(Trattato- art. II)
                             ARTICOLO II 
                          L'ORGANIZZAZIONE 
                      A. DISPOSIZIONI GENERALI 
  1. Gli Stati Parte istituiscono l'Organizzazione  per  il  Trattato
del Bando Totale degli Esperimenti Nucleari  (di  seguito  denominata
"l'Organizzazione"), per conseguire  le  finalita'  e  lo  scopo  del
presente Trattato, assicurare l'applicazione delle sue  disposizioni,
comprese    quelle    relative    alla,    verifica    internazionale
dell'osservanza  del   Trattato   e   rappresentare   un'istanza   di
Consultazione e di cooperazione tra gli Stati Parte. 
  2. Tutti gli Stati Parte sono membri dell'Organizzazione. Uno Stato
Parte  non  puo'  essere,  privato  della  sua  qualita'  di   membro
nell'Organizzazione. 
  3. La sede dell'Organizzazione e' a Vienna, Repubblica d'Austria. 
4. Sono di seguito  istituiti  come  organi  dell'Organizzazione:  la
Conferenza  degli  Stati  Parte,  il  Consiglio   esecutivo   ed   il
Segretariato tecnico che comprende il Centro internazionale di dati. 
  5.  Ciascun  Stato   Parte   coopera   con   l'Organizzazione   per
l'adempimento dei suoi compiti in  base  al  presente  Trattato.  Gli
Stati  Parte  si  consultano  direttamente  tra  di  loro  o  tramite
l'Organizzazione, o secondo altre procedure internazionali  appropri-
ate,    in    particolare    procedure    stabilite    nel     quadro
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e conformemente allo  Statuto
delle Nazioni Unite, su qualsiasi questione  sollevata  in  relazione
all'oggetto ed allo scopo  del  presente  Trattato  o  all'esecuzione
delle disposizioni dello stesso. 
6. L'Organizzazione esegue le attivita'  di  verifica  stabilite  nel
presente Trattato con la minore intrusione possibile, compatibilmente
con  l'adempimento  degli  obiettivi  nei  termini  stabiliti  e  con
l'efficacia necessaria. Essa chiede solo le informazioni  ed  i  dati
necessari per adempiere alle responsabilita' che le incombono in base
al  Trattato.  Essa  prende  ogni   precauzione   per   tutelare   la
confidenzialita'  delle  informazioni  sulle  attivita'  e  strutture
civili e militari di  cui  viene  a  conoscenza  nell'attuazione  del
Trattato ed in modo particolare, si attiene alle  disposizioni  sulla
confidenzialita' enunciate nello stesso. 
7. Ogni Stato  Parte  tratta  in  modo  riservato  e  particolare  le
informazioni  ed  i  dati   che   riceve   a   titolo   confidenziale
dall'Organizzazione in  connessione  con  l'attuazione  del  presente
Trattato. Esso tratta tali  informazioni  e  dati  esclusivamente  in
connessione con i suoi  diritti  ed  obblighi  in  base  al  presente
Trattato. 
8. L'Organizzazione in quanto organo indipendente fa il possibile per
utilizzare, secondo convenienza, il know how e le strutture esistenti
e potenziare il rapporto costo-rendimento  per  mezzo  di  intese  di
collaborazione  con   altre   organizzazioni   internazionali,   come
l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. Tali intese,  escluse
quelle di importanza secondaria e di natura semplicemente commerciale
e contrattuale, saranno stipulate in accordi che  saranno  presentati
alla Conferenza degli Stati Parte per approvazione. 
9. I costi delle attivita' dell'Organizzazione saranno  coperti  ogni
anno   dagli   Stati   parte   secondo   la   tariffa   delle   quote
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, adattata in  modo  da  tener
conto  delle  differenze   tra   il   numero   degli   Stati   membri
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e quello degli  Stati  membri
dell'Organizzazione. 
10. I  contributi  finanziari  degli  Stati  Parte  alla  Commissione
preparatoria saranno adeguatamente scalati  dai  loro  contributi  al
bilancio preventivo ordinario. 
11. Un membro  dell'Organizzazione  che  e'  in  stato  di  ritardato
pagamento del suo contributo all'Organizzazione, non puo' partecipare
alle votazioni dell'Organizzazione se l'ammontare degli arretrati che
deve pagare e' pari o superiore all'ammontare dei  contributi  dovuto
per i due anni precedenti. Tuttavia la Conferenza degli  Stati  Parte
puo' autorizzare questo membro a votare se ritiene che l'inadempienza
e dovuta a circostanze indipendenti dalla volonta' del membro. 
                   B. CONFERENZA DEGLI STATI PARTE 
           Composizione, procedure e adozione di decisioni 
12. La Conferenza  degli  Stati  Parte  (di  seguito  denominata  "la
Conferenza") e' composta da tutti  gli  Stati  Parte.  Ciascun  Stato
Parte  ha  un  rappresentante  alla  Conferenza   che   puo'   essere
accompagnato da sostituti e consiglieri. 
13. La prima sessione della Conferenza e' convocata  dal  depositario
non oltre 30 giorni dopo l'entrata in vigore del presente Trattato. 
14. La Conferenza si riunisce in sessioni speciali  che  hanno  luogo
ogni anno salvo se diversamente deciso. 
15. Sono convocate sessioni speciali della Conferenza: 
(a) quando deciso dalla Conferenza; 
(b) quando richiesto dal Consiglio esecutivo; 
(c) quando richiesto  da  uno  Stato  Parte  con  l'appoggio  di  una
maggioranza di Stati Parte. 
La sessione speciale  e'  convocata  non  oltre  30  giorni  dopo  la
decisione della Conferenza, la richiesta del  Consiglio  esecutivo  o
l'ottenimento  dell'appoggio   necessario   salvo   se   diversamente
specificato nella decisione o nella richiesta. 
16. La  Conferenza  pub  inoltre  essere  convocata  sotto  forma  di
Conferenza di emendamento, secondo l'Articolo VIII. 
17. La Conferenza puo' inoltre essere convocata sotto  forma  di  una
Conferenza di revisione secondo l'articolo VIII. 
18. Le sessioni si svolgono presso la Sede dell'Organizzazione a meno
che la Conferenza non decida diversamente. 
19.  La  Conferenza  adotta  il  proprio   regolamento   procedurale.
All'inizio di ogni sessione, essa elegge il suo  Presidente  e  tutti
gli altri funzionari che potrebbero essere richiesti. Essi  rimangono
in carica fino a quando il nuovo Presidente ed  altri  ufficiali  non
sono eletti nella sessione successiva. 
20. Una maggioranza di Stati Parte costituisce un quorum. 
21. Ciascuno Stato Parte ha un voto. 
22. La Conferenza  adotta  decisioni  su  questioni  di  procedura  a
maggioranza  dei  membri  presenti  e  votanti.  Le  decisioni  sulle
questioni sostanziali sono adottate  non  appena  possibile  mediante
consenso. Se non si  riesce  a  raggiungere  un  consenso  quando  il
problema  e'  presentato  per  la  decisione  il   Presidente   della
Conferenza rinvia ogni votazione di 24 ore e durante  questo  periodo
fa ogni forzo per  facilitare  l'ottenimento  di  un  consenso  e  fa
rapporto alla Conferenza prima della fine di detto periodo. Se non e'
stato possibile ottenere un consenso al  termine  delle  24  ore,  la
Conferenza adotta una decisione a maggioranza di due terzi dei membri
presenti e votanti salvo se  diversamente  specificato  nel  presente
Trattato. Quando il problema si pone di sapere  se  la  questione  e'
sostanziale o non, tale questione  sara'  trattata  come  sostanziale
salvo se  diversamente  deciso  dalla  maggioranza  prevista  per  le
decisioni su questioni sostanziali. 
23. Nell'esercitare le funzioni che le  sono  conferite  in  base  al
paragrafo 26 (k), la  Conferenza  decide  l'iscrizione  del  nome  di
qualsiasi Stato sulla lista figurante  nell'Allegato  1  al  presente
Trattato secondo la procedura decisionale  di  cui  al  paragrafo  22
stabilita per le questioni sostanziali.  Nonostante  le  disposizioni
del paragrafo 22, la Conferenza  decide  mediante  consenso  su  ogni
altra modifica da apportare all'Allegato 1 del Trattato. 
                          Poteri e Funzioni 
24. La Conferenza e' l'organo  principale  dell'Organizzazione.  Essa
esamina tutte le questioni,  problemi  a  decisioni  nell'ambito  del
presente  Trattato,  comprese  quelle  relative  ai  poteri  ed  alle
funzioni del Consiglio  esecutivo  e  del  Segretariato  tecnico,  in
conformita' al presente Trattato. Essa puo' fare  raccomandazioni  ed
adottare  decisioni  su  qualsiasi  questione,  affare   o   problema
nell'ambito del presente Trattato, sollevato da  uno  Stato  Parte  o
sottoposto alla sua attenzione dal Consiglio esecutivo. 
25.  La  Conferenza  sovraintende   all'applicazione   del   presente
Trattato, controlla il rispetto delle  disposizioni  dello  stesso  e
agisce al fine di realizzare le sue finalita' ed i suoi  scopi.  Essa
inoltre  vigila  sulle  attivita'  del  Consiglio  esecutivo  e   del
Segretariato Tecnico e potra' rilasciare direttive per  l'uno  o  per
l'altro organo nell'esercizio delle sue funzioni. 
26. La Conferenza: 
(a) esamina ed adotta il rapporto dell'Organizzazione sull'attuazione
del  presente  Trattato,  nonche'  il  bilancio  preventivo/programma
annuale dell'Organizzazione presentati  dal  Consiglio  esecutivo  ed
esamina altri rapporti; 
(b) decide in merito alla tariffa delle quote che spettano agli Stati
Parte secondo il paragrafo 9; 
(c) elegge i membri del Consiglio esecutivo; 
(d) nomina il Direttore Generale del Segretariato tecnico (di seguito
denominato "Direttore generale"); 
(e) esamina ed  approva  il  regolamento  procedurale  del  Consiglio
esecutivo sottoposto dallo stesso; 
(f)  esamina  e  passa  in  rassegna  gli  sviluppi   scientifici   e
tecnologici che potrebbero incidere sul  funzionamento  del  presente
Trattato. In tale contesto la  Conferenza  puo'  dare  istruzioni  al
Direttore Generale di istituire un consiglio  scientifico  consultivo
per consentirgli nell'esercizio delle sue funzioni di fornire  pareri
specializzati in settori della scienza e della tecnologia  pertinenti
al presente Trattato, alla Conferenza, al Consiglio esecutivo o  agli
Stati Parte. Il consiglio scientifico consultivo  sara'  composto  da
esperti indipendenti che partecipano a titolo personale  e  che  sono
designati in conformita' al mandato conferito  dalla  Conferenza,  in
base alla  loro  competenza  ed  esperienza  in  determinati  settori
scientifici aventi attinenza con l'attuazione del Trattato; 
(g) prende  le  misure  necessarie  per  garantire  l'osservanza  del
presente Trattato e risolvere e porre rimedio ad ogni situazione  che
contravvenga  alle  disposizioni  del   presente   Trattato   secondo
l'Articolo V; 
(h) esamina ed approva nella sua prima sessione tutti i  progetti  di
accordo,  d'intesa,  di  disposizioni,  di  procedure,   di   manuali
operativi  o  di  direttive  e  gli  altri  documenti  predisposti  e
raccomandati dalla Commissione preparatoria; 
(i) esamina  ed  approva  gli  accordi  o  le  intese  negoziate  dal
Segretariato  Tecnico  con   gli   Stati   Parte,   altri   Stati   o
Organizzazioni internazionali  che  saranno  Conclusi  dal  Consiglio
esecutivo per conto dell'Organizzazione secondo il paragrafo 38 (h); 
(j) istituisce  gli  organi  sussidiari  che  ritiene  necessari  per
l'esercizio delle sue funzioni in conformita' al presente Trattato; 
(k) aggiorna, come opportuno, l'Allegato 1 del  Trattato  secondo  il
paragrafo 23. 
                      C. Il Consiglio Esecutivo 
           Composizione, procedure e processi decisionali 
27. Il Consiglio esecutivo e' composto da 51 membri. Ogni Stato Parte
ha diritto, in conformita' alle disposizioni del  presente  Articolo,
di essere rappresentato nel Consiglio esecutivo. 
28.  In  considerazione   dell'esigenza   di   un'equa   ripartizione
geografica, il Consiglio esecutivo comprende: 
(a) Dieci Stati Parte d'Africa; 
(b) Sette Stati Parte dell'Europa orientale; 
(c) Nove Stati Parte dell'America latina e dei Caraibi; 
(d) Sette Stati Parte del Medio Oriente e del Sud-Est asiatico; 
(e) Dieci Stati Parte del Nord America e dell'Europa Occidentale; 
(f) Otto Stati Parte del Sud-Est asiatico del Pacifico e dell'Estremo
Oriente. 
Tutti gli Stati  delle  regioni  geografiche  sopra  menzionate  sono
elencati nell'Allegato I del  Trattato.  L'Allegato  1  del  Trattato
sara'  aggiornato,  come  opportuno,  dalla  Conferenza   secondo   i
paragrafi 23 e 26 (k). Non e' oggetto ad emendamenti  o  a  modifiche
secondo le procedure contenute all'Articolo VII. 
29. I membri del Consiglio esecutivo sono eletti dalla Conferenza. In
questa circostanza ciascun gruppo regionale designa gli  Stati  Parte
della regione ai fini dell'elezione a membri del Consiglio esecutivo,
come segue: 
(a) Almeno un terzo dei seggi assegnati a ciascuna regione geografica
sara'  occupato,  in  considerazione  di  interessi  politici  e   di
sicurezza, dagli Stati Parte di quella  regione,  designati  in  base
alle capacita' nucleari attinenti al Trattato  come  determinate  per
mezzo dei dati internazionali o secondo tutti  o  uno  qualsiasi  dei
seguenti criteri indicativi secondo l'ordine di  priorita'  stabilito
da ciascuna regione: 
(i)  Numero  delle  strutture  di   monitoraggio   del   Sistema   di
monitoraggio internazionale; 
(ii) Competenza ed esperienza in tecnologie di monitoraggio; 
(iii) Contributo al bilancio annuale dell'Organizzazione; 
(b) Uno dei seggi  assegnati  a  ciascuna  regione  geografica  sara'
attribuito, secondo un criterio di avvicendamento, allo  Stato  Parte
che, secondo l'ordine alfabetico inglese, e' il primo tra  gli  Stati
Parte di quella regione che per piu' tempo non hanno fatto parte  del
consiglio esecutivo, dalla data di scadenza del loro ultimo mandato o
dalla data in cui sono divenuti Stati Parte. Lo Stato Parte designato
su tale base puo' decidere di rinunciare al suo  turno,  indirizzando
una lettera di  rinuncia  al  Direttore  generale;  il  seggio  sara'
attribuito allo  Stato  Parte  che  occupa  il  secondo  posto  nella
graduatoria stabilita secondo le norme del presente capoverso; 
(c) I rimanenti seggi attribuiti  ad  ogni  regione  geografica  sono
occupati dagli Stati Parte designati tra tutti quelli  della  regione
in oggetto, in base ad un  principio  di  avvicendamento  o  mediante
elezioni. 
30. Ogni membro del Consiglio esecutivo ha un rappresentante in detto
organo che puo' essere accompagnato da sostituti e consiglieri. 
31. Ogni membro del Consiglio esecutivo rimane in carica  dalla  fine
della sessione della Conferenza in cui e'  stato  eletto,  fino  alla
fine  della  seconda  sessione  annuale  ordinaria  della  Conferenza
successiva: tuttavia, nella prima elezione del  consiglio  esecutivo,
saranno eletti 26 membri i quali rimarranno in carica fino alla  fine
della terza  sessione  ordinaria  annuale  della  Conferenza  tenendo
debitamente conto delle proporzioni numeriche stabilite al  paragrafo
28. 
32. Il Consiglio esecutivo elabora il suo regolamento  procedurale  e
lo sottopone alla Conferenza per approvazione. 
33. Il Consiglio esecutivo  elegge  il  suo  Presidente  tra  i  suoi
membri. 
34. Il Consiglio esecutivo si riunisce in sessioni  ordinarie.  Negli
intervalli tra le sessioni puo' riunirsi tutte le volte che  cio'  e'
necessario per l'esercizio dei suoi poteri e delle sue funzioni. 
35. Ogni membro del Consiglio esecutivo dispone di un voto. 
36. Il Consiglio esecutivo prende decisioni su questioni  procedurali
a maggioranza di tutti i suoi membri. Il Consiglio  esecutivo  decide
sulle questioni sostanziali a maggioranza di due  terzi  di  tutti  i
suoi membri salvo se diversamente specificato nel presente  Trattato.
Quando il problema si pone di sapere se la questione e' sostanziale o
non,  tale  questione  sara'  trattata  come  sostanziale  salvo   se
diversamente deciso dalla maggioranza prevista per  le  decisioni  su
questioni sostanziali. 
                          Poteri e Funzioni 
37. Il Consiglio esecutivo e' l'organo esecutivo dell'Organizzazione. 
Esso e' responsabile dinnanzi alla Conferenza ed esercita i poteri  e
le funzioni che gli sono conferite secondo il presente Trattato. Cio'
facendo, agisce in  conformita'  alle  raccomandazioni,  decisioni  e
direttive della Conferenza ed assicura che siano  applicate  in  modo
continuativo ed adeguato. 
38. Consiglio esecutivo: 
(a) promuove l'effettiva attuazione del Trattato ed il rispetto delle
sue disposizioni; 
(b) sovraintende alle attivita' del Segretariato tecnico; 
(c) formula raccomandazioni, se del caso,  alla  Conferenza  riguardo
all'esame di ulteriori proposte volte a promuovere le finalita' e gli
scopi del presente Trattato. 
(d) coopera con l'autorita' nazionale di ciascuno Stato Parte; 
(e) esamina e sottopone  alla  Conferenza  il  progetto  di  bilancio
preventivo/programma  annuale  dell'Organizzazione,  il  progetto  di
rapporto dell'Organizzazione sull'attuazione del  presente  Trattato,
il rapporto sull'esecuzione delle sue attivita'  e  tutti  gli  altri
rapporti  che  ritiene  necessari  o  che  la   Conferenza   potrebbe
richiedere; 
(f) prende  i  provvedimenti  necessari  per  l'Organizzazione  della
Conferenza, in particolare la preparazione del progetto di ordine del
giorno; 
(g) esamina le proposte volte  ad  apportare  emendamenti  di  natura
tecnica  o  amministrativa  al  Protocollo  o  ai  suoi  Allegati  in
applicazione  dell'Articolo  VIII,  e  formula   agli   Stati   Parte
raccomandazioni per la loro adozione; 
(h) Conclude a nome dell'Organizzazione,  previa  approvazione  della
Conferenza, accordi o intese con gli  Stati  Parte,  altri  Stati  ed
organizzazioni, e sovraintende alla  loro  attuazione,  ad  eccezione
degli accordi o delle intese di cui al capoverso (i); 
(i) Approva e sovraintende al funzionamento di accordi  o  di  intese
sull'attuazione delle attivita' di verifica, di  comune  accordo  con
gli Stati Parte ed altri Stati; 
(j) approva i  nuovi  manuali  operativi  proposti  dal  Segretariato
tecnico,  nonche'  ogni  modifica  ai  manuali  operativi   esistenti
eventualmente suggerita dal Segretariato tecnico. 
