PARTE II ISPEZIONI IN LOCO A. DISPOSIZIONI GENERALI 1. Le procedure stabilite in questa Parte sono attuate ai sensi delle disposizioni per le ispezioni in loco enunciate nell'Articolo IV. 2. L'ispezione in loco e' effettuata nella zona dove e' avvenuto l'evento che ha dato luogo alla richiesta d'ispezione in loco. 3. Il perimetro di un'ispezione in loco deve essere continuo e le sue dimensioni non devono superare 1000 chilometri quadrati. Non vi deve essere una distanza lineare superiore a 50 chilometri in qualsiasi direzione. 4. La durata di un'ispezione in loco non supera 60 giorni a decorrere dalla data dell'approvazione della richiesta d'ispezione in sito secondo l'Articolo IV, paragrafo 46, ma puo' essere prorogata al massimo di 70 giorni secondo l'Articolo IV, paragrafo 49. 5. Se il perimetro d'ispezione specificato nel mandato d'ispezione si estende al territorio o ad ogni altro luogo sotto la giurisdizione o il controllo di piu' di uno Stato Parte, le disposizioni relative alle ispezioni in loco si applicheranno, come opportuno a ciascuno degli Stati Parte interessati. 6. Se il perimetro d'ispezione e' soggetto alla giuridizione o al controllo dello Stato Parte ispezionato ma e' ubicato sul territorio di un altro Stato Parte, o se occorre transitare sul territorio di un altro Stato Parte per avere accesso al perimetro d'ispezione a partire dal punto di entrata, lo Stato Parte ispezionato esercita i diritti ed adempie agli obblighi relativi a tali ispezioni secondo il presente Protocollo. In tal caso, lo Stato Parte sul cui territorio e' ubicato il perimetro d'ispezione, agevola l'ispezione e fornisce il supporto necessario per consentire alla squadra ispettiva di svolgere i suoi compiti nei termini stabiliti e con l'efficacia richiesta. Gli Stati Parte, sul cui territorio occorre transitare per raggiungere il perimetro d'ispezione faciliteranno tale transito. 7. Se il perimetro d'ispezione e' soggetto alla giuridizione o al controllo dello Stato Parte ispezionato ma e' ubicato sul territorio di uno Stato che non e' Parte al Trattato, lo Stato Parte ispezionato prende tutte le misure necessario per assicurare che l'ispezione possa essere svolta in conformita' al presente Protocollo. Lo Stato Parte che ha sotto la sua giuridizione o il suo controllo una o piu' perimetri situati sul territorio di uno Stato non Parte al Trattato, prende tutte le misure necessarie per garantire che lo Stato sul cui territorio il perimetro d'ispezione e' ubicato, accetti gli ispettori e gli assistenti d'ispezione designati a tale Stato Parte. Se uno Stato Parte ispezionato non e' in grado di fornire l'accesso, esso deve dimostrare che ha tuttavia preso ogni misura necessaria per fornirlo. 8. Se il perimetro d'ispezione e' ubicato sul territorio di uno Stato Parte ma si trova sotto la giuridizione o il controllo di uno Stato che non e' Parte al presente Trattato, lo Stato Parte prende tutte le misure necessarie richieste dallo Stato Parte ispezionato e dallo Stato Parte sul cui territorio il perimetro d'ispezione e' ubicato, fatte salve le regole e le prassi del diritto internazionale, per assicurare che l'ispezione possa essere svolta in conformita' con il presente Protocollo. Se uno Stato Parte non e' in grado di fornire l'accesso al perimetro d'ispezione, esso deve dimostrare che ha tuttavia preso tutte le misure necessarie per fornirlo, fatte salve le regole e le prassi del diritto internazionale. 9. Il personale della squadra ispettiva deve essere limitato al minimo necessario affinche' il mandato d'esecuzione sia debitamente eseguito. Il numero totale dei membri della squadra d'ispezione presente contemporaneamente sul territorio dello Stato Parte ispezionato non deve essere superiore a 40, salvo durante le operazioni di perforazione. Nessun cittadino dello Stato parte richiedente o dello Stato parte ispezionato e' membro della squadra d'ispezione. 10. Il Direttore generale determina il personale della squadra ispettiva e ne sceglie i membri tra gli ispettori e gli assistenti d'ispezione figuranti sulla lista, in considerazione delle circostanze di una particolare richiesta. 11. Lo Stato Parte ispezionato fornisce o fa il necessario affinche' siano forniti alla squadra d'ispezione i mezzi d'appoggio necessari per la squadra ispettiva, come mezzi di comunicazione, servizi d'interpretariato, mezzi di trasporto, locali, alloggio, vitto e cure mediche. 12. L'Organizzazione rimborsa allo Stato Parte ispezionato, entro un termine ragionevole dalla conclusione dell'ispezione, tutte le spese comportate dal soggiorno della squadra ispettiva e dall'esecuzione delle attivita' ufficiali di quest'ultima sul territorio di detto Stato, ivi comprese quelle comportate dai servizi di cui ai paragrafi 11 e 49. 13. Le procedure di esecuzione delle ispezioni in loco sono dettagliatamente contenute nel manuale operativo per le ispezioni in loco. B. INTESE PERMANENTI Designazione degli ispettori e degli assistenti all'ispezione 14. La squadra ispettiva puo' consistere di ispettori e di assistenti d'ispezione. Un'ispezione in loco puo' essere effettuata solo da ispettori qualificati specialmente designati per questa funzione. Essi possono essere assistiti da assistenti d'ispezione specialmente designati, come il personale tecnico ed amministrativo, membri dell'equipaggio dell'aereo e gli interpreti. 15. Gli ispettori e gli assistenti all'ispezione sono designati degli Stati Parte, o, per il personale del Segretariato tecnico, dal Direttore generale in base alle loro competenze ed esperienza aventi rilevanza per lo scopo e le funzioni delle ispezioni in loco. La designazione delle persone prescelte deve essere approvata in anticipo dagli Stati Parte in conformita' al paragrafo 18. 16. Ciascun Stato Parte, non oltre 30 giorni dopo l'entrata in vigore nei suoi confronti del presente Trattato, informa il Direttore generale del nome, della data di nascita, del sesso, del grado, nonche' delle qualificazioni ed esperienza professionale delle persone che si propone di designare come ispettori e assistenti d'ispezione. 17. Al massimo 60 giorni dopo l'entrata in vigore del presente Trattato, il Segretariato tecnico comunica per iscritto a tutti gli Stati Parte una lista iniziale con il nome, la nazionalita', la data di nascita, il sesso ed il grado degli ispettori e degli assistenti all'ispezione che il Direttore generale e gli Stati Parti propongono per la nomina, ed indica inoltre le loro qualifiche ed esperienza professionale. 