Art. 6.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato
in  lire 6.900 milioni per l'anno 1998, 6.700 milioni per l'anno 1999
e  6.500 milioni per l'anno 2000, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1998-2000,  nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione economica per l'anno
finanziario     1998,    allo    scopo    parzialmente    utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2.  Il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e della programmazione
economica  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio.