ARTICOLO II L'ORGANIZZAZIONE A. DISPOSIZIONI GENERALI 1. Gli Stati Parte istituiscono l'Organizzazione per il Trattato del Bando Totale degli Esperimenti Nucleari (di seguito denominata "l'Organizzazione"), per conseguire le finalita' e lo scopo del presente Trattato, assicurare l'applicazione delle sue disposizioni, comprese quelle relative alla, verifica internazionale dell'osservanza del Trattato e rappresentare un'istanza di Consultazione e di cooperazione tra gli Stati Parte. 2. Tutti gli Stati Parte sono membri dell'Organizzazione. Uno Stato Parte non puo' essere, privato della sua qualita' di membro nell'Organizzazione. 3. La sede dell'Organizzazione e' a Vienna, Repubblica d'Austria. 4. Sono di seguito istituiti come organi dell'Organizzazione: la Conferenza degli Stati Parte, il Consiglio esecutivo ed il Segretariato tecnico che comprende il Centro internazionale di dati. 5. Ciascun Stato Parte coopera con l'Organizzazione per l'adempimento dei suoi compiti in base al presente Trattato. Gli Stati Parte si consultano direttamente tra di loro o tramite l'Organizzazione, o secondo altre procedure internazionali appropri- ate, in particolare procedure stabilite nel quadro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e conformemente allo Statuto delle Nazioni Unite, su qualsiasi questione sollevata in relazione all'oggetto ed allo scopo del presente Trattato o all'esecuzione delle disposizioni dello stesso. 6. L'Organizzazione esegue le attivita' di verifica stabilite nel presente Trattato con la minore intrusione possibile, compatibilmente con l'adempimento degli obiettivi nei termini stabiliti e con l'efficacia necessaria. Essa chiede solo le informazioni ed i dati necessari per adempiere alle responsabilita' che le incombono in base al Trattato. Essa prende ogni precauzione per tutelare la confidenzialita' delle informazioni sulle attivita' e strutture civili e militari di cui viene a conoscenza nell'attuazione del Trattato ed in modo particolare, si attiene alle disposizioni sulla confidenzialita' enunciate nello stesso. 7. Ogni Stato Parte tratta in modo riservato e particolare le informazioni ed i dati che riceve a titolo confidenziale dall'Organizzazione in connessione con l'attuazione del presente Trattato. Esso tratta tali informazioni e dati esclusivamente in connessione con i suoi diritti ed obblighi in base al presente Trattato. 8. L'Organizzazione in quanto organo indipendente fa il possibile per utilizzare, secondo convenienza, il know how e le strutture esistenti e potenziare il rapporto costo-rendimento per mezzo di intese di collaborazione con altre organizzazioni internazionali, come l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. Tali intese, escluse quelle di importanza secondaria e di natura semplicemente commerciale e contrattuale, saranno stipulate in accordi che saranno presentati alla Conferenza degli Stati Parte per approvazione. 9. I costi delle attivita' dell'Organizzazione saranno coperti ogni anno dagli Stati parte secondo la tariffa delle quote dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, adattata in modo da tener conto delle differenze tra il numero degli Stati membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e quello degli Stati membri dell'Organizzazione. 10. I contributi finanziari degli Stati Parte alla Commissione preparatoria saranno adeguatamente scalati dai loro contributi al bilancio preventivo ordinario. 11. Un membro dell'Organizzazione che e' in stato di ritardato pagamento del suo contributo all'Organizzazione, non puo' partecipare alle votazioni dell'Organizzazione se l'ammontare degli arretrati che deve pagare e' pari o superiore all'ammontare dei contributi dovuto per i due anni precedenti. Tuttavia la Conferenza degli Stati Parte puo' autorizzare questo membro a votare se ritiene che l'inadempienza e dovuta a circostanze indipendenti dalla volonta' del membro. B. CONFERENZA DEGLI STATI PARTE Composizione, procedure e adozione di decisioni 12. La Conferenza degli Stati Parte (di seguito denominata "la Conferenza") e' composta da tutti gli Stati Parte. Ciascun Stato Parte ha un rappresentante alla Conferenza che puo' essere accompagnato da sostituti e consiglieri. 13. La prima sessione della Conferenza e' convocata dal depositario non oltre 30 giorni dopo l'entrata in vigore del presente Trattato. 