18. Ciascuno Stato Parte accusa immediatamente ricevuta della lista iniziale di ispettori e di assistenti d'ispezione proposti per la nomina. Ogni ispettore o assistente d'ispezione che figura nella presente lista e' considerato accettato salvo se uno Stato Parte, non oltre 30 giorni dopo aver accusato ricevuta della lista, dichiara per iscritto di non accettarla. Lo Stato Parte puo' includere nella sua dichiarazione il motivo della sua opposizione. In caso di non- accettazione, l'ispettore o l'assistente d'ispezione proposto non deve procedere ne' partecipare ad ispezioni in loco sul territorio dello Stato parte che si e' opposto alla sua nomina, ne' in alcun altro luogo soggetto alla giurisdizione o al controllo di tale Stato. Il Segretariato tecnico accusa immediatamente ricevuta dalla notifica di opposizione. 19. Ogni qualvolta il Direttore generale o uno Stato Parte propone di apportare aggiunte o modifiche alla lista degli ispettori o degli assistenti d'ispezione, gli ispettori o assistenti d'ispezione sostituti sono designati allo stesso modo delle persone che figurano nella lista iniziale. Se un ispettore o assistente d'ispezione nominato da uno Stato Parte non e' piu' in grado di svolgere le funzioni di ispettore o d'assistente d'ispezione, lo Stato Parte ne informa sollecitamente il Segretario tecnico. 20. Il Segretariato tecnico aggiorna la lista degli ispettori e assistenti d'ispezione ed informa tutti gli Stati Parte di qualsiasi aggiunta o modifica apportata alla lista. 21. Lo Stato Parte che richiede un'ispezione in sito puo' proporre che un ispettore il cui nome figura sulla lista degli ispettori e assistenti d'ispezione presti servizio come osservatore di detto Stato in conformita' al paragrafo 61 dell'Articolo IV. 22. Patto salvo il paragrafo 23, lo Stato Parte ha diritto in ogni momento di sollevare obiezioni riguardo ad un ispettore o assistente d'ispezione che e' gia' stata accettato. Esso informa per iscritto il Segretariato tecnico della opposizione e puo' esporre le ragioni che la motivano. Tale opposizione ha effetto 30 giorni dopo il ricevimento della notifica da parte del Segretariato tecnico. Il Segretariato tecnico conferma immediatamente di aver ricevuto la notifica dell'obiezione ed informa lo Stato Parte che che si e' opposto e lo Stato Parte che ha proposto la designazione dell'interessato, della data in cui l'ispettore o l'assistente all'ispezione cessa di essere designato per quanto riguarda tale Stato Parte. 23. Lo Stato Parte che e' stato notificato di un'ispezione non tenta di far rimuovere dalla squadra ispettiva qualunque ispettore o assistente d'ispezione designato nel mandato d'ispezione. 24. Il numero di ispettori o di assistenti d'ispezione accettati da uno Stato Parte deve essere sufficiente per poter disporre di un numero appropriato d'ispettori e di assistenti d'ispezione. Se il Direttore generale ritiene che la mancata accettazione, da uno Stato Parte, di ispettori o assistenti d'ispezione proposti impedisce la designazione di un numero sufficiente d'ispettori o di assistenti d'ispezione, o ostacola in qualunque altro modo l'effettiva realizzazione degli scopi di un'ispezione in loco, egli investe il Consiglio esecutivo della questione. 25. Ciascun ispettore il cui nome figura sulla lista degli ispettori e degli assistenti d'ispezione, riceve una formazione adeguata. Tale formazione e' impartita dal Segretariato tecnico secondo le procedure specificate nel Manuale operativo per le ispezioni in loco. Il Segretariato tecnico coordina di comune accordo con gli Stati Parte un programma di formazione per gli ispettori. Privilegi ed Immunita' 26. Dopo aver accettato la lista iniziale di ispettori o di assistenti d'ispezione prevista al paragrafo 18 o successivamente modificata secondo il paragrafo 19, ciascun Stato Parte e' tenuto a rilasciare secondo le sue procedure nazionali e su domanda di un ispettore o di un assistente d'ispezione visti di entrata/uscita multipli o di transito ed ogni altro documento pertinente per consentire a ciascun ispettore o assistente d'ispezione di entrare e di rimanere sul territorio di detto Stato per il solo fine di svolgere attivita' d'ispezione. Ciascun Stato Parte rilascia i visti o documenti di viaggio necessari a questo fine non oltre 48 ore dopo aver ricevuto la domanda o immediatamente all'arrivo della squadra ispettiva al punto di entrata sul suo territorio. Questi documenti sono validi per tutto il tempo necessario per consentire all'ispettore a all'assistente d'ispezione di rimanere sul territorio dello Stato Parte ispezionato per il solo fine di svolgere attivita' d'ispezione. 27. Per poter esercitare con efficienza le loro funzioni, i membri della squadra ispettiva beneficiano dei privilegi ed immunita' enunciati ai capoversi a) ad i). I privilegi e le immunita' sono concessi ai membri della squadra ispettiva nell'interesse del Trattato e non a vantaggio personale dei singoli. Tali privilegi ed immunita' sono loro concessi per tutto il periodo compreso tra il momento del loro arrivo sul territorio dello Stato Parte ispezionato ed il momento in cui lo lasciano, e, in seguito anche per gli atti da essi precedentemente effettuati nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali; (a) ai membri della squadra ispettiva e' concessa l'inviolabilita' di cui beneficiano gli agenti diplomatici ai sensi dell'articolo 29 della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del l8 aprile 1961; (b) gli alloggi e gli uffici occupati dalla squadra ispettiva che svolge attivita' ispettive secondo il presente Trattato beneficiano dell'inviolabilita' e della protezione concessa agli alloggi degli agenti diplomatici secondo il paragrafo 1 dell'articolo 30 della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche; (c) i documenti e la corrispondenza della squadra ispettiva, comprese le sue registrazioni, beneficiano dell'inviolabilita' concessa a tutti i documenti ed alla corrispondenza degli agenti diplomatici secondo il paragrafo 1 dell'articolo 30 della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche. La squadra ispettiva ha diritto di utilizzare dei codici per le sue comunicazioni con il Segretariato tecnico; (d) i campioni ed il materiale approvato trasportati dai membri della squadra ispettiva sono inviolabili, fatte salve le disposizioni del presente Trattato, e sono esenti da ogni dazio doganale. I campioni pericolosi devono essere trasportati in conformita' alla regolamentazione pertinente; (e) i membri della squadra ispettiva beneficiano delle immunita' concesse agli agenti diplomatici secondo i paragrafi 1, 2 e 3 dell'articolo 31 della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche; (f) i membri della squadra ispettiva che svolgono le attivita' di loro competenza secondo il presente Trattato beneficiano dell'esenzione da imposte e tasse concessa agli agenti diplomatici secondo l'articolo 34 della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche; (g) i membri della squadra ispettiva sono autorizzati ad introdurre nel territorio dello Stato Parte ispezionato, senza dazi doganale o altri oneri, gli oggetti per uso personale ad eccezione degli articoli la cui importazione o esportazione e' vietata per legge o regolata da regolamenti di quarantena; (h) i membri della squadra ispettiva beneficiano delle stesse agevolazioni valutarie e di cambio di quelle concesse ai rappresentanti di governi stranieri in missioni ufficiali temporanee; e (i) i membri della squadra ispettiva non intraprendono alcuna attivita' professionale o commerciale a fini di lucro sul territorio dello Stato Parte ispezionato. 