(Trattato- art. XVI)
                            ARTICOLO XVI 
                             DEPOSITARIO 
1. Il Segretariato generale delle Nazioni Unite  e'  Depositario  del
presente Trattato; egli registra le firme e riceve gli  strumenti  di
ratifica o di adesione. 
2. Il Depositario informa sollecitamente tutti gli  Stati  che  hanno
firmato il presente Trattato o che vi hanno aderito circa la data  di
ciascuna firma, la data di deposito di ciascun strumento di  ratifica
o di adesione, la data di entrata in vigore del presente  Trattato  e
di ogni emendamento o modifica relativi, nonche'  il  ricevimento  di
altre notifiche. 
3. Il Depositario fa pervenire  ai  Governi  degli  Stati  che  hanno
firmato il presente Trattato o che vi hanno  aderito,  copie  certif-
icate conformi del testo del presente Trattato. 
4. Il presente  Trattato  e'  registrato  dal  Depositario  ai  sensi
dell'Articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.