14. La Conferenza si riunisce in sessioni speciali che hanno luogo ogni anno salvo se diversamente deciso. 15. Sono convocate sessioni speciali della Conferenza: (a) quando deciso dalla Conferenza; (b) quando richiesto dal Consiglio esecutivo; (c) quando richiesto da uno Stato Parte con l'appoggio di una maggioranza di Stati Parte. La sessione speciale e' convocata non oltre 30 giorni dopo la decisione della Conferenza, la richiesta del Consiglio esecutivo o l'ottenimento dell'appoggio necessario salvo se diversamente specificato nella decisione o nella richiesta. 16. La Conferenza pub inoltre essere convocata sotto forma di Conferenza di emendamento, secondo l'Articolo VIII. 17. La Conferenza puo' inoltre essere convocata sotto forma di una Conferenza di revisione secondo l'articolo VIII. 18. Le sessioni si svolgono presso la Sede dell'Organizzazione a meno che la Conferenza non decida diversamente. 19. La Conferenza adotta il proprio regolamento procedurale. All'inizio di ogni sessione, essa elegge il suo Presidente e tutti gli altri funzionari che potrebbero essere richiesti. Essi rimangono in carica fino a quando il nuovo Presidente ed altri ufficiali non sono eletti nella sessione successiva. 20. Una maggioranza di Stati Parte costituisce un quorum. 21. Ciascuno Stato Parte ha un voto. 22. La Conferenza adotta decisioni su questioni di procedura a maggioranza dei membri presenti e votanti. Le decisioni sulle questioni sostanziali sono adottate non appena possibile mediante consenso. Se non si riesce a raggiungere un consenso quando il problema e' presentato per la decisione il Presidente della Conferenza rinvia ogni votazione di 24 ore e durante questo periodo fa ogni forzo per facilitare l'ottenimento di un consenso e fa rapporto alla Conferenza prima della fine di detto periodo. Se non e' stato possibile ottenere un consenso al termine delle 24 ore, la Conferenza adotta una decisione a maggioranza di due terzi dei membri presenti e votanti salvo se diversamente specificato nel presente Trattato. Quando il problema si pone di sapere se la questione e' sostanziale o non, tale questione sara' trattata come sostanziale salvo se diversamente deciso dalla maggioranza prevista per le decisioni su questioni sostanziali. 23. Nell'esercitare le funzioni che le sono conferite in base al paragrafo 26 (k), la Conferenza decide l'iscrizione del nome di qualsiasi Stato sulla lista figurante nell'Allegato 1 al presente Trattato secondo la procedura decisionale di cui al paragrafo 22 stabilita per le questioni sostanziali. Nonostante le disposizioni del paragrafo 22, la Conferenza decide mediante consenso su ogni altra modifica da apportare all'Allegato 1 del Trattato. Poteri e Funzioni 24. La Conferenza e' l'organo principale dell'Organizzazione. Essa esamina tutte le questioni, problemi a decisioni nell'ambito del presente Trattato, comprese quelle relative ai poteri ed alle funzioni del Consiglio esecutivo e del Segretariato tecnico, in conformita' al presente Trattato. Essa puo' fare raccomandazioni ed adottare decisioni su qualsiasi questione, affare o problema nell'ambito del presente Trattato, sollevato da uno Stato Parte o sottoposto alla sua attenzione dal Consiglio esecutivo. 25. La Conferenza sovraintende all'applicazione del presente Trattato, controlla il rispetto delle disposizioni dello stesso e agisce al fine di realizzare le sue finalita' ed i suoi scopi. Essa inoltre vigila sulle attivita' del Consiglio esecutivo e del Segretariato Tecnico e potra' rilasciare direttive per l'uno o per l'altro organo nell'esercizio delle sue funzioni. 26. La Conferenza: (a) esamina ed adotta il rapporto dell'Organizzazione sull'attuazione del presente Trattato, nonche' il bilancio preventivo/programma annuale dell'Organizzazione presentati dal Consiglio esecutivo ed esamina altri rapporti; (b) decide in merito alla tariffa delle quote che spettano agli Stati Parte secondo il paragrafo 9; (c) elegge i membri del Consiglio esecutivo; (d) nomina il Direttore Generale del Segretariato tecnico (di seguito denominato "Direttore generale"); (e) esamina ed approva il regolamento procedurale del Consiglio esecutivo sottoposto dallo stesso; (f) esamina e passa in rassegna gli sviluppi scientifici e tecnologici