39. Il Consiglio esecutivo puo'  richiedere  lo  svolgimento  di  una
sessione straordinaria della Conferenza. 
40. Il consiglio esecutivo: 
(a) facilita mediante scambi  informativi  la  cooperazione  tra  gli
Stati Parte, nonche' tra gli Stati Parte ed il  Segretariato  tecnico
per l'attuazione del presente Trattato; 
(b) facilita la consultazione ed il chiarimento tra gli  Stati  parte
in conformita' all'Articolo IV; 
(c) Riceve ed esamina le richieste d'ispezione in loco ed i  rapporti
d'ispezione e definisce la propria azione riguardo alle prime  ed  ai
secondi, in conformita' all'Articolo IV. 
41. Il Consiglio esecutivo esamina ogni motivo di  preoccupazione  di
uno Stato Parte circa un'eventuale inadempienza del presente Trattato
e l'uso abusivo dei diritti stabiliti dallo stesso. 
A tal fine il Consiglio esecutivo consulta gli Stati Parte  implicati
e, se opportuno, chiede ad uno Stato Parte di prendere  provvedimenti
per rimediare alla situazione in tempi stabiliti. Se ritiene di dover
dar seguito  alla  questione,  il  Consiglio  esecutivo  prende,  tra
l'altro, una o piu' delle seguenti misure: 
(a) informa tutti gli Stati Parte del problema o della questione; 
(b)  sottopone  il  problema  o  la  questione  all'attenzione  della
Conferenza; 
(c)  formula  raccomandazioni  alla  Convenzione  oppure  prende  una
decisione, a seconda  di  come  meglio  convenga,  sulle  misure  per
rimediare alla situazione e garantire il rispetto delle  disposizioni
del Trattato secondo l'Articolo V. 
                     D. Il Segretariato tecnico 
42. Il segretariato tecnico aiuta gli Stati  parte  ad  applicare  il
presente Trattato. Esso aiuta la Conferenza ed il Consiglio esecutivo
dell'esercizio delle loro funzioni. Il segretariato tecnico  esercita
le funzioni di verifica e le altre funzioni che  gli  sono  conferite
dal presente  Trattato,  come  pure  le  funzioni  delegategli  dalla
Conferenza o dal Consiglio esecutivo conformemente alle  disposizioni
del  Trattato.  Il   segretariato   tecnico   comprende   il   Centro
internazionale di dati, che ne fa parte integrante. 
43. Per quanto riguarda la verifica del rispetto  delle  disposizioni
del presente Trattato, il Segretariato tecnico, secondo l'Articolo IV
ed il Protocollo, tra le altre funzioni: 
(a) e' incaricato di sovraintendere e di coordinare il  funzionamento
del Sistema di monitoraggio internazionale; 
(b) utilizza il Centro internazionale di dati; 
(c) riceve, elabora e analizza regolarmente i  dati  del  Sistema  di
monitoraggio internazionale e fa regolarmente rapporto su tali dati; 
(d) fornisce assistenza e supporto tecnico per l'installazione ed  il
funzionamento delle stazioni di monitoraggio; 
(e) aiuta il Consiglio esecutivo a facilitare la consultazione ed  il
chiarimento tra gli Stati Parte; 
(f) riceve le richieste d'ispezione in loco  e  le  esamina,  agevola
l'esame di tali richieste da parte del Consiglio esecutivo,  effettua
i preparativi delle ispezioni in loco fornendo  un  supporto  tecnico
durante il loro svolgimento e fa rapporto al Consiglio esecutivo; 
(g)  negozia  e,  con  riserva  dell'approvazione   preliminare   del
Consiglio esecutivo conclude con gli Stati Parte, gli altri  Stati  e
le organizzazioni  internazionali  accordi  o  intese  relative  alle
attivita' di verifica; 
(h) assiste gli Stati Parte tramite la loro autorita' nazionale,  per
altri problemi sollevati dalla verifica dell'esecuzione del Trattato. 
