ARTICOLO 7 - Procedure di trasferimento 1. Ciascuna Parte Contraente garantira' il trasferimento all'estero di redditi e somme relative ad investimenti. Detti trasferimenti saranno effettuati in una valuta liberamente convertibile senza alcuna restrizione ed indebito ritardo dopo aver adempiuto agli obblighi fiscali. Detti trasferimenti comprenderanno, in particolare, ma non esclusivamente: a) capitali e capitali aggiuntivi, ivi compresi gli utili reinvestiti, utilizzati per mantenere ed incrementare un investimento; b) profitti netti, dividendi, royalties, quote, interessi ed altri utili; c) fondi per il rimborso di prestiti; d) redditi derivanti dalla totale o parziale vendita o dalla totale o parziale liquidazione di un investimento; e) remunerazioni e spettanze corrisposte ai cittadini dell'altra Parte Contraente per attivita' e servizi prestati in relazione ad un investimento effettuato nel territorio dell'altra Parte Contraente, nella misura e secondo le modalita' prescritte dalla legislazione nazionale e dai regolamenti vigenti. 2. I trasferimenti di cui al paragrafo 1 del presente Articolo saranno effettuati al tasso di cambio prevalente alla data in cui l'investitore richiede il relativo trasferimento salvo diversi accordi. 3. I trasferimenti di cui agli Articoli 4, 5 ed al paragrafo 1 del presente Articolo, saranno considerati effettuati 'senza indebito ritardo' quando avverranno entro un periodo normalmente necessario per l'espletamento del trasferimento. Tale periodo non dovra' per nessun motivo superare i tre mesi. 4. Gli obblighi fiscali di cui al paragrafo 1 di questo Articolo si intenderanno adempiuti quando gli investitori avranno completato le procedure previste dalla legislazione della Parte Contraente sul cui territorio e' stato effettuato l'investimento. 5. Senza limitare la portata di quanto disposto all'Articolo 3 del presente Accordo, le Parti Contraenti si impegnano ad accordare ai trasferimenti di cui al paragrafo 1 del presente Articolo lo stesso trattamento favorevole accordato agli investimenti effettuati da investitori di Paesi terzi, nel caso esso sia piÑ favorevole.