che potrebbero incidere sul funzionamento del presente Trattato. In tale contesto la Conferenza puo' dare istruzioni al Direttore Generale di istituire un consiglio scientifico consultivo per consentirgli nell'esercizio delle sue funzioni di fornire pareri specializzati in settori della scienza e della tecnologia pertinenti al presente Trattato, alla Conferenza, al Consiglio esecutivo o agli Stati Parte. Il consiglio scientifico consultivo sara' composto da esperti indipendenti che partecipano a titolo personale e che sono designati in conformita' al mandato conferito dalla Conferenza, in base alla loro competenza ed esperienza in determinati settori scientifici aventi attinenza con l'attuazione del Trattato; (g) prende le misure necessarie per garantire l'osservanza del presente Trattato e risolvere e porre rimedio ad ogni situazione che contravvenga alle disposizioni del presente Trattato secondo l'Articolo V; (h) esamina ed approva nella sua prima sessione tutti i progetti di accordo, d'intesa, di disposizioni, di procedure, di manuali operativi o di direttive e gli altri documenti predisposti e raccomandati dalla Commissione preparatoria; (i) esamina ed approva gli accordi o le intese negoziate dal Segretariato Tecnico con gli Stati Parte, altri Stati o Organizzazioni internazionali che saranno Conclusi dal Consiglio esecutivo per conto dell'Organizzazione secondo il paragrafo 38 (h); (j) istituisce gli organi sussidiari che ritiene necessari per l'esercizio delle sue funzioni in conformita' al presente Trattato; (k) aggiorna, come opportuno, l'Allegato 1 del Trattato secondo il paragrafo 23. C. Il Consiglio Esecutivo Composizione, procedure e processi decisionali 27. Il Consiglio esecutivo e' composto da 51 membri. Ogni Stato Parte ha diritto, in conformita' alle disposizioni del presente Articolo, di essere rappresentato nel Consiglio esecutivo. 28. In considerazione dell'esigenza di un'equa ripartizione geografica, il Consiglio esecutivo comprende: (a) Dieci Stati Parte d'Africa; (b) Sette Stati Parte dell'Europa orientale; (c) Nove Stati Parte dell'America latina e dei Caraibi; (d) Sette Stati Parte del Medio Oriente e del Sud-Est asiatico; (e) Dieci Stati Parte del Nord America e dell'Europa Occidentale; (f) Otto Stati Parte del Sud-Est asiatico del Pacifico e dell'Estremo Oriente. Tutti gli Stati delle regioni geografiche sopra menzionate sono elencati nell'Allegato I del Trattato. L'Allegato 1 del Trattato sara' aggiornato, come opportuno, dalla Conferenza secondo i paragrafi 23 e 26 (k). Non e' oggetto ad emendamenti o a modifiche secondo le procedure contenute all'Articolo VII. 29. I membri del Consiglio esecutivo sono eletti dalla Conferenza. In questa circostanza ciascun gruppo regionale designa gli Stati Parte della regione ai fini dell'elezione a membri del Consiglio esecutivo, come segue: (a) Almeno un terzo dei seggi assegnati a ciascuna regione geografica sara' occupato, in considerazione di interessi politici e di sicurezza, dagli Stati Parte di quella regione, designati in base alle capacita' nucleari attinenti al Trattato come determinate per mezzo dei dati internazionali o secondo tutti o uno qualsiasi dei seguenti criteri indicativi secondo l'ordine di priorita' stabilito da ciascuna regione: (i) Numero delle strutture di monitoraggio del Sistema di monitoraggio internazionale; (ii) Competenza ed esperienza in tecnologie di monitoraggio; (iii) Contributo al bilancio annuale dell'Organizzazione; (b) Uno dei seggi assegnati a ciascuna regione geografica sara' attribuito, secondo un criterio di avvicendamento, allo Stato Parte che, secondo l'ordine alfabetico inglese, e' il primo tra gli Stati Parte di quella regione che per piu' tempo non hanno fatto parte del consiglio esecutivo, dalla data di scadenza del loro ultimo mandato o dalla data in cui sono divenuti Stati Parte. Lo Stato Parte designato su tale base puo' decidere di rinunciare al suo turno, indirizzando una lettera di rinuncia al Direttore generale; il seggio sara' attribuito allo Stato Parte che occupa il secondo posto nella graduatoria stabilita secondo le norme del presente capoverso; (c) I rimanenti seggi attribuiti ad ogni regione geografica sono occupati dagli Stati Parte designati tra tutti quelli della regione in oggetto, in base ad un principio di avvicendamento o mediante elezioni. 