PROTOCOLLO DEL TRATTATO SUL BANDO TOTALE DEGLI ESPERIMENTI NUCLEARI PARTE I SISTEMA DI MONITORAGGIO INTERNAZIONALE E FUNZIONI DEL CENTRO DATI INTERNAZIONALE A. DISPOSIZIONI GENERALI 1. Il Sistema di monitoraggio internazionale comprende le strutture di monitoraggio enunciate all'Articolo IV, paragrafo 16 ed i mezzi di comunicazione corrispondenti. 2. Le strutture di monitoraggio incorporate nel Sistema internazionale di monitoraggio sono quelle specificate nell'Allegato 1 al presente Protocollo. Il Sistema internazionale di monitoraggio deve conformarsi ai requisiti tecnici ed operativi specificati nei manuali operativi pertinenti. 3. L'Organizzazione, in conformita' all'Articolo II, in cooperazione e consultazione con gli Stati Parte, con altri Stati e con le organizzazioni internazionali, se del caso, istituisce il Sistema di monitoraggio internazionale, ne coordina il funzionamento e la manutenzione e vi fa apportare successivamente ogni eventuale modifica o sistemazione convenuta. 4. In conformita' agli accordi o intese e secondo le procedure pertinenti, lo Stato - Parte o non - che accoglie strutture del Sistema di monitoraggio internazionale o se ne assume in altro modo la responsabilita', si accorda e coopera con il Segretariato tecnico per istituire, far funzionare, potenziare, finanziare e mantenere le strutture di monitoraggio, i laboratori omologati pertinenti ed i mezzi di comunicazione corrispondenti in zone soggette alla loro giuridizione o al loro controllo, o altrove, in conformita' al diritto internazionale. Tale cooperazione deve essere conforme alle prescrizioni relative alla sicurezza ed all'autenticazione, nonche' alle specifiche tecniche contenute nei manuali operativi pertinenti. Lo Stato conferisce al Segretariato tecnico un diritto d'accesso alla struttura di monitoraggio per controllare il materiale ed i collegamenti di comunicazione, ed accetta di apportare al materiale ed alle procedure operative le modifiche necessarie per assicurare la conformita' alle specifiche convenute. Il Segretariato tecnico offre a tali Stati l'assistenza tecnica appropriata che il Consiglio esecutivo ritiene necessaria ai fini di un buon funzionamento della struttura nell'ambito del Sistema di monitoraggio internazionale. 5. Le modalita' di questa cooperazione tra l'Organizzazione e lo Stato - Parte o non - che ospita strutture del Sistema internazionale di monitoraggio o se ne assume in altro modo la responsabilita', sono enunciate in accordi o intese, a seconda di come convenga per ciascun caso. B. MONITORAGGIO SISMOLOGICO 6. Ciascun Stato Parte s'impegna a cooperare ad uno scambio internazionale di dati sismologici per aiutare la verifica della conformita' con il presente Trattato. Questa cooperazione comprende l'istituzione ed il funzionamento di una rete globale di stazioni di monitoraggio primarie ed ausiliarie. Tali stazioni forniscono dati, secondo le procedure approvate, al Centro internazionale di dati. 7. La rete delle stazioni primarie e' costituita dalle 50 stazioni specificate nella Tavola 1-A dell'Allegato 1 del presente Protocollo. Tali stazioni devono conformarsi ai requisiti tecnici ed operativi specificati nel Manuale operativo per il monitoraggio sismologico e lo scambio internazionale di dati sismologici. I dati ininterrottamente forniti dalle stazioni primarie sono trasmessi in linea al Centro internazionale di dati, sia direttamente sia attraverso un centro nazionale di dati nazionale. 