(Protocollo Parte II)
                              PARTE II 
                          ISPEZIONI IN LOCO 
                      A. DISPOSIZIONI GENERALI 
1. Le procedure stabilite in questa Parte sono attuate ai sensi delle
disposizioni per le ispezioni in loco enunciate nell'Articolo IV. 
2. L'ispezione in loco e' effettuata  nella  zona  dove  e'  avvenuto
l'evento che ha dato luogo alla richiesta d'ispezione in loco. 
3. Il perimetro di un'ispezione in loco deve essere continuo e le sue
dimensioni non devono superare 1000 chilometri quadrati. Non vi  deve
essere una distanza lineare superiore a 50  chilometri  in  qualsiasi
direzione. 
4. La durata di un'ispezione in loco non supera 60 giorni a decorrere
dalla data dell'approvazione  della  richiesta  d'ispezione  in  sito
secondo l'Articolo IV, paragrafo 46,  ma  puo'  essere  prorogata  al
massimo di 70 giorni secondo l'Articolo IV, paragrafo 49. 
5. Se il perimetro d'ispezione specificato nel mandato d'ispezione si
estende al territorio o ad ogni altro luogo sotto la giurisdizione  o
il controllo di piu' di uno Stato  Parte,  le  disposizioni  relative
alle ispezioni in loco si applicheranno, come  opportuno  a  ciascuno
degli Stati Parte interessati. 
6. Se il perimetro d'ispezione e' soggetto  alla  giuridizione  o  al
controllo dello Stato Parte ispezionato ma e' ubicato sul  territorio
di un altro Stato Parte, o se occorre transitare sul territorio di un
altro Stato Parte  per  avere  accesso  al  perimetro  d'ispezione  a
partire dal punto di entrata, lo Stato Parte ispezionato  esercita  i
diritti ed adempie agli obblighi relativi a tali ispezioni secondo il
presente Protocollo. In tal caso, lo Stato Parte sul  cui  territorio
e' ubicato il perimetro d'ispezione, agevola l'ispezione  e  fornisce
il supporto necessario  per  consentire  alla  squadra  ispettiva  di
svolgere i suoi compiti  nei  termini  stabiliti  e  con  l'efficacia
richiesta. Gli Stati Parte, sul cui territorio occorre transitare per
raggiungere il perimetro d'ispezione faciliteranno tale transito. 
7. Se il perimetro d'ispezione e' soggetto  alla  giuridizione  o  al
controllo dello Stato Parte ispezionato ma e' ubicato sul  territorio
di uno Stato che non e' Parte al Trattato, lo Stato Parte ispezionato
prende tutte le misure  necessario  per  assicurare  che  l'ispezione
possa essere svolta in conformita' al presente Protocollo.  Lo  Stato
Parte che ha sotto la sua giuridizione o il suo controllo una o  piu'
perimetri situati sul territorio di uno Stato non Parte al  Trattato,
prende tutte le misure necessarie per garantire che lo Stato sul  cui
territorio il perimetro d'ispezione e' ubicato, accetti gli ispettori
e gli assistenti d'ispezione designati a tale  Stato  Parte.  Se  uno
Stato Parte ispezionato non e' in grado di  fornire  l'accesso,  esso
deve dimostrare che ha tuttavia  preso  ogni  misura  necessaria  per
fornirlo. 
8. Se il perimetro d'ispezione e' ubicato sul territorio di uno Stato
Parte ma si trova sotto la giuridizione o il controllo di  uno  Stato
che non e' Parte al presente Trattato, lo Stato Parte prende tutte le
misure necessarie richieste dallo Stato  Parte  ispezionato  e  dallo
Stato Parte sul cui territorio il perimetro d'ispezione  e'  ubicato,
fatte salve le regole e le prassi  del  diritto  internazionale,  per
assicurare che l'ispezione possa essere svolta in conformita' con  il
presente Protocollo. Se uno Stato Parte non e' in  grado  di  fornire
l'accesso al perimetro  d'ispezione,  esso  deve  dimostrare  che  ha
tuttavia preso tutte le misure necessarie per fornirlo,  fatte  salve
le regole e le prassi del diritto internazionale. 