30. Ogni membro del Consiglio esecutivo ha un rappresentante in detto organo che puo' essere accompagnato da sostituti e consiglieri. 31. Ogni membro del Consiglio esecutivo rimane in carica dalla fine della sessione della Conferenza in cui e' stato eletto, fino alla fine della seconda sessione annuale ordinaria della Conferenza successiva: tuttavia, nella prima elezione del consiglio esecutivo, saranno eletti 26 membri i quali rimarranno in carica fino alla fine della terza sessione ordinaria annuale della Conferenza tenendo debitamente conto delle proporzioni numeriche stabilite al paragrafo 28. 32. Il Consiglio esecutivo elabora il suo regolamento procedurale e lo sottopone alla Conferenza per approvazione. 33. Il Consiglio esecutivo elegge il suo Presidente tra i suoi membri. 34. Il Consiglio esecutivo si riunisce in sessioni ordinarie. Negli intervalli tra le sessioni puo' riunirsi tutte le volte che cio' e' necessario per l'esercizio dei suoi poteri e delle sue funzioni. 35. Ogni membro del Consiglio esecutivo dispone di un voto. 36. Il Consiglio esecutivo prende decisioni su questioni procedurali a maggioranza di tutti i suoi membri. Il Consiglio esecutivo decide sulle questioni sostanziali a maggioranza di due terzi di tutti i suoi membri salvo se diversamente specificato nel presente Trattato. Quando il problema si pone di sapere se la questione e' sostanziale o non, tale questione sara' trattata come sostanziale salvo se diversamente deciso dalla maggioranza prevista per le decisioni su questioni sostanziali. Poteri e Funzioni 37. Il Consiglio esecutivo e' l'organo esecutivo dell'Organizzazione. Esso e' responsabile dinnanzi alla Conferenza ed esercita i poteri e le funzioni che gli sono conferite secondo il presente Trattato. Cio' facendo, agisce in conformita' alle raccomandazioni, decisioni e direttive della Conferenza ed assicura che siano applicate in modo continuativo ed adeguato. 38. Consiglio esecutivo: (a) promuove l'effettiva attuazione del Trattato ed il rispetto delle sue disposizioni; (b) sovraintende alle attivita' del Segretariato tecnico; (c) formula raccomandazioni, se del caso, alla Conferenza riguardo all'esame di ulteriori proposte volte a promuovere le finalita' e gli scopi del presente Trattato. (d) coopera con l'autorita' nazionale di ciascuno Stato Parte; (e) esamina e sottopone alla Conferenza il progetto di bilancio preventivo/programma annuale dell'Organizzazione, il progetto di rapporto dell'Organizzazione sull'attuazione del presente Trattato, il rapporto sull'esecuzione delle sue attivita' e tutti gli altri rapporti che ritiene necessari o che la Conferenza potrebbe richiedere; (f) prende i provvedimenti necessari per l'Organizzazione della Conferenza, in particolare la preparazione del progetto di ordine del giorno; (g) esamina le proposte volte ad apportare emendamenti di natura tecnica o amministrativa al Protocollo o ai suoi Allegati in applicazione dell'Articolo VIII, e formula agli Stati Parte raccomandazioni per la loro adozione; (h) Conclude a nome dell'Organizzazione, previa approvazione della Conferenza, accordi o intese con gli Stati Parte, altri Stati ed organizzazioni, e sovraintende alla loro attuazione, ad eccezione degli accordi o delle intese di cui al capoverso (i); (i) Approva e sovraintende al funzionamento di accordi o di intese sull'attuazione delle attivita' di verifica, di comune accordo con gli Stati Parte ed altri Stati; (j) approva i nuovi manuali operativi proposti dal Segretariato tecnico, nonche' ogni modifica ai manuali operativi esistenti eventualmente suggerita dal Segretariato tecnico. 39. Il Consiglio esecutivo puo' richiedere lo svolgimento di una sessione straordinaria della Conferenza. 