ARTICOLO 6 - Surroga 1) Nel caso in cui una Parte Contraente od un suo ente abbia effettuato dei pagamenti ai suoi investitori sulla base di una garanzia assicurativa accordata contro i rischi non commerciali per gli investimenti effettuati da uno dei suoi investitori nel territorio dell'altra Parte Contraente, dovra' riconoscere: a) la cessione, sia in base alla legislazione o a seguito di una transazione giuridica in quel Paese, di ogni diritto o richiesta di risarcimento dell'investitore alla prima Parte Contraente, o al suo ente, cosi' come, b) che la prima Parte Contraente od un suo ente e' autorizzata in virtÑ della surroga ad esercitare i diritti e richiedere i risarcimenti di quell'investitore e si assumera' gli obblighi connessi all'investimento. 2. In relazione al trasferimento delle somme alla Parte Contraente o suo ente in virtu di tale cessione, saranno applicatenle disposizioni dell'Articolo 7 del presente Accordo.