9. Il personale della  squadra  ispettiva  deve  essere  limitato  al
minimo necessario affinche' il mandato d'esecuzione  sia  debitamente
eseguito. Il numero  totale  dei  membri  della  squadra  d'ispezione
presente  contemporaneamente  sul  territorio   dello   Stato   Parte
ispezionato  non  deve  essere  superiore  a  40,  salvo  durante  le
operazioni  di  perforazione.  Nessun  cittadino  dello  Stato  parte
richiedente o dello Stato parte ispezionato e' membro  della  squadra
d'ispezione. 
10. Il  Direttore  generale  determina  il  personale  della  squadra
ispettiva e ne sceglie i membri tra gli ispettori  e  gli  assistenti
d'ispezione  figuranti   sulla   lista,   in   considerazione   delle
circostanze di una particolare richiesta. 
11. Lo Stato Parte ispezionato fornisce o fa il necessario  affinche'
siano forniti alla squadra d'ispezione i mezzi  d'appoggio  necessari
per la  squadra  ispettiva,  come  mezzi  di  comunicazione,  servizi
d'interpretariato, mezzi di trasporto, locali, alloggio, vitto e cure
mediche. 
12. L'Organizzazione rimborsa allo Stato Parte ispezionato, entro  un
termine ragionevole dalla conclusione dell'ispezione, tutte le  spese
comportate dal soggiorno della squadra  ispettiva  e  dall'esecuzione
delle attivita' ufficiali di quest'ultima  sul  territorio  di  detto
Stato, ivi comprese quelle comportate dai servizi di cui ai paragrafi
11 e 49. 
13.  Le  procedure  di  esecuzione  delle  ispezioni  in  loco   sono
dettagliatamente contenute nel manuale operativo per le ispezioni  in
loco. 
                        B. INTESE PERMANENTI 
    Designazione degli ispettori e degli assistenti all'ispezione 
14. La squadra ispettiva puo' consistere di ispettori e di assistenti
d'ispezione. Un'ispezione in loco  puo'  essere  effettuata  solo  da
ispettori qualificati specialmente  designati  per  questa  funzione.
Essi possono essere assistiti da assistenti d'ispezione  specialmente
designati,  come  il  personale  tecnico  ed  amministrativo,  membri
dell'equipaggio dell'aereo e gli interpreti. 
15. Gli ispettori e gli assistenti all'ispezione sono designati degli
Stati Parte, o,  per  il  personale  del  Segretariato  tecnico,  dal
Direttore generale in base alle loro competenze ed esperienza  aventi
rilevanza per lo scopo e le funzioni  delle  ispezioni  in  loco.  La
designazione  delle  persone  prescelte  deve  essere  approvata   in
anticipo dagli Stati Parte in conformita' al paragrafo 18. 
16. Ciascun Stato Parte, non oltre 30 giorni dopo l'entrata in vigore
nei suoi  confronti  del  presente  Trattato,  informa  il  Direttore
generale del nome, della data  di  nascita,  del  sesso,  del  grado,
nonche'  delle  qualificazioni  ed  esperienza  professionale   delle
persone che si propone  di  designare  come  ispettori  e  assistenti
d'ispezione. 
17. Al massimo 60  giorni  dopo  l'entrata  in  vigore  del  presente
Trattato, il Segretariato tecnico comunica per iscritto a  tutti  gli
Stati Parte una lista iniziale con il nome, la nazionalita', la  data
di nascita, il sesso ed il grado degli ispettori e  degli  assistenti
all'ispezione che il Direttore generale e gli Stati Parti  propongono
per la nomina, ed indica inoltre le  loro  qualifiche  ed  esperienza
professionale. 