40. Il consiglio esecutivo: (a) facilita mediante scambi informativi la cooperazione tra gli Stati Parte, nonche' tra gli Stati Parte ed il Segretariato tecnico per l'attuazione del presente Trattato; (b) facilita la consultazione ed il chiarimento tra gli Stati parte in conformita' all'Articolo IV; (c) Riceve ed esamina le richieste d'ispezione in loco ed i rapporti d'ispezione e definisce la propria azione riguardo alle prime ed ai secondi, in conformita' all'Articolo IV. 41. Il Consiglio esecutivo esamina ogni motivo di preoccupazione di uno Stato Parte circa un'eventuale inadempienza del presente Trattato e l'uso abusivo dei diritti stabiliti dallo stesso. A tal fine il Consiglio esecutivo consulta gli Stati Parte implicati e, se opportuno, chiede ad uno Stato Parte di prendere provvedimenti per rimediare alla situazione in tempi stabiliti. Se ritiene di dover dar seguito alla questione, il Consiglio esecutivo prende, tra l'altro, una o piu' delle seguenti misure: (a) informa tutti gli Stati Parte del problema o della questione; (b) sottopone il problema o la questione all'attenzione della Conferenza; (c) formula raccomandazioni alla Convenzione oppure prende una decisione, a seconda di come meglio convenga, sulle misure per rimediare alla situazione e garantire il rispetto delle disposizioni del Trattato secondo l'Articolo V. D. Il Segretariato tecnico 42. Il segretariato tecnico aiuta gli Stati parte ad applicare il presente Trattato. Esso aiuta la Conferenza ed il Consiglio esecutivo dell'esercizio delle loro funzioni. Il segretariato tecnico esercita le funzioni di verifica e le altre funzioni che gli sono conferite dal presente Trattato, come pure le funzioni delegategli dalla Conferenza o dal Consiglio esecutivo conformemente alle disposizioni del Trattato. Il segretariato tecnico comprende il Centro internazionale di dati, che ne fa parte integrante. 43. Per quanto riguarda la verifica del rispetto delle disposizioni del presente Trattato, il Segretariato tecnico, secondo l'Articolo IV ed il Protocollo, tra le altre funzioni: (a) e' incaricato di sovraintendere e di coordinare il funzionamento del Sistema di monitoraggio internazionale; (b) utilizza il Centro internazionale di dati; (c) riceve, elabora e analizza regolarmente i dati del Sistema di monitoraggio internazionale e fa regolarmente rapporto su tali dati; (d) fornisce assistenza e supporto tecnico per l'installazione ed il funzionamento delle stazioni di monitoraggio; (e) aiuta il Consiglio esecutivo a facilitare la consultazione ed il chiarimento tra gli Stati Parte; (f) riceve le richieste d'ispezione in loco e le esamina, agevola l'esame di tali richieste da parte del Consiglio esecutivo, effettua i preparativi delle ispezioni in loco fornendo un supporto tecnico durante il loro svolgimento e fa rapporto al Consiglio esecutivo; (g) negozia e, con riserva dell'approvazione preliminare del Consiglio esecutivo conclude con gli Stati Parte, gli altri Stati e le organizzazioni internazionali accordi o intese relative alle attivita' di verifica; (h) assiste gli Stati Parte tramite la loro autorita' nazionale, per altri problemi sollevati dalla verifica dell'esecuzione del Trattato. 44. Il Segretariato tecnico elabora e aggiorna, con riserva dell'approvazione del Consiglio esecutivo, manuali operativi per guidare l'uso dei vari componenti del regime di verifica, in conformita' con l'articolo IV ed il Protocollo. Tali manuali non sono parte integrante del presente Trattato o del Protocollo e possono essere modificati dal Segretariato tecnico con riserva dell'approvazione del Consiglio esecutivo. Il Segretariato tecnico informa sollecitamente gli Stati Parte di qualsiasi modifica dei manuali operativi. 45. Le funzioni del Segretariato tecnico per quanto riguarda le questioni amministrative sono, fra l'altro, le seguenti: (a) predisporre e presentare al Consiglio esecutivo il progetto di bilancio preventivo/programma dell'Organizzazione; (b) Predisporre e sottoporre al consiglio esecutivo il progetto di rapporto dell'Organizzazione sull'attuazione del presente Trattato ed ogni altro rapporto eventualmente richiesto dalla Conferenza o dal Consiglio esecutivo; (c) fornire un supporto amministrativo e tecnico alla Conferenza, al Consiglio esecutivo e agli organi sussidiari; (d) Indirizzare e ricevere comunicazioni per conto dell'Organizzazione in relazione all'attuazione del presente Trattato; (e) svolgere le mansioni amministrative derivanti da accordi tra l'Organizzazione ed altre organizzazioni internazionali. 46. Tutte le richieste e le notifiche indirizzate da Stati Parte all'Organizzazione sono inviate al Direttore generale tramite le autorita' nazionali. Le richieste e le notifiche devono essere redatte in una delle lingue ufficiali del Trattato. La risposta del Direttore generale e' formulata nella stessa lingua. 