(Accordo-art. 6)
ARTICOLO 6 - Surroga 
1) Nel caso in  cui  una  Parte  Contraente  od  un  suo  ente  abbia
effettuato dei pagamenti  ai  suoi  investitori  sulla  base  di  una
garanzia assicurativa accordata contro i rischi non  commerciali  per
gli  investimenti  effettuati  da  uno  dei  suoi   investitori   nel
territorio dell'altra Parte Contraente, dovra' riconoscere: 
a) la cessione, sia in base alla legislazione  o  a  seguito  di  una
transazione giuridica in quel Paese, di ogni diritto o  richiesta  di
risarcimento dell'investitore alla prima Parte Contraente, o  al  suo
ente, cosi' come, 
b) che la prima Parte Contraente od un suo  ente  e'  autorizzata  in
virtÑ  della  surroga  ad  esercitare  i  diritti  e   richiedere   i
risarcimenti  di  quell'investitore  e  si  assumera'  gli   obblighi
connessi all'investimento. 
2. In relazione al trasferimento delle somme alla Parte Contraente  o
suo ente in virtu di tale cessione, saranno applicatenle disposizioni
dell'Articolo 7 del presente Accordo.