(Trattato- art. XIV)
                            ARTICOLO XIV 
                          ENTRATA IN VIGORE 
1. Il presente Trattato entra in vigore il l8O giorno dopo la data di
deposito degli strumenti di ratifica  di  tutti  gli  Stati  elencati
all'Allegato 2 al presente Trattato ma in  nessun  caso  prima  dello
scadere di un termine di due anni a partire dalla sua  apertura  alla
firma. 
2. Se il presente Trattato non e' entrato in vigore tre anni dopo  la
data in cui ricorre l'anniversario della sua apertura alla firma,  il
Depositario convoca, a richiesta della maggioranza  degli  Stati  che
hanno gia' depositato il loro strumento di ratifica una Conferenza di
tali Stati. Questi determinano, nella Conferenza, in  che  misura  il
requisito stabilito all'articolo 1 e' stato soddisfatto e considerano
e decidono mediante consenso quali  misure  potrebbero  essere  prese
secondo il diritto  internazionale  per  accelerare  il  processo  di
ratifica e facilitare l'entrata in vigore del  presente  Trattato  ad
una data ravvicinata. 
3. Salvo se diversamente deciso nella Conferenza di cui al  paragrafo
2 o da altre conferenze della stessa natura, questa  procedura  sara'
ripetuta ad ogni successivo anniversario dell'apertura alla firma del
presente Trattato, fino a quando quest'ultimo non entra in vigore. 
4. Tutti  gli  Stati  firmatari  sono  invitati  ad  assistere,  come
osservatori, alla  Conferenza  di  cui  al  paragrafo  2  e  ad  ogni
ulteriore conferenza indetta secondo il paragrafo 3. 
5. Per gli Stati il cui strumento  di  ratifica  o  di  adesionne  e'
depositato dopo l'entrata in vigore del presente Trattato, lo  stesso
entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di deposito
del loro strumento di ratifica o di adesione.