18. Ciascuno Stato Parte accusa immediatamente ricevuta  della  lista
iniziale di ispettori e di assistenti  d'ispezione  proposti  per  la
nomina. Ogni ispettore o  assistente  d'ispezione  che  figura  nella
presente lista e' considerato accettato salvo se uno Stato Parte, non
oltre 30 giorni dopo aver accusato ricevuta della lista, dichiara per
iscritto di non accettarla. Lo Stato Parte puo' includere  nella  sua
dichiarazione il motivo  della  sua  opposizione.  In  caso  di  non-
accettazione, l'ispettore o  l'assistente  d'ispezione  proposto  non
deve procedere ne' partecipare ad ispezioni in  loco  sul  territorio
dello Stato parte che si e' opposto alla sua  nomina,  ne'  in  alcun
altro luogo soggetto alla giurisdizione o al controllo di tale Stato. 
Il Segretariato tecnico accusa immediatamente ricevuta dalla notifica
di opposizione. 
19. Ogni qualvolta il Direttore generale o uno Stato Parte propone di
apportare aggiunte o modifiche alla lista  degli  ispettori  o  degli
assistenti  d'ispezione,  gli  ispettori  o  assistenti   d'ispezione
sostituti sono designati allo stesso modo delle persone che  figurano
nella lista  iniziale.  Se  un  ispettore  o  assistente  d'ispezione
nominato da uno Stato Parte non e'  piu'  in  grado  di  svolgere  le
funzioni di ispettore o d'assistente d'ispezione, lo Stato  Parte  ne
informa sollecitamente il Segretario tecnico. 
20. Il Segretariato tecnico  aggiorna  la  lista  degli  ispettori  e
assistenti d'ispezione ed informa tutti gli Stati Parte di  qualsiasi
aggiunta o modifica apportata alla lista. 
21. Lo Stato Parte che richiede un'ispezione in  sito  puo'  proporre
che un ispettore il cui nome figura sulla  lista  degli  ispettori  e
assistenti d'ispezione presti  servizio  come  osservatore  di  detto
Stato in conformita' al paragrafo 61 dell'Articolo IV. 
22. Patto salvo il paragrafo 23, lo Stato Parte ha  diritto  in  ogni
momento di sollevare obiezioni riguardo ad un ispettore o  assistente
d'ispezione che e' gia' stata accettato. Esso informa per iscritto il
Segretariato tecnico della opposizione e puo' esporre le ragioni  che
la  motivano.  Tale  opposizione  ha  effetto  30  giorni   dopo   il
ricevimento della notifica da  parte  del  Segretariato  tecnico.  Il
Segretariato tecnico conferma  immediatamente  di  aver  ricevuto  la
notifica dell'obiezione ed informa lo  Stato  Parte  che  che  si  e'
opposto  e  lo  Stato  Parte  che   ha   proposto   la   designazione
dell'interessato,  della  data  in  cui  l'ispettore  o  l'assistente
all'ispezione cessa di essere  designato  per  quanto  riguarda  tale
Stato Parte. 
23. Lo Stato Parte che e' stato notificato di un'ispezione non  tenta
di far  rimuovere  dalla  squadra  ispettiva  qualunque  ispettore  o
assistente d'ispezione designato nel mandato d'ispezione. 
24. Il numero di ispettori o di assistenti d'ispezione  accettati  da
uno Stato Parte deve essere sufficiente  per  poter  disporre  di  un
numero appropriato d'ispettori e di  assistenti  d'ispezione.  Se  il
Direttore generale ritiene che la mancata accettazione, da uno  Stato
Parte, di ispettori o assistenti d'ispezione  proposti  impedisce  la
designazione di un numero sufficiente  d'ispettori  o  di  assistenti
d'ispezione,  o  ostacola  in  qualunque   altro   modo   l'effettiva
realizzazione degli scopi di un'ispezione in loco,  egli  investe  il
Consiglio esecutivo della questione. 
25. Ciascun ispettore il cui nome figura sulla lista degli  ispettori
e degli assistenti d'ispezione, riceve una formazione adeguata.  Tale
formazione e' impartita dal Segretariato tecnico secondo le procedure
specificate nel Manuale  operativo  per  le  ispezioni  in  loco.  Il
Segretariato tecnico coordina di comune accordo con gli  Stati  Parte
un programma di formazione per gli ispettori. 