28. Quando transitano sul territorio di Stati Parte diversi dallo Stato Parte ispezionato, i membri della squadra ispettiva beneficiano dei privilegi e delle immunita' di cui godono gli agenti diplomatici secondo il paragrafo 1 l'Articolo 40, della Convenzione di Vienna sulle Relazioni Diplomatiche. I documenti e la corrispondenza, comprese le registrazioni, i campioni ed il materiale approvato da essi trasportati beneficiano dell'inviolabilita' e dell'esenzione stipulate ai capoversi c) e d) del paragrafo 27. 29. Fatti salvi i loro privilegi ed immunita', i membri della squadra ispettiva hanno l'obbligo di rispettare le leggi ed i regolamenti dello Stato Parte ispezionato e nella misura in cui cio' e' compatibile con il mandato d'ispezione, di non interferire negli affari interni di detto Stato. Se lo Stato Parte ispezionato considera che vi e' stato abuso dei privilegi e delle immunita' specificate nel presente Protocollo, delle consultazioni hanno inizio tra lo Stato Parte in questione ed il Direttore generale per determinare se tale abuso si e' effettivamente verificato ed in tal caso, impedire che si ripeta. 30. L'immunita' dalla giuridizione dei membri della squadra ispettiva puo' essere abrogata dal Direttore generale in tutti i casi in cui a suo avviso l'immunita' potrebbe impedire il corso della giustizia e che puo' essere abrogata senza pregiudicare l'applicazione delle disposizioni del presente Trattato. L'abrogazione dell'immunita' deve sempre essere formale. 31. Gli osservatori beneficiano degli stessi privilegi ed immunita' di quelli concessi ai membri della squadra ispettiva secondo la presente sezione, salvo quelli concessi ai sensi del capoverso d) del paragrafo 27. Punti d'entrata 32. Ciascun Stato Parte stabilisce i suoi punti d'entrata e fornisce al Segretariato tecnico le informazioni richieste non oltre 30 giorni dopo che il presente Trattato e' entrato in vigore nei suoi confronti. I punti d'entrata saranno prescelti in modo tale che la squadra ispettiva possa, da almeno uno di essi, raggiungere qualsiasi perimetro d'ispezione entro 24 ore. Il Segretariato tecnico indica a tutti gli Stati Parte dove si trovano i punti d'entrata. I punti d'entrata possono anche servire da punti d'uscita. 33. Ciascun Stato Parte puo' modificare i punti d'entrata a condizione di avvisarne il Segretariato tecnico. Queste modifiche divengono effettive 30 giorni dopo che il Segretariato tecnico ne e' stato avvisato informato, in modo che possa informarne debitamente tutti gli Stati Parte. 34. Se il Segretariato tecnico ritiene che non vi sono punti d'entrata sufficienti per garantire una rapida realizzazione delle ispezioni in tempo debito oppure che il fatto di modificare i punti d'entrata proposti da uno Stato parte intralcerebbe la sollecita conduzione delle ispezioni, esso si consulta con lo Stato Parte interessato per risolvere il problema. Accordi per l'uso di aerei non di linea 35. Quando la squadra ispettiva non e' in grado di recarsi al punto d'entrata in tempo utile per mezzo di voli di linea regolari, essa puo' utilizzare degli aerei che effettuano dei voli non di linea. Non piu' tardi di 30 giorni dopo l'entrata in vigore del presente Trattato nei suoi confronti, ciascun Stato Parte informa il Segretariato tecnico un numero permanente di autorizzazione diplomatica per i voli non di linea di aerei che trasportano una squadra ispettiva ed il materiale necessario per l'ispezione. L'itinerario fissato segue le rotte aeree internazionali stabilite come sono state convenute dallo Stato Parte e dal Segretariato tecnico come base dell'autorizzazione diplomatica rilasciata. Materiale d'ispezione approvato 36. La Conferenza, nella sua prima sessione, esamina ed approva una lista del materiale da usare durante le ispezioni in loco. Ciascuno Stato Parte puo' sottoporre proposte per l'inclusione di materiale nella lista. Le specifiche per l'uso del materiale, come specificate nel manuale operativo per le ispezioni in loco, sono basate su motivi di sicurezza e di confidenzialita' in considerazione dei luoghi dove il materiale ha probabilita' di essere utilizzato. 37. Il materiale destinato ad essere utilizzato durante le ispezioni in loco si compone del materiale di base per le attivita' e tecniche d'ispezione specificate al paragrafo 69, nonche' del materiale ausiliario necessario per effettuare le ispezioni in loco nei termini stabiliti e con l'efficacia richiesta. 38. Il Segretariato Tecnico accerta che tutti i tipi di materiale siano disponibili per le ispezioni in loco nel momento richiesto. Se del materiale e' richiesto per un'ispezione in loco il Segretariato tecnico e' tenuto a certificare che il materiale e' stato calibrato, sottoposto a manutenzione e protetto. Per agevolare il controllo del materiale al punto d'entrata da parte dello Stato Parte ispezionato, il Segretariato tecnico fornisce una documentazione ed appone i sigilli per autenticare la certificazione. 39. Tutto il materiale a titolo permanente e' custodito dal Segretariato tecnico. Il Segretariato tecnico e' responsabile della manutenzione e della calibratura di tale materiale. 