Art. 3

  1.  Ai  sensi  dell'articolo  III,  paragrafo  4,  del trattato, il
Ministero degli affari esteri e' designato quale Autorita' nazionale.
Esso  si  avvale, per gli adempimenti di rispettiva competenza, della
collaborazione  del  Ministero  dell'ambiente,  nonche' degli enti ed
agenzie ad esso collegati.