(Accordo-art. 9)
ARTICOLO 9 - Composizione delle controversie tra Parti Contraenti 
1. Tutte  le  controversie  che  dovessero  insorgere  tra  le  Parti
Contraenti  in  merito  all'interpretazione  o  all'applicazione  del
presente Accordo dovranno  essere  composte,  per  quanto  possibile,
amichevolmente. 
2. Qualora tali controversie non possano  essere  risolte  entro  sei
mesi dalla data in cui una Parte Contraente ne  informa  l'altra  per
iscritto,  esse  dovranno,  su  richiesta  di  una  delle  due  Parti
Contraenti, essere sottoposte ad un Tribunale Arbitrale 'ad  hoc'  in
conformita' alle disposizioni del presente Articolo. 
3. Il Tribunale  Arbitrale  verra'  costituito  secondo  le  seguenti
modalita':  entro  due  mesi  dalla  ricezione  della  richiesta   di
arbitrato ciascuna Parte Contraente dovra'  nominare  un  membro  del
Tribunale. I due membri dovranno poi designare un  cittadino  di  uno
Stato terzo che dovra' fungere da Presidente. 
- Il Presidente verra' nominato entro tre mesi dalla data  di  nomina
degli altri due membri. 
4. Qualora, entro i termini  di  cui  al  paragrafo  3  del  presente
Articolo, le  nomine  non  siano  state  effettuate,  ciascuna  Parte
Contraente potra', in assenza di altre intese, chiedere al Presidente
della Corte Internazionale di Giustizia di procedere alla nomina. Nel
caso in cui il Presidente della Corte sia cittadino di una delle  due
Parti Contraenti, o, per altro motivo non possa espletare l'incarico,
dovra'  esserne  fatta  richiesta  al  Vice-Presidente  della  Corte.
Qualora anche il Vice-Presidente della Corte  sia  cittadino  di  una
delle due Parti Contraenti, o per altro motivo  non  possa  espletare
l'incarico, sara' il membro piÑ anziano della Corte Internazionale di
Giustizia  che  non  sia  cittadino  delle  due  Parti  Contraenti  a
procedere alla designazione. 
5. Il Tribunale Arbitrale decide a maggioranza. Le sue decisioni sono
vincolanti  per  le  Parti  Contraenti.  Ciascuna  Parte   Contraente
sosterra' le spese inerenti al proprio membro  del  Tribunale  ed  ai
propri rappresentanti nelle udienze. I costi relativi  al  Presidente
ed i rimanenti costi verranno sostenuti in parti eguali  dalle  Parti
Contraenti. 
Sara' il Tribunale Arbitrale a determinare le proprie procedure.