(Protocollo Parte I)
 PROTOCOLLO DEL TRATTATO SUL BANDO TOTALE DEGLI ESPERIMENTI NUCLEARI 
                               PARTE I 
  SISTEMA DI MONITORAGGIO INTERNAZIONALE E FUNZIONI DEL CENTRO DATI 
                           INTERNAZIONALE 
                      A. DISPOSIZIONI GENERALI 
1. Il Sistema di monitoraggio internazionale comprende  le  strutture
di monitoraggio enunciate all'Articolo IV, paragrafo 16 ed i mezzi di
comunicazione corrispondenti. 
2.   Le   strutture   di   monitoraggio   incorporate   nel   Sistema
internazionale di monitoraggio sono quelle specificate  nell'Allegato
1 al presente Protocollo. Il Sistema internazionale  di  monitoraggio
deve conformarsi ai requisiti tecnici ed  operativi  specificati  nei
manuali operativi pertinenti. 
3. L'Organizzazione, in conformita' all'Articolo II, in  cooperazione
e consultazione con gli  Stati  Parte,  con  altri  Stati  e  con  le
organizzazioni internazionali, se del caso, istituisce il Sistema  di
monitoraggio  internazionale,  ne  coordina  il  funzionamento  e  la
manutenzione  e  vi  fa  apportare  successivamente  ogni   eventuale
modifica o sistemazione convenuta. 
4. In conformita' agli  accordi  o  intese  e  secondo  le  procedure
pertinenti, lo Stato - Parte o  non  -  che  accoglie  strutture  del
Sistema di monitoraggio internazionale o se ne assume in  altro  modo
la responsabilita', si accorda e coopera con il Segretariato  tecnico
per istituire, far funzionare, potenziare, finanziare e mantenere  le
strutture di monitoraggio, i laboratori  omologati  pertinenti  ed  i
mezzi di comunicazione corrispondenti  in  zone  soggette  alla  loro
giuridizione o al  loro  controllo,  o  altrove,  in  conformita'  al
diritto internazionale. Tale cooperazione deve essere  conforme  alle
prescrizioni relative alla sicurezza ed  all'autenticazione,  nonche'
alle specifiche tecniche contenute nei manuali operativi  pertinenti.
Lo Stato conferisce al Segretariato tecnico un diritto d'accesso alla
struttura  di  monitoraggio  per  controllare  il  materiale   ed   i
collegamenti di comunicazione, ed accetta di apportare  al  materiale
ed alle procedure operative le modifiche necessarie per assicurare la
conformita' alle specifiche convenute. Il Segretariato tecnico  offre
a tali  Stati  l'assistenza  tecnica  appropriata  che  il  Consiglio
esecutivo ritiene necessaria ai fini di un buon  funzionamento  della
struttura nell'ambito del Sistema di monitoraggio internazionale. 
5. Le modalita' di questa  cooperazione  tra  l'Organizzazione  e  lo
Stato - Parte o non - che ospita strutture del Sistema internazionale
di monitoraggio o se ne assume in altro modo la responsabilita', sono
enunciate in accordi o intese, a seconda di come convenga per ciascun
caso. 
                     B. MONITORAGGIO SISMOLOGICO 
6.  Ciascun  Stato  Parte  s'impegna  a  cooperare  ad  uno   scambio
internazionale di dati sismologici  per  aiutare  la  verifica  della
conformita' con il presente Trattato. Questa  cooperazione  comprende
l'istituzione ed il funzionamento di una rete globale di stazioni  di
monitoraggio primarie ed ausiliarie. Tali stazioni  forniscono  dati,
secondo le procedure approvate, al Centro internazionale di dati. 
7. La rete delle stazioni primarie e' costituita  dalle  50  stazioni
specificate nella Tavola 1-A dell'Allegato 1 del presente Protocollo. 
Tali stazioni devono conformarsi ai requisiti  tecnici  ed  operativi
specificati nel Manuale operativo per il monitoraggio  sismologico  e
lo   scambio   internazionale   di   dati   sismologici.    I    dati
ininterrottamente forniti dalle stazioni primarie sono  trasmessi  in
linea  al  Centro  internazionale  di  dati,  sia  direttamente   sia
attraverso un centro nazionale di dati nazionale. 
8. Per completare la  rete  primaria,  una  rete  ausiliaria  di  120
stazioni fornira' informazioni, direttamente o attraverso  un  centro
nazionale di dati al  Centro  internazionale  di  dati.  Le  stazioni
ausiliarie da utilizzare sono elencate alla Tavola l-B  dell'Allegato
1 al presente Protocollo. Le stazioni ausiliarie  devono  conformarsi
ai requisiti tecnici ed operativi specificati nel  Manuale  operativo
per il monitoraggio sismologico e lo scambio internazionale  di  dati
sismologici.  I  dati  delle  stazioni  ausiliarie   possono   essere
richiesti in ogni momento dal Centro internazionale di dati e saranno
immediatamente  disponibili  mediante  collegamenti  diretti   inter-
computers sempre in funzione. 
