Art. 4

  1.  L'Autorita'  nazionale,  per  l'adempimento dei compiti ad essa
spettanti,  si avvale dell'ufficio per l'attuazione della convenzione
sulle armi chimiche, il quale provvede a:
(a) curare  i rapporti con l'Organizzazione per il bando totale degli
   esperimenti  nucleari,  mantenere  i collegamenti con le autorita'
   nazionali  degli  altri  Stati  parte  e  stipulare gli accordi di
   impianto;
(b) promuovere   e  coordinare  le  attivita'  delle  amministrazioni
   competenti;
(c) presentare  annualmente  al  Ministero  degli  affari  esteri una
   relazione   sullo   stato  di  esecuzione  del  trattato  e  sugli
   adempimenti effettuati ai fini della sua ulteriore trasmissione al
   Parlamento entro il 31 marzo di ogni anno;
(d) partecipare alle ispezioni disposte dall'Organizzazione.