40. Se necessario, il Segretariato tecnico si accorda con gli Stati Parte affinche' questi ultimi forniscano l'equipaggiamento menzionato nella lista. Tali Stati Parte sono responsabili della manutenzione e della calibratura del materiale. C. RICHIESTA D'ISPEZIONE IN LOCO, MANDATO D'ISPEZIONE E NOTIFICA D'ISPEZIONE Richiesta d'ispezione in loco 41. Ai sensi dell'Articolo IV, paragrafo 37, la richiesta d'ispezione in sito deve contenere almeno le seguenti informazioni: (a) le coordinate geografiche e verticali previste del luogo dell'avvenimento che ha dato luogo alla richiesta, indicando l'eventuale margine di errore: (b) i confini proposti del perimetro da ispezionare, tracciati su una carta e conformi ai paragrafi 2 e 3; (c) lo Stato Parte o gli Stati Parte da ispezionare, o l'indicazione che il perimetro da ispezionare o una parte dello stesso non e' soggetto alla giuridizione o a controllo di uno Stato; (d) l'ambiente probabile dell'avvenimento che ha dato luogo alla richiesta: (e) l'ora prevista dell'avvenimento che ha dato luogo alla richiesta, o l'indicazione dell'eventuale margine di errore; (f) tutti i dati sui quali la richiesta si basa; (g) i dati personali dell'osservatore proposto, se del caso; (h) i risultati della procedura di consultazione e di chiarimento secondo l'Articolo IV, oppure la spiegazione, se del caso, dei motivi per i quali il processo di consultazione e di chiarimento non ha avuto luogo. Mandato d'Ispezione 42. Il mandato di un'ispezione in loco contiene: (a) la decisione del Consiglio esecutivo sulla richiesta d'ispezione in loco; (b) il nome dello Stato Parte o degli Stati Parte da ispezionare, o l'indicazione che il perimetro d'ispezione o una parte dello stesso non e' soggetta alla giuridizione o al controllo di uno Stato, (c) il luogo ed i confini del perimetro d'ispezione indicati su una carta, in considerazione di tutte le informazioni alla base della richiesta e di ogni altra informazione tecnica disponibile, previa consultazione con lo Stato Parte richiedente; (d) i tipi di attivita' previsti della squadra ispettiva nel perimetro d'ispezione; (e) il punto d'entrata previsto per la squadra ispettiva; (f) tutti i punti di transito o le basi, come opportuno; (g) il nome del capo della squadra ispettiva; (h) i nomi dei membri della squadra ispettiva; (i) il nome dell'osservatore proposto, se del caso; (j) la lista del materiale da utilizzare nel perimetro d'ispezione. Se la decisione presa dal Consiglio esecutivo secondo paragrafi 46 a 49 dell'Articolo IV, richiede una modifica del mandato d'ispezione, il Direttore generale puo' modificare il mandato per quanto riguarda i capoversi d), h) e j), come opportuno. Il Direttore generale notifica immediatamente lo Stato Parte ispezionato di tale modifica. Notifica dell'ispezione 43. La notifica effettuata dal Direttore generale secondo il paragrafo 55 dell'Articolo, include le seguenti informazioni: (a) il mandato d'ispezione; (b) la data e l'ora di arrivo prevista della squadra ispettiva al punto di entrata; (c) i mezzi di trasporto al punto d'entrata; (d) se del caso, il numero permanente dell'autorizzazione diplomatica rilasciata per voli non di linea; (e) una lista del materiale che il Direttore generale chiede allo Stato Parte di mettere a disposizione della squadra ispettiva per utilizzano nel perimetro d'ispezione. 44. Lo Stato Parte ispezionato accusa ricevuta della notifica del Direttore generale non oltre 12 ore dopo avere ricevuto tale notifica. D. ATTIVITA PRE-ISPEZIONE Entrata nel territorio dello Stato Parte ispezionato, attivita' al punto di entrata e trasferimento al perimetro d'ispezione. 45. Lo Stato Parte ispezionato che e' stato avvisato dell'arrivo della squadra ispettiva provvede a far immediatamente entrare la squadra ispettiva nel suo territorio. 46. Se e' stato utilizzato un aereo non di linea per il viaggio fino al punto di entrata, il Segretariato tecnico fornisce allo Stato Parte ispezionato tramite l'autorita' nazionale, il piano di volo dell'aereo, dall'ultimo aeroporto prima di penetrare nello spazio aereo di tale Stato Parte fino al punto di entrata, almeno sei ore prima dell'ora di partenza prevista da tale aeroporto. Il piano e' registrato secondo le procedure dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale applicabili agli aerei civili. Il Segretariato tecnico include nella sezione osservazioni del piano di volo il numero permanente dell'autorizzazione diplomatica ed un'appropriata annotazione che identifica l'aereo come aereo d'ispezione. Se si tratta di un aereo militare, il Segretariato tecnico chiede preliminarmente allo Stato Parte ispezionato di concedere l'autorizzazione di penetrare nel suo spazio aereo. 47. Almeno tre ore prima della partenza prevista della squadra ispettiva dall'ultimo aeroporto precedente alla penetrazione nello spazio aereo dello Stato Parte ispezionato, quest'ultimo si accerta che il piano di volo depositato secondo le disposizioni del paragrafo 46 e' stato approvato, in modo che la squadra ispettiva possa giungere al punto d'entrata all'ora prevista. 48. Se necessario, il capo della squadra ispettiva ed il rappresentante dello Stato Parte ispezionato convengono di stabilire una base ed un piano di volo dal punto di entrata fino a questa base e, se necessario, fino al perimetro d'ispezione. 49. Lo Stato Parte ispezionato provvede o da' disposizioni per assicurare nel punto d'entrata e, se necessario, alla base e nel perimetro d'ispezione le agevolazioni richieste dal Segretariato Tecnico per il parcheggio, la sicurezza, la manutenzione corrente ed il rifornimento in carburante degli aerei della squadra ispettiva. A questi aerei o non sono applicabili tasse di d'atterraggio o di partenza ed altri oneri analoghi. Le disposizioni del presente paragrafo si applicano anche agli aerei utilizzati per il sorvolo durante l'ispezione in loco. 50. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 51, lo Stato Parte ispezionato non impone alcun limite alla squadra ispettiva per il fatto di trasportare nel territorio di tale Stato del materiale approvato conforme al mandato d'ispezione, o di utilizzano in conformita' alle disposizioni del Trattato e del presente Protocollo. 51. Lo Stato Parte ispezionato ha diritto, nel rispetto dei tempi stabiliti al paragrafo 54, di controllare alla presenza dei membri della squadra ispettiva al punto d'entrata che l'equipaggiamento e' stato approvato e omologato secondo il paragrafo 38. Lo Stato Parte ispezionato puo' rifiutare il materiale non conforme al mandato d'ispezione o che non e' stato approvato e omologato secondo il paragrafo 38. 52. All'arrivo al punto d'entrata e nel rispetto dei tempi stabiliti al paragrafo 54, il capo della squadra ispettiva presenta immediatamente al rappresentante dello Stato Parte ispezionato il mandato d'ispezione ed un piano d'ispezione iniziale preparato dalla squadra ispettiva che specifica le attivita' che la stessa dovra' svolgere. I rappresentanti dello Stato Parte ispezionato forniscono alla squadra ispettiva mediante carte ed altri documenti, a seconda di come convenga, informazioni generali sulle caratteristiche pertinenti del terreno naturale, sulle questioni di sicurezza e di confidenzialita' e sui provvedimenti logistici per l'ispezione. Lo Stato Parte ispezionato puo' indicare i luoghi del perimetro d'ispezione che a suo parere non hanno rilevanza per i fini dell'ispezione. 