                  C. MONITORAGGIO DEI RADIONUCLIDI 
9.  Ciascun  Stato  Parte  s'impegna  a  cooperare  ad  uno   scambio
internazionale di dati sui radionuclidi nell'atmosfera per facilitare
la verifica del rispetto del presente Trattato.  Questa  cooperazione
comprende l'istituzione ed il funzionamento di una rete  mondiale  di
stazioni di monitoraggio dei radionuclidi e di laboratori  omologati.
La rete fornisce dati al Centro internazionale  di  dati  secondo  le
procedure convenute. 
10.  La  rete  di  stazioni  che  serve  a  misurare  i  radionuclidi
nell'atmosfera comprende  una  rete  mondiale  di  80  stazioni  come
indicata nella Tavola 2-A dell'Annesso  1  del  presente  Protocollo.
Tutte le stazioni  hanno  la  capacita'  richiesta  per  rilevare  la
presenza di particelle materiali  nell'atmosfera.  Quaranta  di  loro
hanno ugualmente, al momento dell'entrata in vigore del Trattato,  la
capacita' necessaria per rilevare la presenza di  gas  nobili  (rari)
pertinenti.  A  tal  fine  la  Commissione   preparatoria   sottopone
all'approvazione della Conferenza durante la  sua  sessione  iniziale
una raccomandazione che destinato a queste  40  stazioni  scelte  tra
quelle  indicate  nella  Tavola  2-A  dell'Annesso  1  del   presente
Protocollo. Nella sua prima sessione annuale ordinaria la  Conferenza
considera e si pronuncia riguardo ad un programma  di  attuazione  di
capacita' per il rilevamento dei gas rari nell'insieme della rete. Il
Direttore generali compila un rapporto destinato alla Conferenza 
sulle modalita' di 
attuazione  di  tali  capacita'.  Tutte  le  stazioni  devono  essere
conformi alle esigenze tecniche ed operative  precisate  nel  Manuale
operativo  per  il  monitoraggio  dei  radionuclidi  e   lo   scambio
internazionale di radionuclidi. 
11. La rete di stazioni di monitoraggio dei radionuclidi si  appoggia
su laboratori omologati dal Segretariato tecnico, secondo il  manuale
operativo pertinente ai fini dell'analisi in  base  ad  un  contratto
stipulato con l'Organizzazione ed  a  titolo  oneroso,  dei  campioni
provenienti  dalle  stazioni  di  monitoraggio  dei  radionuclidi.  I
laboratori  adeguatamente  equipaggiati  indicati  alla  tavola   2-B
dell'Annesso 1 del presente Protocollo sono inoltre a seconda di come
convenga,  incaricati  dal  Segretariato  tecnico  di  fare   analisi
complementari dei campioni provenienti da  stazioni  di  monitoraggio
dei  radionuclidi.  Con  l'accordo  del  Consiglio  esecutivo,  altri
laboratori possono essere  omologati  dal  Segretario  tecnico,  come
necessario, ai fini dell'analisi regolare dei campioni provenienti da
stazioni  di  monitoraggio  che  funzionano  manualmente.   Tutti   i
laboratori omologati forniscono i risultati  delle  loro  analisi  al
Centro internazionale di dati, soddisfacendo alle esigenze tecniche 
ed operative 
precisate nel Manuale operativo per il monitoraggio dei  radionuclidi
e lo scambio internazionale di dati sui radionuclidi. 
                    D. MONITORAGGIO IDROACUSTICO 
12.  Ciascun  Stato  Parte  s'impegna  a  cooperare  ad  uno  scambio
internazionale  di  dati  idroacustici  per   aiutare   la   verifica
dell'osservanza del presente Trattato.  Questa  cooperazione  include
l'istituzione ed il funzionamento di una rete mondiale di stazioni di
monitoraggio idroacustico. Queste stazioni forniscono dati al  Centro
internazionale di dati secondo le procedure convenute. 
13. La rete di stazioni idroacustiche e'  costituita  dalle  stazioni
indicate nella Tavola 3 dell'Allegato  1  al  presente  Protocollo  e
comprende in tutto sei stazioni ad  idrofoni  e  cinque  stazioni  di
rilevamento delle fasi T. Tali stazioni  devono  essere  conformi  ai
requisiti tecnici ed operativi specificati nel Manuale operativo  per
il monitoraggio idroacustico e  lo  scambio  internazionale  di  dati
idroacustici. 