47. Ai fini della definizione del progetto di programma/bilancio preventivo dell'Organizzazione e della presentazione dello stesso al Consiglio esecutivo il Segretariato tecnico stabilisce e mantiene una precisa contabilita' di tutti i costi inerenti a ciascuna struttura del Sistema di monitoraggio internazionale. Esso procede in maniera analoga per tutte le altre attivita' dell'Organizzazione indicate nel progetto di programma/bilancio preventivo. 48. Il Segretariato tecnico informa sollecitamente il consiglio esecutivo di qualsiasi problema incontrato durante lo svolgimento delle sue attivita' e che non e' stato in grado di risolvere per mezzo di consultazioni con lo Stato Parte interessato. 49. Il Segretariato tecnico comprende un Direttore generale che ne e' il capo ed il direttore amministrativo, nonche' il personale scientifico, tecnico e di altro tipo necessario. Il Direttore generale e' nominato dalla Conferenza su raccomandazione del Consiglio esecutivo con un mandato di quattro anni rinnovabile una sola volta. Il primo Direttore generale e' nominato dalla Conferenza nella sua prima sessione su raccomandazione della Commissione preparatoria. 50. Il Direttore generale e' incaricato della nomina dei membri del personale, nonche' dell'Organizzazione e del funzionamento del segretariato tecnico e ne risponde alla Conferenza ed al Consiglio esecutivo. Criterio fondamentale per l'assunzione di personale e la definizione delle sue condizioni di servizio e' l'esigenza di assicurare i massimi livelli di conoscenza professionale, di esperienza, di efficienza, di competenza e d'integrita'. Solo i cittadini degli Stati Parte possono essere nominati Direttore generale, o essere assunti come ispettori, quadri, o impiegati amministrativi. Si terra' in debita considerazione l'importanza di reclutare il personale in una base geografica la piu' ampia possibile. Ai fini del reclutamento, si dovra' tener conto del principio di mantenere il personale al numero minimo necessario, affinche' il segretariato tecnico possa adempiere correttamente alle sue responsabilita'. 51. Il Direttore generale puo', se necessario, e previa consultazione con il Consiglio esecutivo, istituire gruppi di lavoro temporanei di esperti scientifici per formulare raccomandazioni su problemi specifici. 52. Nell'esercizio delle loro funzioni, il Direttore generale, gli ispettori, gli assistenti d'ispezione e gli altri membri del personale non sollecitano ne' ricevono istruzioni da qualunque Governo o ente esterno all'Organizzazione. Essi si astengono da qualsiasi azione suscettibile di nuocere al loro statuto di funzionario internazionale dipendente unicamente dall'Organizzazione. Il Direttore generale si assume la responsabilita' delle attivita' di una squadra ispettiva. 53. Ciascun Stato Parte rispetta il carattere esclusivamente internazionale delle responsabilita' del Direttore generale, degli ispettori, degli assistenti d'ispezione e dei membri del personale e non tenta di influenzarli nell'adempimento delle loro funzioni. E. Privilegi ed immunita' 54. L'Organizzazione gode, sul territorio ed in qualsiasi altro luogo sotto la giurisdizione o il controllo di uno Stato Parte, della capacita' giuridica e dei privilegi ed immunita' necessari per l'esercizio delle sue funzioni. 55. I delegati degli Stati Parte, assieme ai loro sostituti e consiglieri, i rappresentanti dei membri eletti al Consiglio esecutivo assieme ai loro sostituti e consiglieri, il Direttore generale, gli ispettori, gli assistenti d'ispezione, ed i membri del personale dell'Organizzazione godono dei privilegi e delle immunita' necessarie per l'esercizio indipendente delle loro funzioni in connessione con l'Organizzazione. 56. La capacita' giuridica, i privilegi e le immunita' di cui al presente Articolo sono definiti in accordi tra l'Organizzazione ed gli Stati Parte nonche' in un accordo tra l'Organizzazione e lo Stato dove l'Organizzazione ha la sede. Questi accordi devono essere esaminati e approvati secondo il paragrafo 26 (h) e (i). 57. Nonostante i paragrafi 54 e 55, il Direttore generale, gli ispettori, gli assistenti d'ispezione, i membri del personale del Segretariato tecnico godono, durante l'esecuzione delle attivita' di verifica, dei privilegi e delle immunita' enunciate nel Protocollo.