Art. 5

  1.  Le  persone  fisiche,  gli  enti  e  le societa' titolari di un
immobile   o  di  un'area  sottoposta  ad  ispezione  sono  tenuti  a
consentire  l'accesso  del nucleo ispettivo e del nucleo scorta nelle
aree  da  ispezionare  in  esecuzione  degli  obblighi  del trattato,
nonche'  ad  agevolare  la  conduzione  delle  ispezioni su sfida e a
fornire,  su  richiesta,  tutti gli elementi che si rendano necessari
per il buon esito dell'ispezione stessa.