                       Privilegi ed Immunita' 
26.  Dopo  aver  accettato  la  lista  iniziale  di  ispettori  o  di
assistenti d'ispezione prevista al  paragrafo  18  o  successivamente
modificata secondo il paragrafo 19, ciascun Stato Parte e'  tenuto  a
rilasciare secondo le sue procedure nazionali  e  su  domanda  di  un
ispettore o di un  assistente  d'ispezione  visti  di  entrata/uscita
multipli o  di  transito  ed  ogni  altro  documento  pertinente  per
consentire a ciascun ispettore o assistente d'ispezione di entrare  e
di rimanere sul territorio  di  detto  Stato  per  il  solo  fine  di
svolgere attivita' d'ispezione. Ciascun Stato Parte rilascia i  visti
o documenti di viaggio necessari a questo fine non oltre 48 ore  dopo
aver ricevuto la domanda o immediatamente  all'arrivo  della  squadra
ispettiva al punto di entrata sul suo  territorio.  Questi  documenti
sono  validi  per  tutto   il   tempo   necessario   per   consentire
all'ispettore a all'assistente d'ispezione di rimanere sul territorio
dello Stato Parte ispezionato per il solo fine di svolgere  attivita'
d'ispezione. 
27. Per poter esercitare con efficienza le loro  funzioni,  i  membri
della  squadra  ispettiva  beneficiano  dei  privilegi  ed  immunita'
enunciati ai capoversi a) ad i). I  privilegi  e  le  immunita'  sono
concessi  ai  membri  della  squadra  ispettiva  nell'interesse   del
Trattato e non a vantaggio personale dei singoli. Tali  privilegi  ed
immunita' sono loro concessi per tutto il  periodo  compreso  tra  il
momento del loro arrivo sul territorio dello Stato Parte  ispezionato
ed il momento in cui lo lasciano, e, in seguito anche per gli atti da
essi precedentemente effettuati nell'esercizio  delle  loro  funzioni
ufficiali; 
(a) ai membri della squadra ispettiva e' concessa l'inviolabilita' di
cui beneficiano gli agenti  diplomatici  ai  sensi  dell'articolo  29
della Convenzione di  Vienna  sulle  relazioni  diplomatiche  del  l8
aprile 1961; 
(b) gli alloggi e gli uffici occupati  dalla  squadra  ispettiva  che
svolge attivita' ispettive secondo il presente  Trattato  beneficiano
dell'inviolabilita' e della protezione concessa  agli  alloggi  degli
agenti diplomatici secondo il  paragrafo  1  dell'articolo  30  della
Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche; 
(c) i documenti e la corrispondenza della squadra ispettiva, comprese
le sue  registrazioni,  beneficiano  dell'inviolabilita'  concessa  a
tutti i documenti ed alla  corrispondenza  degli  agenti  diplomatici
secondo il paragrafo 1 dell'articolo 30 della Convenzione  di  Vienna
sulle relazioni diplomatiche. La  squadra  ispettiva  ha  diritto  di
utilizzare dei codici per le sue comunicazioni  con  il  Segretariato
tecnico; 
(d) i campioni ed il materiale approvato trasportati dai membri della
squadra ispettiva sono inviolabili, fatte salve le  disposizioni  del
presente Trattato, e sono esenti da ogni dazio doganale.  I  campioni
pericolosi   devono   essere   trasportati   in   conformita'    alla
regolamentazione pertinente; 
(e) i membri della  squadra  ispettiva  beneficiano  delle  immunita'
concesse agli agenti  diplomatici  secondo  i  paragrafi  1,  2  e  3
dell'articolo  31  della  Convenzione  di  Vienna   sulle   relazioni
diplomatiche; 
(f) i membri della squadra ispettiva che  svolgono  le  attivita'  di
loro   competenza   secondo   il   presente   Trattato    beneficiano
dell'esenzione da imposte e tasse concessa  agli  agenti  diplomatici
secondo l'articolo 34 della Convenzione  di  Vienna  sulle  relazioni
diplomatiche; 
(g) i membri della squadra ispettiva sono autorizzati  ad  introdurre
nel territorio dello Stato Parte ispezionato, senza dazi  doganale  o
altri oneri,  gli  oggetti  per  uso  personale  ad  eccezione  degli
articoli la cui importazione o esportazione e' vietata  per  legge  o
regolata da regolamenti di quarantena; 
(h)  i  membri  della  squadra  ispettiva  beneficiano  delle  stesse
agevolazioni  valutarie  e  di   cambio   di   quelle   concesse   ai
rappresentanti di governi stranieri in missioni ufficiali temporanee; 
e 
(i)  i  membri  della  squadra  ispettiva  non  intraprendono  alcuna
attivita' professionale o commerciale a fini di lucro sul  territorio
dello Stato Parte ispezionato. 
