionalizzazione o all'esproprio (qui di seguito definite 'esproprio') nel territorio dell'altra Parte Contraente, se non a fini pubblici e di interesse nazionale. L'esproprio dovra' essere effettuato a norma di legge, su base non discriminatoria e dietro immediato, adeguato ed effettivo risarcimento. Detto risarcimento sara' equivalente al valore di mercato dell'investimento espropriato immediatamente prima del momento in cui la decisione di esproprio sia stata annunciata. Il tasso di cambio applicabile a detto risarcimento sara' quello prevalente alla data immediatamente precedente al momento in cui la decisione di esproprio sia stata annunciata. Il risarcimento dovra' comprendere un interesse calcolato sulla base del LIBOR maturato dalla data di esproprio alla data del pagamento, dovra' essere effettuato senza ritardo, ed al massimo entro tre mesi, dovra' essere effettivamente realizzabile e liberamente trasferibile in valuta convertibile. 2. In assenza di un'intesa fra la Parte Contraente ospitante e l'investitore circa l'entita' del risarcimento, quest'ultimo dovra' basarsi sugli stessi parametri di riferimento presi in considerazione nei documenti per la costituzione dell'investimento. 3. Le disposizioni del presente Articolo dovranno altresi' applicarsi nei casi in cui una delle due Parti Contraenti espropri i beni di una societa' formata o costituita ai sensi della legislazione vigente nel suo territorio e della quale gli investitori dell'altra Parte Contraente possiedano azioni o abbiano altre forme di partecipazione. 4. L'investitore di una delle due Parti Contraenti che asserisca che tutto o parte del suo investimento sia stato colpito da esproprio avra' diritto ad una immediata revisione da parte delle competenti autorita' giudiziarie o amministrative dell'altra Parte Contraente al fine di determinare se detta misura si sia verificata o meno, ed in caso affermativo, se detta misura ed il relativo risarcimento si conformano alle disposizioni del presente Accordo ed ai principi del Diritto Internazionale ed al fine di decidere su tutte le altre questioni connesse. 5. Il risarcimento verra' considerato effettivo nel caso in cui sia stato corrisposto in qualsiasi valuta convertibile, in ogni altra valuta accettata dall'investitore. Il risarcimento sara' liberamente trasferibile. 6. Le disposizioni del presente Articolo dovranno altresi' applicarsi agli utili da investimento nonche', in caso di dismissione, ai proventi della liquidazione. Esse non saranno applicate ad ogni altro profitto futuro. 7. Qualora, dopo la privazione della proprieta' determinata dall'esproprio, i beni di cui trattasi non siano stati utilizzati, in tutto o in parte, a detto scopo il proprietario o il suo avente causa sono autorizzati a riacquistare i beni al prezzo di mercato.