                     E. MONITORAGGIO INFRASUONI 
14.  Ciascun  Stato  Parte  s'impegna  a  cooperare  ad  uno  scambio
internazionale  di  dati  infrasonori   per   aiutare   la   verifica
dell'osservanza del  presente  Trattato.  Tale  cooperazione  include
l'istituzione ed il funzionamento di una rete  mondiale  di  stazioni
per il rilevamento degli infrasuoni. Queste stazioni forniscono dati,
secondo le procedure approvate, al Centro Dati Internazionale. 
15. La rete di  stazioni  infrasuoni  e'  costituita  dalle  stazioni
specificate nella Tavola 4 dell'Allegato 1 al presente  Protocollo  e
comprende una rete globale  di  60  stazioni.  Tali  stazioni  devono
essere conformi ai requisiti tecnici  ed  operativi  specificati  nel
Manuale  operativo  di   monitoraggio   infrasuoni   e   lo   scambio
internazionale di dati infrasuoni. 
           E. FUNZIONI DEL CENTRO INTERNAZIONALE DI DATI. 
16. Il  Centro  internazionale  di  dati  riceve,  riunisce,  elabora
analizza ed archivia i dati provenienti dalle strutture  del  Sistema
di monitoraggio internazionale compresi  i  risultati  delle  analisi
condotte in laboratori omologati. 
17. Le procedure ed i criteri standard per il vaglio dell'avvenimento
che il Centro internazionale di dati deve applicare nello svolgimento
delle funzioni che gli  sono  state  conferite,  in  particolare  per
produrre dati e documenti standard e fornire  agli  Stati  Parte  una
gamma di servizi standard, sono enunciate nel manuale  operativo  del
Centro internazionale di dati e saranno  gradualmente  elaborate.  Le
procedure ed i  criteri  inizialmente  sviluppati  dalla  Commissione
preparatoria sono soggetti all'approvazione  della  Conferenza  nella
sua prima sessione. 
        Prodotti standard del Centro internazionale di dati. 
18. Il Centro internazionale di dati  applica  regolarmente  ai  dati
grezzi  del  Sistema  di  monitoraggio  internazionale,   metodi   di
elaborazione automatica e di  analisi  interattiva  con  l'intervento
dell'uomo al fine di produrre ed archiviare i suoi dati  e  documenti
standard per conto di tutti gli Stati Parte. Tali prodotti  che  sono
forniti gratuitamente agli Stati Parte  e  che  non  pregiudicano  la
decisione definitiva sulla natura  di  qualsiasi  avvenimento  -  che
rimane sempre di competenza degli Stati Parte - includono: 
(a) liste integrate di  tutti  i  segnali  rilevati  dal  Sistema  di
monitoraggio internazionale  nonche'  da  liste  e  bollettini  degli
eventi standard, compresi i valori e incertezze  connesse,  calcolate
per ciascun evento localizzato dal Centro internazionale di dati,  in
base ad una serie di parametri standard; 
(b)  bollettini  standard  degli   eventi   classificati,   derivanti
dall'applicazione di criteri di classificazione  standard  a  ciascun
avvenimento, da parte del Centro internazionale di dati, il quale  si
avvale dei parametri di caratterizzazione indicati nell'Allegato 2 al
presente Protocollo, in vista di caratterizzare, di  evidenziare  nel
bollettino standard e quindi  scartare  gli  avvenimenti  considerati
corrispondenti a fenomeni  naturali  o  a  fenomeni  artificiali  non
nucleari.   Il   bollettino    dell'avvenimento    standard    indica
numericamente il grado con cui ciascun  avvenimento  risponde  o  non
risponde ai criteri di classificazione dell'evento. Nell'applicare la
classificazione standard dell'avvenimento, il  Centro  internazionale
di  dati  applica  criteri  validi  a  livello  mondiale  e   criteri
complementari per tener conto di variazioni regionali ove  possibile.
Il Centro internazionale di dati migliora le sue capacita' tecniche a
mano a mano che acguisisce esperienza nel funzionamento 
del Sistema di mon 
itoraggio internazionale; 
(c) riassunti che ricapitolano i dati  acquisiti  ed  archiviati  dal
Centro internazionale di dati, i  prodotti  del  Centro,  nonche'  il
funzionamento e la capacita' operativa del  Sistema  di  monitoraggio
internazionale e del Centro; 
(d) estratti o sotto-insiemi dei prodotti del  Centro  internazionale
di dati specificati nei capoversi (a) e (c), selezionati in base alla
richiesta di uno Stato Parte. 