28. Quando transitano sul territorio di  Stati  Parte  diversi  dallo
Stato Parte ispezionato, i membri della squadra ispettiva beneficiano
dei privilegi e delle immunita' di cui godono gli agenti  diplomatici
secondo il paragrafo 1 l'Articolo 40,  della  Convenzione  di  Vienna
sulle  Relazioni  Diplomatiche.  I  documenti  e  la  corrispondenza,
comprese le registrazioni, i campioni ed il  materiale  approvato  da
essi trasportati  beneficiano  dell'inviolabilita'  e  dell'esenzione
stipulate ai capoversi c) e d) del paragrafo 27. 
29. Fatti salvi i loro privilegi ed immunita', i membri della squadra
ispettiva hanno l'obbligo di rispettare le  leggi  ed  i  regolamenti
dello  Stato  Parte  ispezionato  e  nella  misura  in  cui  cio'  e'
compatibile con il mandato  d'ispezione,  di  non  interferire  negli
affari  interni  di  detto  Stato.  Se  lo  Stato  Parte  ispezionato
considera che vi e' stato  abuso  dei  privilegi  e  delle  immunita'
specificate nel presente Protocollo, delle consultazioni hanno inizio
tra lo  Stato  Parte  in  questione  ed  il  Direttore  generale  per
determinare se tale abuso si e' effettivamente verificato ed  in  tal
caso, impedire che si ripeta. 
30. L'immunita' dalla giuridizione dei membri della squadra ispettiva
puo' essere abrogata dal Direttore generale in tutti i casi in cui  a
suo avviso l'immunita' potrebbe impedire il corso della  giustizia  e
che puo' essere  abrogata  senza  pregiudicare  l'applicazione  delle
disposizioni del presente Trattato. 
L'abrogazione dell'immunita' deve sempre essere formale. 
31. Gli osservatori beneficiano degli stessi privilegi  ed  immunita'
di quelli concessi ai  membri  della  squadra  ispettiva  secondo  la
presente sezione, salvo quelli concessi ai sensi del capoverso d) del
paragrafo 27. 
    Punti d'entrata 
32. Ciascun Stato Parte stabilisce i suoi punti d'entrata e  fornisce
al Segretariato tecnico le informazioni richieste non oltre 30 giorni
dopo  che  il  presente  Trattato  e'  entrato  in  vigore  nei  suoi
confronti. I punti d'entrata saranno prescelti in modo  tale  che  la
squadra ispettiva possa, da almeno uno di essi, raggiungere qualsiasi
perimetro d'ispezione entro 24 ore. Il Segretariato tecnico indica  a
tutti gli Stati Parte dove si trovano  i  punti  d'entrata.  I  punti
d'entrata possono anche servire da punti d'uscita. 
33.  Ciascun  Stato  Parte  puo'  modificare  i  punti  d'entrata   a
condizione di avvisarne il  Segretariato  tecnico.  Queste  modifiche
divengono effettive 30 giorni dopo che il Segretariato tecnico ne  e'
stato avvisato informato, in modo che  possa  informarne  debitamente
tutti gli Stati Parte. 