8. Per completare la rete primaria, una rete ausiliaria di 120 stazioni fornira' informazioni, direttamente o attraverso un centro nazionale di dati al Centro internazionale di dati. Le stazioni ausiliarie da utilizzare sono elencate alla Tavola l-B dell'Allegato 1 al presente Protocollo. Le stazioni ausiliarie devono conformarsi ai requisiti tecnici ed operativi specificati nel Manuale operativo per il monitoraggio sismologico e lo scambio internazionale di dati sismologici. I dati delle stazioni ausiliarie possono essere richiesti in ogni momento dal Centro internazionale di dati e saranno immediatamente disponibili mediante collegamenti diretti inter- computers sempre in funzione. C. MONITORAGGIO DEI RADIONUCLIDI 9. Ciascun Stato Parte s'impegna a cooperare ad uno scambio internazionale di dati sui radionuclidi nell'atmosfera per facilitare la verifica del rispetto del presente Trattato. Questa cooperazione comprende l'istituzione ed il funzionamento di una rete mondiale di stazioni di monitoraggio dei radionuclidi e di laboratori omologati. La rete fornisce dati al Centro internazionale di dati secondo le procedure convenute. 10. La rete di stazioni che serve a misurare i radionuclidi nell'atmosfera comprende una rete mondiale di 80 stazioni come indicata nella Tavola 2-A dell'Annesso 1 del presente Protocollo. Tutte le stazioni hanno la capacita' richiesta per rilevare la presenza di particelle materiali nell'atmosfera. Quaranta di loro hanno ugualmente, al momento dell'entrata in vigore del Trattato, la capacita' necessaria per rilevare la presenza di gas nobili (rari) pertinenti. A tal fine la Commissione preparatoria sottopone all'approvazione della Conferenza durante la sua sessione iniziale una raccomandazione che destinato a queste 40 stazioni scelte tra quelle indicate nella Tavola 2-A dell'Annesso 1 del presente Protocollo. Nella sua prima sessione annuale ordinaria la Conferenza considera e si pronuncia riguardo ad un programma di attuazione di capacita' per il rilevamento dei gas rari nell'insieme della rete. Il Direttore generali compila un rapporto destinato alla Conferenza sulle modalita' di attuazione di tali capacita'. Tutte le stazioni devono essere conformi alle esigenze tecniche ed operative precisate nel Manuale operativo per il monitoraggio dei radionuclidi e lo scambio internazionale di radionuclidi. 11. La rete di stazioni di monitoraggio dei radionuclidi si appoggia su laboratori omologati dal Segretariato tecnico, secondo il manuale operativo pertinente ai fini dell'analisi in base ad un contratto stipulato con l'Organizzazione ed a titolo oneroso, dei campioni provenienti dalle stazioni di monitoraggio dei radionuclidi. I laboratori adeguatamente equipaggiati indicati alla tavola 2-B dell'Annesso 1 del presente Protocollo sono inoltre a seconda di come convenga, incaricati dal Segretariato tecnico di fare analisi complementari dei campioni provenienti da stazioni di monitoraggio dei radionuclidi. Con l'accordo del Consiglio esecutivo, altri laboratori possono essere omologati dal Segretario tecnico, come necessario, ai fini dell'analisi regolare dei campioni provenienti da stazioni di monitoraggio che funzionano manualmente. Tutti i laboratori omologati forniscono i risultati delle loro analisi al Centro internazionale di dati, soddisfacendo alle esigenze tecniche ed operative precisate nel Manuale operativo per il monitoraggio dei radionuclidi e lo scambio internazionale di dati sui radionuclidi. D. MONITORAGGIO IDROACUSTICO 12. Ciascun Stato Parte s'impegna a cooperare ad uno scambio internazionale di dati idroacustici per aiutare la verifica dell'osservanza del presente Trattato. Questa cooperazione include l'istituzione ed il funzionamento di una rete mondiale di stazioni di monitoraggio idroacustico. Queste stazioni forniscono dati al Centro internazionale di dati secondo le procedure convenute. 13. La rete di stazioni idroacustiche e' costituita dalle stazioni indicate nella Tavola 3 dell'Allegato 1 al presente Protocollo e comprende in tutto sei stazioni ad idrofoni e cinque stazioni di rilevamento delle fasi T. Tali stazioni devono essere conformi ai requisiti tecnici ed operativi specificati nel Manuale operativo per il monitoraggio idroacustico e lo scambio internazionale di dati idroacustici. E. MONITORAGGIO INFRASUONI 14. Ciascun Stato Parte s'impegna a cooperare ad uno scambio internazionale di dati infrasonori per aiutare la verifica dell'osservanza del presente Trattato. Tale cooperazione include l'istituzione ed il funzionamento di una rete mondiale di stazioni per il rilevamento degli infrasuoni. Queste stazioni forniscono dati, secondo le procedure approvate, al Centro Dati Internazionale. 