44.  Il  Segretariato  tecnico  elabora  e  aggiorna,   con   riserva
dell'approvazione del  Consiglio  esecutivo,  manuali  operativi  per
guidare  l'uso  dei  vari  componenti  del  regime  di  verifica,  in
conformita' con l'articolo IV ed il Protocollo. Tali manuali non sono
parte integrante del presente Trattato o  del  Protocollo  e  possono
essere   modificati   dal   Segretariato    tecnico    con    riserva
dell'approvazione del Consiglio esecutivo.  Il  Segretariato  tecnico
informa sollecitamente gli Stati  Parte  di  qualsiasi  modifica  dei
manuali operativi. 
45. Le funzioni del  Segretariato  tecnico  per  quanto  riguarda  le
questioni amministrative sono, fra l'altro, le seguenti: 
(a) predisporre e presentare al Consiglio esecutivo  il  progetto  di
bilancio preventivo/programma dell'Organizzazione; 
(b) Predisporre e sottoporre al consiglio esecutivo  il  progetto  di
rapporto dell'Organizzazione sull'attuazione del presente Trattato ed
ogni altro rapporto eventualmente richiesto dalla  Conferenza  o  dal
Consiglio esecutivo; 
(c) fornire un supporto amministrativo e tecnico alla Conferenza,  al
Consiglio esecutivo e agli organi sussidiari; 
(d)    Indirizzare    e    ricevere    comunicazioni    per     conto
dell'Organizzazione  in   relazione   all'attuazione   del   presente
Trattato; 
(e) svolgere le mansioni  amministrative  derivanti  da  accordi  tra
l'Organizzazione ed altre organizzazioni internazionali. 
46. Tutte le richieste e le  notifiche  indirizzate  da  Stati  Parte
all'Organizzazione sono inviate  al  Direttore  generale  tramite  le
autorita' nazionali.  Le  richieste  e  le  notifiche  devono  essere
redatte in una delle lingue ufficiali del Trattato. La  risposta  del
Direttore generale e' formulata nella stessa lingua. 
47. Ai fini della  definizione  del  progetto  di  programma/bilancio
preventivo dell'Organizzazione e della presentazione dello stesso  al
Consiglio esecutivo il Segretariato tecnico stabilisce e mantiene una
precisa contabilita' di tutti i costi inerenti a  ciascuna  struttura
del Sistema di monitoraggio internazionale. 
Esso  procede  in  maniera  analoga  per  tutte  le  altre  attivita'
dell'Organizzazione  indicate  nel  progetto  di   programma/bilancio
preventivo. 
48. Il  Segretariato  tecnico  informa  sollecitamente  il  consiglio
esecutivo di qualsiasi problema  incontrato  durante  lo  svolgimento
delle sue attivita' e che non e' stato  in  grado  di  risolvere  per
mezzo di consultazioni con lo Stato Parte interessato. 
49. Il Segretariato tecnico comprende un Direttore generale che ne e'
il  capo  ed  il  direttore  amministrativo,  nonche'  il   personale
scientifico,  tecnico  e  di  altro  tipo  necessario.  Il  Direttore
generale  e'  nominato  dalla  Conferenza  su   raccomandazione   del
Consiglio esecutivo con un mandato di quattro  anni  rinnovabile  una
sola volta. Il primo Direttore generale e' nominato dalla  Conferenza
nella  sua  prima  sessione  su  raccomandazione  della   Commissione
preparatoria. 
