(Accordo-art. 7)
ARTICOLO 7 - Procedure di trasferimento 
1. Ciascuna Parte Contraente garantira' il  trasferimento  all'estero
di redditi e somme  relative  ad  investimenti.  Detti  trasferimenti
saranno effettuati  in  una  valuta  liberamente  convertibile  senza
alcuna restrizione ed  indebito  ritardo  dopo  aver  adempiuto  agli
obblighi fiscali. Detti trasferimenti comprenderanno, in particolare,
ma non esclusivamente: 
a)  capitali  e  capitali  aggiuntivi,   ivi   compresi   gli   utili
reinvestiti,   utilizzati   per   mantenere   ed   incrementare    un
investimento; 
b) profitti netti, dividendi, royalties, quote,  interessi  ed  altri
utili; 
c) fondi per il rimborso di prestiti; 
d) redditi derivanti dalla totale o parziale vendita o dalla totale o
parziale liquidazione di un investimento; 
e) remunerazioni e  spettanze  corrisposte  ai  cittadini  dell'altra
Parte Contraente per attivita' e servizi prestati in relazione ad  un
investimento effettuato nel territorio dell'altra  Parte  Contraente,
nella misura e secondo le  modalita'  prescritte  dalla  legislazione
nazionale e dai regolamenti vigenti. 
2. I trasferimenti di  cui  al  paragrafo  1  del  presente  Articolo
saranno effettuati al tasso di cambio prevalente  alla  data  in  cui
l'investitore  richiede  il  relativo  trasferimento  salvo   diversi
accordi. 
3. I trasferimenti di cui agli Articoli 4, 5 ed al  paragrafo  1  del
presente Articolo, saranno  considerati  effettuati  'senza  indebito
ritardo' quando avverranno entro un  periodo  normalmente  necessario
per l'espletamento del trasferimento. Tale  periodo  non  dovra'  per
nessun motivo superare i tre mesi. 
4. Gli obblighi fiscali di cui al paragrafo 1 di questo  Articolo  si
intenderanno adempiuti quando gli investitori avranno  completato  le
procedure previste dalla legislazione della Parte Contraente sul  cui
territorio e' stato effettuato l'investimento. 
5. Senza limitare la portata di quanto disposto  all'Articolo  3  del
presente Accordo, le Parti Contraenti si impegnano  ad  accordare  ai
trasferimenti di cui al paragrafo 1 del presente Articolo  lo  stesso
trattamento favorevole  accordato  agli  investimenti  effettuati  da
investitori di Paesi terzi, nel caso esso sia piÑ favorevole.