34. Se  il  Segretariato  tecnico  ritiene  che  non  vi  sono  punti
d'entrata sufficienti per garantire una  rapida  realizzazione  delle
ispezioni in tempo debito oppure che il fatto di modificare  i  punti
d'entrata proposti da uno  Stato  parte  intralcerebbe  la  sollecita
conduzione delle ispezioni, esso  si  consulta  con  lo  Stato  Parte
interessato per risolvere il problema. 
     Accordi per l'uso di aerei non di linea 
35. Quando la squadra ispettiva non e' in grado di recarsi  al  punto
d'entrata in tempo utile per mezzo di voli di  linea  regolari,  essa
puo' utilizzare degli aerei che effettuano dei voli non di linea. Non
piu' tardi di  30  giorni  dopo  l'entrata  in  vigore  del  presente
Trattato  nei  suoi  confronti,  ciascun  Stato  Parte   informa   il
Segretariato  tecnico  un   numero   permanente   di   autorizzazione
diplomatica per i voli non di linea  di  aerei  che  trasportano  una
squadra  ispettiva  ed  il  materiale  necessario  per   l'ispezione.
L'itinerario fissato segue le rotte  aeree  internazionali  stabilite
come sono state  convenute  dallo  Stato  Parte  e  dal  Segretariato
tecnico come base dell'autorizzazione diplomatica rilasciata. 
                   Materiale d'ispezione approvato 
36. La Conferenza, nella sua prima sessione, esamina ed  approva  una
lista del materiale da usare durante le ispezioni in  loco.  Ciascuno
Stato Parte puo' sottoporre proposte per  l'inclusione  di  materiale
nella lista. Le specifiche per l'uso del materiale, come  specificate
nel manuale operativo per le ispezioni in loco, sono basate su motivi
di sicurezza e di confidenzialita' in considerazione dei luoghi  dove
il materiale ha probabilita' di essere utilizzato. 
37. Il materiale destinato ad essere utilizzato durante le  ispezioni
in loco si compone del materiale di base per le attivita' e  tecniche
d'ispezione  specificate  al  paragrafo  69,  nonche'  del  materiale
ausiliario necessario per effettuare le ispezioni in loco nei termini
stabiliti e con l'efficacia richiesta. 
38. Il Segretariato Tecnico accerta che tutti  i  tipi  di  materiale
siano disponibili per le ispezioni in loco nel momento richiesto.  Se
del materiale e' richiesto per un'ispezione in loco  il  Segretariato
tecnico e' tenuto a certificare che il materiale e' stato  calibrato,
sottoposto a manutenzione e protetto. Per agevolare il controllo  del
materiale al punto d'entrata da parte dello Stato Parte  ispezionato,
il Segretariato tecnico  fornisce  una  documentazione  ed  appone  i
sigilli per autenticare la certificazione. 
39.  Tutto  il  materiale  a  titolo  permanente  e'  custodito   dal
Segretariato tecnico. Il Segretariato tecnico e'  responsabile  della
manutenzione e della calibratura di tale materiale. 
40. Se necessario, il Segretariato tecnico si accorda con  gli  Stati
Parte affinche' questi ultimi forniscano l'equipaggiamento menzionato
nella lista. Tali Stati Parte sono responsabili della manutenzione  e
della calibratura del materiale. 