50. Il Direttore generale e' incaricato della nomina dei  membri  del
personale,  nonche'  dell'Organizzazione  e  del  funzionamento   del
segretariato tecnico e ne risponde alla Conferenza  ed  al  Consiglio
esecutivo. Criterio fondamentale per l'assunzione di personale  e  la
definizione  delle  sue  condizioni  di  servizio  e'  l'esigenza  di
assicurare  i  massimi  livelli  di  conoscenza   professionale,   di
esperienza, di efficienza,  di  competenza  e  d'integrita'.  Solo  i
cittadini  degli  Stati  Parte  possono  essere  nominati   Direttore
generale, o  essere  assunti  come  ispettori,  quadri,  o  impiegati
amministrativi. Si terra' in debita  considerazione  l'importanza  di
reclutare  il  personale  in  una  base  geografica  la  piu'   ampia
possibile. Ai fini  del  reclutamento,  si  dovra'  tener  conto  del
principio di mantenere il  personale  al  numero  minimo  necessario,
affinche' il segretariato tecnico possa adempiere correttamente  alle
sue responsabilita'. 
51. Il Direttore generale puo', se necessario, e previa consultazione
con il Consiglio esecutivo, istituire gruppi di lavoro temporanei  di
esperti  scientifici  per  formulare  raccomandazioni   su   problemi
specifici. 
52. Nell'esercizio delle loro funzioni, il  Direttore  generale,  gli
ispettori,  gli  assistenti  d'ispezione  e  gli  altri  membri   del
personale  non  sollecitano  ne'  ricevono  istruzioni  da  qualunque
Governo o ente  esterno  all'Organizzazione.  Essi  si  astengono  da
qualsiasi  azione  suscettibile  di  nuocere  al  loro   statuto   di
funzionario internazionale dipendente unicamente dall'Organizzazione. 
Il Direttore generale si assume la responsabilita' delle attivita' di
una squadra ispettiva. 
53.  Ciascun  Stato  Parte  rispetta  il   carattere   esclusivamente
internazionale delle responsabilita' del  Direttore  generale,  degli
ispettori, degli assistenti d'ispezione e dei membri del personale  e
non tenta di influenzarli nell'adempimento delle loro funzioni. 
                      E. Privilegi ed immunita' 
54. L'Organizzazione gode, sul territorio ed in qualsiasi altro luogo
sotto la giurisdizione o il  controllo  di  uno  Stato  Parte,  della
capacita' giuridica  e  dei  privilegi  ed  immunita'  necessari  per
l'esercizio delle sue funzioni. 
55. I delegati  degli  Stati  Parte,  assieme  ai  loro  sostituti  e
consiglieri,  i  rappresentanti  dei  membri  eletti   al   Consiglio
esecutivo assieme ai  loro  sostituti  e  consiglieri,  il  Direttore
generale, gli ispettori, gli assistenti d'ispezione, ed i membri  del
personale dell'Organizzazione godono dei privilegi e delle  immunita'
necessarie  per  l'esercizio  indipendente  delle  loro  funzioni  in
connessione con l'Organizzazione. 
56. La capacita' giuridica, i privilegi e  le  immunita'  di  cui  al
presente Articolo sono definiti in accordi  tra  l'Organizzazione  ed
gli Stati Parte nonche' in un accordo tra l'Organizzazione e lo Stato
dove l'Organizzazione  ha  la  sede.  Questi  accordi  devono  essere
esaminati e approvati secondo il paragrafo 26 (h) e (i). 
57. Nonostante i paragrafi  54  e  55,  il  Direttore  generale,  gli
ispettori, gli assistenti d'ispezione, i  membri  del  personale  del
Segretariato tecnico godono, durante l'esecuzione delle attivita'  di
verifica, dei privilegi e delle immunita' enunciate nel Protocollo.