53. Dopo l'esposizione informativa preliminare all'ispezione, la squadra ispettiva modifica, se del caso il piano iniziale d'ispezione in considerazione di ogni osservazione formulata dallo Stato Parte ispezionato. Il piano d'ispezione modificato sara' messo a disposizione del rappresentante dello Stato Parte ispezionato. 54. Lo Stato Parte ispezionato fa tutto quanto in suo potere per fornire assistenza alla squadra ispettiva e garantire la sicurezza del trasporto di quest'ultima, del materiale approvato specificato ai paragrafi 50 e 51 e dei bagagli, dal punto d'entrata fino al perimetro d'ispezione, non oltre 36 ore dopo l'arrivo al punto d'entrata, se nessun'altro orario e' stato convenuto nei termini indicati al paragrafo 57. 55. Per confermare che la zona in cui la squadra ispettiva e' stata trasportata corrisponde al perimetro d'ispezione specificato nel mandato d'ispezione, la squadra ispettiva ha diritto di utilizzare del materiale di localizzazione approvato. Lo Stato Parte ispezionato l'assiste in questo compito. E. SVOLGIMENTO DELLE ISPEZIONI Regole generali 56. La squadra ispettiva adempie alle sue funzioni in conformita' alle disposizioni del Trattato e del presente Protocollo. 57. La squadra ispettiva inizia le sue attivita' d'ispezione nel perimetro d'ispezione il prima possibile ma in ogni caso non oltre 72 ore dopo il suo arrivo al punto d'entrata. 58. Le attivita' della squadra ispettiva sono organizzate in modo tale che i suoi membri possono svolgere le loro funzioni nei termini stabiliti e con l'efficacia richiesta, arrecando il minor disturbo possibile allo Stato Parte ispezionato ed alla zona ispezionata. 59. Se lo Stato Parte ispezionato e' richiesto ai sensi del paragrafo 43(e), o durante l'ispezione, di mettere a disposizione della squadra ispettiva del materiale utile nel perimetro d'ispezione, lo Stato Parte ispezionato soddisfa questa richiesta nella misura del possibile. 66. Durante l'ispezione in sito, la squadra ispettiva ha in particolare: (a) il diritto di determinare come l'ispezione deve procedere, compatibilmente con il mandato d'ispezione ed in considerazione di qualsiasi provvedimento preso dallo Stato Parte ispezionato conformemente alle disposizioni per l'accesso regolamentato; (b) il diritto di modificare il piano d'ispezione se cio' e' necessario per garantire l'efficace esecuzione dell'ispezione; (c) l'obbligo di tener conto di raccomandazioni e di modifiche formu- late dallo Stato Parte ispezionato riguardo al piano d'ispezione; (d) il diritto di chiedere chiarimenti in relazione alle ambiguita' che potrebbero emergere durante l'ispezione; (e) l'obbligo di utilizzare solo le tecnologie specificate nel paragrafo 69 e di astenersi da attivita' estranee ai fini dell'ispezione. La squadra raccoglie e documenta i fatti materiali aventi rilevanza agli scopi dell'ispezione, ma non ricerca ne' documenta dati d'informazione materiali che esulano manifestamente dagli scopi dell'ispezione. Tutto il materiale raccolto e successivamente considerato non pertinente e' restituito allo Stato Parte ispezionato; (f) l'obbligo di tener conto e di includere nel suo rapporto dati e spiegazioni sulla natura dell'avvenimento che ha dato luogo alla richiesta, forniti dallo Stato Parte ispezionato facendo ricorso alle sue reti di monitoraggio nazionale o ad altre fonti e di incorporare tali dati e spiegazioni nel suo rapporto; (g) l'obbligo di fornire allo Stato Parte ispezionato, a sua richiesta, copie delle informazioni e dei dati raccolti nel perimetro d'ispezione; (h) l'obbligo di rispettare i regolamenti dello Stato Parte ispezionato in materia di confidenzialita' e di sicurezza e di sanita'. 61. Durante l'ispezione in loco, lo Stato Parte ispezionato ha, tra l'altro: (a) il diritto di fare in ogni momento raccomandazioni alla squadra ispettiva riguardo ad un'eventuale modifica del piano d'ispezione; (b) il diritto e l'obbligo di designare un rappresentante per i collegamenti con la squadra ispettiva; (c) il diritto di far accompagnare la squadra ispettiva da rappresentanti durante lo svolgimento delle sue mansioni, e di fare osservare da tali rappresentanti tutte le attivita' d'ispezione svolte dalla squadra ispettiva. Cio' non dovra' ne' ritardare, ne' intralciare in qualsiasi modo la squadra ispettiva nell'esercizio delle sue funzioni; (d) il diritto di fornire nuovi elementi d'informazione e di chiedere che siano raccolti ed accertati fatti materiali supplementari che giudica utili per l'ispezione; (e) il diritto di esaminare tutti i prodotti fotografici e metrologici come pure i campioni, e di conservare tutte le fotografie o parti delle stesse che indicano siti sensibili e che non hanno rilevanza ai fini dell'ispezione. Lo Stato Parte ispezionato ha diritto di ricevere una copia di tutti i prodotti fotografici e metrologici. Lo Stato Parte ispezionato ha diritto di conservare gli originali ed i prodotti di prima generazione delle fotografie scattate e di mettere fotografie o parti di fotografie sotto sigillo comune in un luogo situato sul suo territorio. Lo Stato Parte ispezionato ha diritto di fornire il proprio cine-operatore per scattare fotografie o riprendere le immagini video come richiesto dalla squadra ispettiva; se non lo fa, queste funzioni saranno esercitate dai membri della squadra ispettiva; (f) il diritto di fornire alla squadra ispettiva dati e spiegazioni sulla natura dell'avvenimento che ha dato luogo alla richiesta, e per ottenere le quali ha dovuto far ricorso alle sue reti di monitoraggio nazionali o ad altre fonti; (g) l'obbligo di fornire alla squadra ispettiva tutti i chiarimenti necessari per risolvere qualsiasi ambiguita' manifestatasi durante 1'ispezione. Comunicazioni 62. I membri della squadra ispettiva hanno diritto di comunicare tra di loro e con il Segretariato tecnico in ogni momento durante l'ispezione in loco. A tal fine, possono utilizzare il loro materiale debitamente approvato e omologato, con il consenso dello Stato Parte ispezionato, qualora quest'ultimo non fornisca loro l'accesso ad altri mezzi di telecomunicazioni. Osservatore 63. In conformita' del paragrafo 61 dell'Articolo IV, lo Stato Parte richiedente si collega con il Segretariato tecnico per coordinare l'arrivo dell'osservatore allo stesso punto d'entrata o nella stessa base della squadra ispettiva, entro un termine ragionevole rispetto all'arrivo della squadra ispettiva. 