19. Il Centro internazionale di dati effettua, senza  oneri  per  gli
Stati Parte, studi speciali a richiesta dell'Organizzazione o di  uno
Stato Parte volti  ad  ottenere,  mediante  un  approfondita  analisi
tecnica, compiuta dagli esperti, dei  dati  provenienti  dal  Sistema
internazionale di monitoraggio,  una  definizione  piu'  precisa  dei
valori attributi ai parametri  standard  per  determinati  segnali  e
avvenimenti. 
 Servizi forniti dal centro internazionali di dati agli Stati Parte 
20. Il Centro internazionale di dati fornisce agli  Stati  Parte,  in
condizioni di parita' ed in tempo utile, un accesso libero ed agevole
a tutti i dati del Sistema di monitoraggio internazionale  (grezzi  o
elaborati), a tutti i prodotti del Centro internazionale di dati ed a
tutti  gli  altri  dati  provenienti  dal  Sistema  di   monitoraggio
internazionale e che si  trovano  nell'archivio  del  Centro,  oppure
funge da tramite per l'accesso nelle medesime condizioni ai dati  che
si trovano negli archivi delle strutture del Sistema di  monitoraggio
internazionale. I metodi per agevolare l'accesso ai dati  e  la  loro
fornitura sono i seguenti: 
(a) trasmissione automatica e regolare allo Stato Parte  di  prodotti
del Centro internazionale di dati o di prodotti  scelti  dallo  Stato
Parte  e,  su  richiesta,  dei  dati  del  Sistema  di   monitoraggio
internazionale scelti dallo Stato Parte; 
(b) fornitura di dati o di prodotti generati all'intenzione di  Stati
Parte che domandano in modo specifico che determinati dati e prodotti 
 
siano estratti dagli archivi del  Centro  internazionale  di  dati  e
dalle strutture del Sistema di monitoraggio internazionale,  compreso
l'accesso elettronico interattivo alla banca dati del Centro; 
(c) analisi tecnica effettuata da esperti per uno Stato Parte,  senza
oneri per il richiedente a condizione che si tratti di una  richiesta
ragionevole, dei dati del Sistema di monitoraggio internazionale e di
altri dati attinenti forniti dal  richiedente,  al  fine  di  aiutare
quest'ultimo ad individuare  la  fonte  di  avvenimenti  precisi.  Il
risultato di ogni analisi tecnica di questo  tipo  sara'  considerato
come un  prodotto  dello  Stato  Parte  richiedente,  pur  essendo  a
disposizione di tutti gli Stati Parte. 
I servizi del Centro internazionale di dati di cui ai capoversi a)  e
b) sono messi a disposizione gratuitamente per ciascun Stato Parte. I
volumi di dati da mettere  a  disposizione  ed  il  loro  formato  di
presentazione  sono  indicati  nel  manuale  operativo   del   Centro
internazionale di dati. 
        Classificazione dell'avvenimento a livello nazionale 
21. Il Centro internazionale di  dati,  se  richiesto  da  uno  Stato
Parte,  applica  regolarmente  ed  automaticamente  a  qualsiasi  suo
prodotto standard i criteri di classificazione nazionali definiti  da
tale Stato e fornisce a quest'ultimo i risultati di tale analisi.  Il
servizio e' effettuato senza oneri per lo Stato Parte richiedente. Il
risultato  della  classificazione  nazionale  degli  avvenimenti   e'
considerata come un prodotto dello Stato Parte richiedente. 
                         Assistenza Tecnica 
22.  Il  Centro  internazionale  di  dati  fornisce   su   richiesta,
un'assistenza tecnica individuale agli Stati Parte: 
(a) aiutandoli a definire i loro bisogni in materia di selezione e di
classificazione dei dati e dei prodotti; 
(b) installando presso il Centro internazionale di dati, senza  oneri
per lo Stato Parte richiedente nella misura in cui si tratti  di  una
richiesta ragionevole, algoritmi computerizzati o i  programmi  soft-
ware forniti dallo Stato Parte per calcolare, per quanto  concerne  i
segnali e gli avvenimenti, i parametri che non figurano  nel  Manuale
operativo del Centro internazionale di dati, i risultati essendo 
considerati prodotti dello Stato Parte richiedente; e 
(c) aiutando gli Stati Parte a sviluppare, in un centro nazionale  di
dati, la capacita'  di  ricevere,  elaborare  ed  analizzare  i  dati
provenienti dal Sistema di monitoraggio internazionale. 
23. Il Centro internazionale di dati rileva e fa sapere in permanenza
lo stato di funzionamento delle strutture del Sistema di monitoraggio
internazionale,  dei  collegamenti  di  comunicazione  e  dei  propri
sistemi di elaborazione. Esso informa immediatamente  i  responsabili
se la prestazione operativa di qualsiasi componente non  funziona  al
livello convenuto ed indicato nel manuale operativo pertinente.