Art. 5 1. Le persone fisiche, gli enti e le societa' titolari di un immobile o di un'area sottoposta ad ispezione sono tenuti a consentire l'accesso del nucleo ispettivo e del nucleo scorta nelle aree da ispezionare in esecuzione degli obblighi del trattato, nonche' ad agevolare la conduzione delle ispezioni su sfida e a fornire, su richiesta, tutti gli elementi che si rendano necessari per il buon esito dell'ispezione stessa.