15. La rete di stazioni infrasuoni e' costituita dalle stazioni specificate nella Tavola 4 dell'Allegato 1 al presente Protocollo e comprende una rete globale di 60 stazioni. Tali stazioni devono essere conformi ai requisiti tecnici ed operativi specificati nel Manuale operativo di monitoraggio infrasuoni e lo scambio internazionale di dati infrasuoni. E. FUNZIONI DEL CENTRO INTERNAZIONALE DI DATI. 16. Il Centro internazionale di dati riceve, riunisce, elabora analizza ed archivia i dati provenienti dalle strutture del Sistema di monitoraggio internazionale compresi i risultati delle analisi condotte in laboratori omologati. 17. Le procedure ed i criteri standard per il vaglio dell'avvenimento che il Centro internazionale di dati deve applicare nello svolgimento delle funzioni che gli sono state conferite, in particolare per produrre dati e documenti standard e fornire agli Stati Parte una gamma di servizi standard, sono enunciate nel manuale operativo del Centro internazionale di dati e saranno gradualmente elaborate. Le procedure ed i criteri inizialmente sviluppati dalla Commissione preparatoria sono soggetti all'approvazione della Conferenza nella sua prima sessione. Prodotti standard del Centro internazionale di dati. 18. Il Centro internazionale di dati applica regolarmente ai dati grezzi del Sistema di monitoraggio internazionale, metodi di elaborazione automatica e di analisi interattiva con l'intervento dell'uomo al fine di produrre ed archiviare i suoi dati e documenti standard per conto di tutti gli Stati Parte. Tali prodotti che sono forniti gratuitamente agli Stati Parte e che non pregiudicano la decisione definitiva sulla natura di qualsiasi avvenimento - che rimane sempre di competenza degli Stati Parte - includono: (a) liste integrate di tutti i segnali rilevati dal Sistema di monitoraggio internazionale nonche' da liste e bollettini degli eventi standard, compresi i valori e incertezze connesse, calcolate per ciascun evento localizzato dal Centro internazionale di dati, in base ad una serie di parametri standard; (b) bollettini standard degli eventi classificati, derivanti dall'applicazione di criteri di classificazione standard a ciascun avvenimento, da parte del Centro internazionale di dati, il quale si avvale dei parametri di caratterizzazione indicati nell'Allegato 2 al presente Protocollo, in vista di caratterizzare, di evidenziare nel bollettino standard e quindi scartare gli avvenimenti considerati corrispondenti a fenomeni naturali o a fenomeni artificiali non nucleari. Il bollettino dell'avvenimento standard indica numericamente il grado con cui ciascun avvenimento risponde o non risponde ai criteri di classificazione dell'evento. Nell'applicare la classificazione standard dell'avvenimento, il Centro internazionale di dati applica criteri validi a livello mondiale e criteri complementari per tener conto di variazioni regionali ove possibile. Il Centro internazionale di dati migliora le sue capacita' tecniche a mano a mano che acguisisce esperienza nel funzionamento del Sistema di mon itoraggio internazionale; (c) riassunti che ricapitolano i dati acquisiti ed archiviati dal Centro internazionale di dati, i prodotti del Centro, nonche' il funzionamento e la capacita' operativa del Sistema di monitoraggio internazionale e del Centro; (d) estratti o sotto-insiemi dei prodotti del Centro internazionale di dati specificati nei capoversi (a) e (c), selezionati in base alla richiesta di uno Stato Parte. 