64. L'osservatore ha diritto, per tutta la durata dell'ispezione, di mantenersi in comunicazione con l'ambasciata dello Stato Parte richiedente ubicata nello Stato Parte ispezionato o, in assenza di ambasciata, con lo stesso Stato Parte richiedente. 65. L'osservatore ha diritto di giungere sul perimetro d'ispezione e di avervi accesso, anche al suo interno, come concesso dallo Stato Parte ispezionato. 66. L'osservatore ha diritto di formulare raccomandazioni alla squadra ispettiva durante tutta l'ispezione. 67. Durante tutta l'ispezione, la squadra ispettiva terra' l'osservatore informato circa lo svolgimento dell'ispezione ed i suoi riscontri. 68. Durante tutta l'ispezione, lo Stato Parte ispezionato fornisce o da' disposizioni perche' l'osservatore possa avvalersi di mezzi d'appoggio analoghi a quelli concessi alla squadra ispettiva come descritto al paragrafo 11. Tutti i costi relativi al soggiorno dell'osservatore sul territorio dello Stato Parte ispezionato sono a carico dello Stato Parte richiedente. Attivita' e tecniche d'ispezione 69. Possono essere effettuate le seguenti attivita' d'ispezione ed applicate le seguenti tecniche nel rispetto delle disposizioni sull'accesso regolamentato, la raccolta, la manipolazione e l'analisi di campioni, e sui sorvoli: (a) determinazione della posizione dall'alto, o in superficie, per confermare i confini del perimetro d'ispezione e stabilire le coordi- nate dei luoghi ivi contenuti, a titolo di supporto delle attivita' d'ispezione; (b) osservazioni visive, riprese fotografiche e video ed immagini a multispettro, comprese le misurazioni infrarosse in superficie, sotto la superficie e dall'alto, per scoprire anomalie o manufatti; (c) misurazione dei livelli di radioattivita' al di sopra della superficie e sotto la superficie, mediante monitoraggio dell'irradiamento gamma e analisi con risoluzione energetica dall'alto, in superficie o sotto la superficie, per ricercare ed identificare anomalie nelle radiazioni; (d) prelievo di campioni nell'ambiente ed analisi di solidi, liquidi e gas al di sopra della superficie, in superficie o sotto la superficie, per individuare le anomalie; (e) monitoraggio sismologico passivo degli effetti dell'urto eseguito per localizzare la zona di ricerca e facilitare la determinazione della natura dell'avvenimento; (g) sismometria della risonanza e prospezione sismica attiva per reperire e localizzare anomalie sotterranee, ivi comprese cavita' e zone di macerie; (g) cartografia del campo magnetico e del campo gravitazionale, misurazione per mezzo di radar a penetrazione di suolo e misurazioni della conduttivita' elettrica in superficie e dall'alto, a seconda di come convenga, per individuare anomalie e manufatti; (h) perforazioni per ottenere campioni radioattivi. 70. Entro 25 giorni dopo l'approvazione dell'ispezione in loco in conformita' al paragrafo 46 dell'articolo IV, la squadra ispettiva ha diritto di eseguire tutte le attivita' e di fare uso di tutte le tecnologie indicate al paragrafo 69 da (a) ad (e). Dopo che il prosieguo dell'ispezione e' stato approvato secondo il paragrafo 47 dell'Articolo IV, la squadra ispettiva ha diritto di svolgere qualsiasi attivita' e di fare uso di qualunque tecnologia elencata al paragrafo 69 da (a) a (g). La squadra ispettiva effettua perforazioni solo con l'approvazione del Consiglio Esecutivo secondo il paragrafo 48 dell'Articolo IV. Se la squadra ispettiva chiede una proroga della durata dell'ispezione secondo il paragrafo 49 dell'Articolo IV; deve specificare nella sua richiesta quale delle attivita' e tecniche elencate al paragrafo 69 essa intende effettuare per poter espletare il suo mandato. Sorvoli 71. La squadra ispettiva ha diritto di effettuare durante l'ispezione in loco un sorvolo sul perimetro d'ispezione per localizzare in generale il perimetro la zona perimetro d'ispezione, delimitando e posizionando al meglio i luoghi delle attivita' d'ispezione al suolo e facilitando la raccolta di prove concrete utilizzando il materiale specificato al paragrafo 79. 72. Il sorvolo del perimetro d'ispezione deve essere effettuato, per quanto fattibile il prima possibile. La durata totale del sorvolo non deve eccedere 12 ore. 73. Possono essere effettuati sorvoli supplementari durante i quali si utilizza il materiale specificato ai paragrafi 79 e 80, fatto salvo l'accordo dello Stato Parte ispezionato. 74. L'area coperta dai sorvoli non deve estendersi al di la' del perimetro d'ispezione. 75. Lo Stato Parte ispezionato ha diritto di imporre limitazioni, oppure, in casi eccezionali e con ragionevoli giustificazioni, di vietare il sorvolo dei siti sensibili che hanno rilevanza ai dell'ispezione. Possono essere oggetto di limitazioni l'altitudine del volo, il numero di passaggi e di giri circolari, la durata del volo stazionario, il tipo di aereo utilizzato, il numero di ispettori a bordo ed il tipo di misurazione o di osservazione che e' stato effettuato. Se la squadra ispettiva giudica che le limitazioni o i divieti di sorvolo di siti sensibili puo' impedire l'espletamento del suo mandato, lo Stato Parte ispezionato fara' tutto cio' che gli e' ragionevolmente possibile per fornire mezzi alternativi d'ispezione. 76. I sorvoli sono eseguiti secondo un piano di volo debitamente comunicato ed approvato secondo le regole ed i regolamenti dello Stato Parte ispezionato in materia di circolazione aerea. I regolamenti di questo Stato in materia di sicurezza della navigazione aerea sono rigorosamente rispettati per tutto il tempo delle operazioni di volo. 77. Durante le operazioni di sorvolo, l'atterraggio e' di regola autorizzato solo per fini di scalo o di rifornimento. 78. I sorvoli sono effettuati alle altitudini richieste dalla squadra ispettiva compatibilmente con le attivita' da effettuare e le condizioni di visibilita', e con i regolamenti dello Stato Parte ispezionato in materia di circolazione aerea e di sicurezza, ed al proprio diritto di proteggere i dati d'informazione sensibili che non hanno rilevanza ai fini dell'ispezione. I sorvoli sono effettuati fino ad un'altitudine massima di 1500 metri al di sopra della superficie. 79. Nei sorvoli effettuati secondo i paragrafi 71 e 72, puo' esser utilizzato a bordo dell'aereo il seguente materiale: (a) binocoli da campo; (b) materiale di localizzazione passiva; (c) cineprese; (d) macchine fotografiche manuali. 80. Per ogni sorvolo supplementare effettuato ai sensi del paragrafo 73, gli ispettori a bordo dell'aereo possono inoltre utilizzare equipaggiamenti portatili e di facile installazione per ottenere: (a) immagini multi-spettrali (in particolare nell'infrarosso); (b) spettroscopia gamma; (c) cartografia del campo magnetico. 