  C. RICHIESTA D'ISPEZIONE IN LOCO, MANDATO D'ISPEZIONE E NOTIFICA 
                             D'ISPEZIONE 
                    Richiesta d'ispezione in loco 
41. Ai sensi dell'Articolo IV, paragrafo 37, la richiesta d'ispezione
in sito deve contenere almeno le seguenti informazioni: 
(a)  le  coordinate  geografiche  e  verticali  previste  del   luogo
dell'avvenimento  che  ha  dato  luogo  alla   richiesta,   indicando
l'eventuale margine di errore: 
(b) i confini proposti del perimetro da ispezionare, tracciati su una
carta e conformi ai paragrafi 2 e 3; 
(c) lo Stato Parte o gli Stati Parte da ispezionare, o  l'indicazione
che il perimetro da ispezionare o  una  parte  dello  stesso  non  e'
soggetto alla giuridizione o a controllo di uno Stato; 
(d) l'ambiente probabile dell'avvenimento  che  ha  dato  luogo  alla
richiesta: 
(e) l'ora prevista dell'avvenimento che ha dato luogo alla richiesta,
o l'indicazione dell'eventuale margine di errore; 
(f) tutti i dati sui quali la richiesta si basa; 
(g) i dati personali dell'osservatore proposto, se del caso; 
(h) i risultati della procedura di  consultazione  e  di  chiarimento
secondo l'Articolo IV, oppure la spiegazione, se del caso, dei motivi
per i quali il processo di consultazione  e  di  chiarimento  non  ha
avuto luogo. 
                         Mandato d'Ispezione 
42. Il mandato di un'ispezione in loco contiene: 
(a) la decisione del Consiglio esecutivo sulla richiesta  d'ispezione
in loco; 
(b) il nome dello Stato Parte o degli Stati Parte da  ispezionare,  o
l'indicazione che il perimetro d'ispezione o una parte  dello  stesso
non e' soggetta alla giuridizione o al controllo di uno Stato, 
(c) il luogo ed i confini del perimetro d'ispezione indicati  su  una
carta, in considerazione di tutte le  informazioni  alla  base  della
richiesta e di ogni altra informazione  tecnica  disponibile,  previa
consultazione con lo Stato Parte richiedente; 
(d)  i  tipi  di  attivita'  previsti  della  squadra  ispettiva  nel
perimetro d'ispezione; 
(e) il punto d'entrata previsto per la squadra ispettiva; 
(f) tutti i punti di transito o le basi, come opportuno; 
(g) il nome del capo della squadra ispettiva; 
(h) i nomi dei membri della squadra ispettiva; 
(i) il nome dell'osservatore proposto, se del caso; 
(j) la lista del materiale da utilizzare nel perimetro d'ispezione. 
Se la decisione presa dal Consiglio esecutivo secondo paragrafi 46  a
49 dell'Articolo IV, richiede una modifica del  mandato  d'ispezione,
il Direttore generale puo' modificare il mandato per quanto  riguarda
i capoversi d), h)  e  j),  come  opportuno.  Il  Direttore  generale
notifica immediatamente lo Stato Parte ispezionato di tale modifica. 
                       Notifica dell'ispezione 
43.  La  notifica  effettuata  dal  Direttore  generale  secondo   il
paragrafo 55 dell'Articolo, include le seguenti informazioni: 
(a) il mandato d'ispezione; 
(b) la data e l'ora di arrivo prevista  della  squadra  ispettiva  al
punto di entrata; 
(c) i mezzi di trasporto al punto d'entrata; 
(d) se del caso, il numero permanente dell'autorizzazione diplomatica
rilasciata per voli non di linea; 
(e) una lista del materiale che il  Direttore  generale  chiede  allo
Stato Parte di mettere a disposizione  della  squadra  ispettiva  per
utilizzano nel perimetro d'ispezione. 
44. Lo Stato Parte ispezionato accusa  ricevuta  della  notifica  del
Direttore  generale  non  oltre  12  ore  dopo  avere  ricevuto  tale
notifica. 
                      D. ATTIVITA PRE-ISPEZIONE 
Entrata nel territorio dello Stato Parte ispezionato, attivita' al 
   punto di entrata e trasferimento al perimetro d'ispezione. 
45. Lo Stato Parte ispezionato  che  e'  stato  avvisato  dell'arrivo
della squadra ispettiva provvede  a  far  immediatamente  entrare  la
squadra ispettiva nel suo territorio. 