19. Il Centro internazionale di dati effettua, senza oneri per gli Stati Parte, studi speciali a richiesta dell'Organizzazione o di uno Stato Parte volti ad ottenere, mediante un approfondita analisi tecnica, compiuta dagli esperti, dei dati provenienti dal Sistema internazionale di monitoraggio, una definizione piu' precisa dei valori attributi ai parametri standard per determinati segnali e avvenimenti. Servizi forniti dal centro internazionali di dati agli Stati Parte 20. Il Centro internazionale di dati fornisce agli Stati Parte, in condizioni di parita' ed in tempo utile, un accesso libero ed agevole a tutti i dati del Sistema di monitoraggio internazionale (grezzi o elaborati), a tutti i prodotti del Centro internazionale di dati ed a tutti gli altri dati provenienti dal Sistema di monitoraggio internazionale e che si trovano nell'archivio del Centro, oppure funge da tramite per l'accesso nelle medesime condizioni ai dati che si trovano negli archivi delle strutture del Sistema di monitoraggio internazionale. I metodi per agevolare l'accesso ai dati e la loro fornitura sono i seguenti: (a) trasmissione automatica e regolare allo Stato Parte di prodotti del Centro internazionale di dati o di prodotti scelti dallo Stato Parte e, su richiesta, dei dati del Sistema di monitoraggio internazionale scelti dallo Stato Parte; (b) fornitura di dati o di prodotti generati all'intenzione di Stati Parte che domandano in modo specifico che determinati dati e prodotti siano estratti dagli archivi del Centro internazionale di dati e dalle strutture del Sistema di monitoraggio internazionale, compreso l'accesso elettronico interattivo alla banca dati del Centro; (c) analisi tecnica effettuata da esperti per uno Stato Parte, senza oneri per il richiedente a condizione che si tratti di una richiesta ragionevole, dei dati del Sistema di monitoraggio internazionale e di altri dati attinenti forniti dal richiedente, al fine di aiutare quest'ultimo ad individuare la fonte di avvenimenti precisi. Il risultato di ogni analisi tecnica di questo tipo sara' considerato come un prodotto dello Stato Parte richiedente, pur essendo a disposizione di tutti gli Stati Parte. I servizi del Centro internazionale di dati di cui ai capoversi a) e b) sono messi a disposizione gratuitamente per ciascun Stato Parte. I volumi di dati da mettere a disposizione ed il loro formato di presentazione sono indicati nel manuale operativo del Centro internazionale di dati. Classificazione dell'avvenimento a livello nazionale 21. Il Centro internazionale di dati, se richiesto da uno Stato Parte, applica regolarmente ed automaticamente a qualsiasi suo prodotto standard i criteri di classificazione nazionali definiti da tale Stato e fornisce a quest'ultimo i risultati di tale analisi. Il servizio e' effettuato senza oneri per lo Stato Parte richiedente. Il risultato della classificazione nazionale degli avvenimenti e' considerata come un prodotto dello Stato Parte richiedente. Assistenza Tecnica 22. Il Centro internazionale di dati fornisce su richiesta, un'assistenza tecnica individuale agli Stati Parte: (a) aiutandoli a definire i loro bisogni in materia di selezione e di classificazione dei dati e dei prodotti; (b) installando presso il Centro internazionale di dati, senza oneri per lo Stato Parte richiedente nella misura in cui si tratti di una richiesta ragionevole, algoritmi computerizzati o i programmi soft- ware forniti dallo Stato Parte per calcolare, per quanto concerne i segnali e gli avvenimenti, i parametri che non figurano nel Manuale operativo del Centro internazionale di dati, i risultati essendo considerati prodotti dello Stato Parte richiedente; e (c) aiutando gli Stati Parte a sviluppare, in un centro nazionale di dati, la capacita' di ricevere, elaborare ed analizzare i dati provenienti dal Sistema di monitoraggio internazionale. 23. Il Centro internazionale di dati rileva e fa sapere in permanenza lo stato di funzionamento delle strutture del Sistema di monitoraggio internazionale, dei collegamenti di comunicazione e dei propri sistemi di elaborazione. Esso informa immediatamente i responsabili se la prestazione operativa di qualsiasi componente non funziona al livello convenuto ed indicato nel manuale operativo pertinente.