81. I sorvoli sono effettuati con un aereo relativamente lento munito di un'ala fissa o rotante. L'aereo deve consentire una visione ampia e non ostruita della superficie sottostante. 82. Lo Stato Parte ispezionato ha diritto di fornire un suo aereo preliminarmente equipaggiato in conformita' ai requisiti tecnici enunciati nel manuale operativo pertinente, nonche' l'equipaggio. In mancanza, l'aereo sara' fornito o noleggiato dal Segretariato tecnico. 83. Se l'aereo e' fornito o noleggiato dal Segretariato tecnico, lo Stato Parte ispezionato ha diritto di controllarlo per accertare che sia equipaggiato con il materiale d'ispezione approvato. Tale controllo deve essere terminato entro il termine specificato al paragrafo 57. 84. Il personale a bordo dell'aereo si compone di: (a) il numero minimo di membri d'equipaggio necessario per il funzionamento in sicurezza dell'aereo; (b) fino a quattro membri della squadra ispettiva; (c) fino a due rappresentanti dello Stato Parte ispezionato; (d) un osservatore, se esiste, fatto salvo l'accordo dello Stato Parte ispezionato; (e) un interprete, se necessario. 85. Le procedure per l'attuazione dei sorvoli sono dettagliate nel manua1e per le ispezioni in loco. Accesso regolamentato 86. La squadra ispettiva ha diritto di accedere al perimetro d'ispezione secondo le disposizioni del Trattato e del presente Protocollo. 87. Lo Stato Parte ispezionato fornisce l'accesso all'interno del perimetro d'ispezione nei tempi fissati al paragrafo 57. 88. Ai sensi dell'Articolo IV, paragrafo 57 e paragrafo 86 di cui sopra, i diritti e gli obblighi dello Stato Parte ispezionato includono: (e) il diritto di prendere misure per proteggere gli impianti ed i siti sensibili in conformita' al presente Protocollo; (b) l'obbligo, in caso di restrizioni di accesso all'interno del perimetro d'ispezione, di fare tutto quanto gli e' ragionevole possibile per conformarsi a requisiti del mandato d'ispezione con mezzi alternativi. La soluzione di problemi relativi a uno o piu' operazioni d'ispezione non dovra' ne' ritardare ne' ostacolare l'espletamento, da parte della squadra ispettiva, di altre attivita' d'ispezione; (c) il diritto di prendere la decisione definitiva per ogni accesso concesso alla squadra ispettiva, in considerazione dei suoi obblighi in forza del presente Trattato e delle disposizioni relative all'accesso regolamentato. 89. Ai sensi del paragrafo 57 (b) dell'Articolo IV, e del paragrafo 88 (a) di cui sopra, lo Stato Parte ispezionato ha diritto di prendere, in tutto il perimetro d'ispezione, misure per proteggere gli impianti ed i siti sensibili e impedire la divulgazione di informazioni confidenziali senza rilevanza ai fini dell'ispezione. Tali misure possono includere, tra l'altro: (a) la ricopertura di pannelli d'affissione, depositi e materiale sensibile; (b) di limitare le misurazioni dell'attivita' dei radionuclidi e delle radiazioni nucleari alla determinazione della presenza o dell'assenza dei tipi ed energie d'irradiamento rilevanti ai fini dell'ispezione; (c) di limitare il prelievo e l'analisi di campioni alla determinazione della presenza o dell'assenza di prodotti radioattivi o di altri prodotti rilevanti ai fini dell'ispezione; (d) regolamentare l'accesso agli edifici ed altre strutture, in conformita' con i paragrafi 90 e 91; e (e) dichiarare l'accesso limitato di alcuni siti secondo i paragrafi da 92 a 96. 90. L'accesso agli edifici ed altre strutture e' rinviato fino a dopo l'approvazione del prosieguo dell'ispezione in loco secondo il paragrafo 47 dell'Articolo IV, salvo per l'accesso ad edifici e altre strutture che contengono l'ingresso ad una miniera, ad altri scavi o a caverne di ampio volume non accessibili in altro modo. La squadra d'ispezione puo' solo passare attraverso gli edifici e le strutture di cui sopra secondo le istruzioni dello Stato Parte ispezionato, per entrare in dette miniere, caverne o altri scavi. 91. Se, dopo che il prosieguo dell'ispezione e' stato approvato secondo il paragrafo 47 dell'articolo IV, la squadra d'ispezione dimostra credibilmente allo Stato Parte ispezionato che l'accesso agli edifici e ad altre strutture e' necessario al fini dell'espletamento del mandato d'ispezione e che le attivita' autorizzate nel mandato non possono essere effettuate dall'esterno, la squadra ispettiva ha diritto di accedere a tali edifici o ad altre strutture. Nel chiedere l'accesso ad un edificio o ad una struttura specifica, il capo della squadra ispettiva deve indicare lo scopo di tale accesso, il numero esatto di ispettori e le attivita' che prevede effettuare. Le modalita' di accesso sono negoziate dalla squadra ispettiva con lo Stato Parte ispezionato. Quest'ultimo ha diritto di limitare, o, in casi eccezionali e con giustificazioni ragionevoli, di vietare l'accesso ad edifici ed altre strutture. 92. Nessuno dei siti ad accesso limitato, dichiarati secondo il paragrafo 89 (e), deve misurare piu' di 4 chilometri quadrati. Lo Stato Parte ispezionato ha diritto di dichiarare fino a 50 chilometri quadrati di siti ad accesso limitato. Se si dichiara piu' di un sito ad accesso limitato, ciascun sito deve essere separato da un altro sito da una distanza minima di 20 metri. Ogni sito ad accesso limitato deve avere confini chiaramente definiti ed accessibili. 93. La superficie, la posizione ed i confini dei siti ad accesso limitato devono essere comunicati al capo della squadra ispettiva non piu' tardi del momento in cui la squadra ispettiva chiede l'accesso ad un luogo che contiene un sito di questo genere o parte di esso. 94. La squadra ispettiva ha diritto di collocare del materiale e di provvedere alle sistemazioni necessarie per svolgere l'ispezione fino al confine di un sito ad accesso limitato. 95. La squadra d'ispezione e' autorizzata ad osservare visualmente tutti i luoghi all'aperto all'interno del sito ad accesso limitato dai confini del sito. 96. La squadra ispettiva deve fare ogni sforzo ragionevole per espletare il suo mandato d'ispezione all'esterno dei siti ad accesso limitato, prima di domandare l'accesso a tali siti. Se, in qualsiasi momento, la squadra ispettiva dimostra credibilmente allo Stato Parte ispezionato che le attivita' richieste ed autorizzate nel mandato non possono essere effettuate dall'esterno del sito, e che l'accesso ad un sito ad accesso limitato e' indispensabile ai fini dell'espletamento del mandato, l'accesso e' concesso ad alcuni membri della squadra ispettiva per compiere determinate attivita' all'interno del sito. Lo Stato Parte ispezionato ha diritto di schermare o di proteggere in altro modo il materiale, gli oggetti e l'equipaggiamento sensibile che non ha rilevanza ai fini dell'ispezione. Il numero di ispettori deve essere limitato al minimo indispensabile per l'adempimento dei compiti connessi con l'ispezione. Le modalita' dell'accesso sono negoziate dalla squadra ispettiva con lo Stato Parte ispezionato. Prelievo, manipolazione e analisi dei campioni 97. Fatte le disposizioni dei paragrafi da 86 a 96, e da 98 a 100, la squadra ispettiva ha diritto di prelevare nel perimetro d'ispezione dei campioni pertinenti e di portarli fuori dal perimetro. 98. ogni qualvolta cio' sia possibile, la squadra ispettiva analizza i campioni in loco. I rappresentanti dello Stato Parte ispezionato hanno diritto di essere presenti quando i campioni sono analizzati in loco. A richiesta della squadra ispettiva, lo Stato Parte ispezionato fornisce assistenza, secondo le procedure convenute, per l'analisi dei campioni in loco. La squadra ispettiva ha diritto di inviare dei campioni fuori dal sito per analizzarli in laboratori designati dall'Organizzazione solo se dimostra che le indispensabili analisi di campioni non possono essere effettuate in loco. 99. Lo Stato Parte ispezionato ha diritto di conservare una parte di tutti i campioni prelevati quando questi campioni sono analizzati, e puo' fare un duplicato dei campioni. l00. Lo Stato parte ispezionato ha diritto di chiedere la restituzione di ogni campione, a parte di campione non utilizzato. 101. I laboratori designati fanno l'analisi fisica e chimica dei campioni trasferiti fuori dal sito per essere analizzati. Le modalita' di tali analisi sono specificate nel Manuale operativo delle ispezioni in loco. 102. Il Direttore generale e' responsabile in primo luogo della sicurezza, dell'integrita' e della conservazione dei campioni. E' di sua competenza assicurare che la confidenzialita' dei campioni trasferiti fuori dal sito per essere analizzati sia protetta. Al riguardo il Direttore generale si conforma alle procedure contenute nel Manuale operativo per le ispezioni in loco. Il Direttore generale, in tutti i casi: (a) instaura un sistema rigoroso per il prelievo, la manipolazione, il trasporto e l'analisi dei campioni; (b) omologa i laboratori designati per effettuare i diversi tipi di analisi; (c) sovraintende alla normalizzazione del materiale e dei metodi utilizzati nei laboratori designati, nonche' del materiale d'analisi mobile e dei metodi utilizzati in connessione con detto materiale mo- bile; (d) segue il controllo di qualita' e l'applicazione generale delle norme per quanto riguarda l'omologazione di questi laboratori, il materiale mobile e le procedure applicate; (e) seleziona tra i laboratori designati quelli che dovranno fare delle analisi o effettuare altri compiti in relazione ad indagini specifiche. 103. Quando occorre effettuare un'analisi fuori dal sito, i campioni devono essere analizzati in almeno due laboratori designati. Il Segretariato tecnico si accerta che le analisi vengano effettuate rapidamente. I campioni sono contabilizzati dal Segretariato tecnico ed ogni campione o parte di campione inutilizzato dovra' essere restituita al Segretariato tecnico. 104. Il Segretariato tecnico compila i risultati delle analisi di laboratorio dei campioni rilevanti ai fini dell'ispezione. In conformita' al paragrafo 63 dell'Articolo IV, il Direttore generale trasmette rapidamente questi risultati allo Stato Parte ispezionato affinche' quest'ultimo possa formulare le sue osservazioni, e successivamente al Consiglio esecutivo ed a tutti gli altri Stati Parte, allegando informazioni dettagliate sul materiale ed i metodi utilizzati dai laboratori designati. Svolgimento di ispezioni in zone che non sono soggette alla giuridizione o al controllo di alcun Stato. 105. Nel caso di un'ispezione in una zona che non e' soggetta alla giuridizione o al controllo di alcun Stato, il Direttore generale si consulta con gli Stati Parte interessati per stabilire di comune accordo i punti di transito e le basi che faciliteranno il rapido arrivo della squadra ispettiva nel perimetro d'ispezione. 106. Gli Stati Parte sul di cui territorio sono situati i punti di transito o le basi forniscono per quanto possibile l'assistenza necessaria per facilitare l'ispezione, avviando la squadra ispettiva, i suoi bagagli ed il suo materiale fino al perimetro d'ispezione e offrendo i servizi d'appoggio specificati al paragrafo 11. L'Organizzazione rimborsa gli Stati Parte che hanno fornito assistenza, di tutti i costi da essi sostenuti. 107. Con riserva dell'approvazione del Consiglio esecutivo, il Direttore generale puo' stipulare intese permanenti con gli Stati Parte per facilitare la fornitura di assistenza qualora l'ispezione in loco debba essere effettuata in una zona che non e' soggetta alla giuridizione o al controllo di uno Stato. 108. Se uno o piu' Stati Parte hanno svolto indagini su un avvenimento poco chiaro in una zona che non e' soggetta alla giuridizione o al controllo di alcun Stato prima che sia stata presentata una richiesta d'ispezione in detta zona, il Consiglio esecutivo potra' tener conto di tutti i risultati delle loro indagini ai fini delle sue deliberazioni, secondo l'Articolo IV. Procedura da seguire dopo l'ispezione 109. Al termine dell'ispezione, la squadra ispettiva s'incontra con i rappresentanti dello Stato Parte ispezionato per passare in rassegna i risultati preliminari ottenuti dalla squadra ispettiva e per chiarire ogni eventuale ambiguita'. La squadra ispettiva fornisce per iscritto al rappresentante dello Stato Parte ispezionato i risultati preliminari che ha ottenuto in secondo un determinato modello di presentazione; inoltre essa fornisce una lista di tutti i campioni prelevati e di altri elementi asportati dal perimetro d'ispezione in conformita' al paragrafo 98. Questo documento e' firmato dal capo della squadra ispettiva. Il rappresentante dello Stato Parte ispezionato lo controfirma per dimostrare di aver preso nota del suo contenuto del documento. La riunione si conclude non oltre 24 ore dopo la fine dell'ispezione. Partenza 110. Terminate le procedure seguenti la fine dell'ispezione, la squadra ispettiva e l'osservatore lasciano il prima possibile il territorio dello Stato Parte ispezionato. Lo Stato Parte ispezionato fa tutto il possibile per fornire assistenza alla squadra ispettiva e per assicurare la sicurezza del suo trasporto, del materiale e dei bagagli fino al punto di uscita. Salvo se diversamente stabilito tra lo Stato Parte ispezionato e la squadra ispettiva, il punto utilizzato per l'uscita e' lo stesso di quello utilizzato per l'entrata.