46. Se e' stato utilizzato un aereo non di linea per il viaggio  fino
al punto di entrata, il  Segretariato  tecnico  fornisce  allo  Stato
Parte ispezionato tramite l'autorita' nazionale,  il  piano  di  volo
dell'aereo, dall'ultimo aeroporto prima  di  penetrare  nello  spazio
aereo di tale Stato Parte fino al punto di entrata,  almeno  sei  ore
prima dell'ora di partenza prevista da tale aeroporto.  Il  piano  e'
registrato secondo le  procedure  dell'Organizzazione  dell'aviazione
civile internazionale applicabili agli aerei civili. Il  Segretariato
tecnico include nella sezione  osservazioni  del  piano  di  volo  il
numero permanente dell'autorizzazione diplomatica  ed  un'appropriata
annotazione che identifica l'aereo  come  aereo  d'ispezione.  Se  si
tratta  di  un  aereo  militare,  il  Segretariato   tecnico   chiede
preliminarmente   allo   Stato   Parte   ispezionato   di   concedere
l'autorizzazione di penetrare nel suo spazio aereo. 
47. Almeno tre  ore  prima  della  partenza  prevista  della  squadra
ispettiva dall'ultimo aeroporto precedente  alla  penetrazione  nello
spazio aereo dello Stato Parte ispezionato, quest'ultimo  si  accerta
che il piano di volo depositato secondo le disposizioni del paragrafo
46 e' stato  approvato,  in  modo  che  la  squadra  ispettiva  possa
giungere al punto d'entrata all'ora prevista. 
48.  Se  necessario,  il  capo  della   squadra   ispettiva   ed   il
rappresentante dello Stato Parte ispezionato convengono di  stabilire
una base ed un piano di volo dal punto di entrata fino a questa  base
e, se necessario, fino al perimetro d'ispezione. 
49. Lo Stato  Parte  ispezionato  provvede  o  da'  disposizioni  per
assicurare nel punto d'entrata e, se  necessario,  alla  base  e  nel
perimetro d'ispezione  le  agevolazioni  richieste  dal  Segretariato
Tecnico per il parcheggio, la sicurezza, la manutenzione corrente  ed
il rifornimento in carburante degli aerei della squadra ispettiva.  A
questi aerei o non sono  applicabili  tasse  di  d'atterraggio  o  di
partenza ed  altri  oneri  analoghi.  Le  disposizioni  del  presente
paragrafo si applicano anche agli aerei  utilizzati  per  il  sorvolo
durante l'ispezione in loco. 
50. Fatte salve le disposizioni del  paragrafo  51,  lo  Stato  Parte
ispezionato non impone alcun limite alla  squadra  ispettiva  per  il
fatto di trasportare nel  territorio  di  tale  Stato  del  materiale
approvato  conforme  al  mandato  d'ispezione,  o  di  utilizzano  in
conformita' alle disposizioni del Trattato e del presente Protocollo. 
51. Lo Stato Parte ispezionato ha diritto,  nel  rispetto  dei  tempi
stabiliti al paragrafo 54, di controllare alla  presenza  dei  membri
della squadra ispettiva al punto d'entrata che  l'equipaggiamento  e'
stato approvato e omologato secondo il paragrafo 38. Lo  Stato  Parte
ispezionato puo' rifiutare  il  materiale  non  conforme  al  mandato
d'ispezione o che non e'  stato  approvato  e  omologato  secondo  il
paragrafo 38. 
52. All'arrivo al punto d'entrata e nel rispetto dei tempi  stabiliti
al  paragrafo  54,  il  capo   della   squadra   ispettiva   presenta
immediatamente al rappresentante dello  Stato  Parte  ispezionato  il
mandato d'ispezione ed un piano d'ispezione iniziale preparato  dalla
squadra ispettiva che specifica le attivita'  che  la  stessa  dovra'
svolgere. I rappresentanti dello Stato Parte  ispezionato  forniscono
alla squadra ispettiva mediante carte ed altri documenti,  a  seconda
di  come  convenga,  informazioni  generali   sulle   caratteristiche
pertinenti del terreno naturale, sulle questioni di  sicurezza  e  di
confidenzialita' e sui provvedimenti logistici  per  l'ispezione.  Lo
Stato  Parte  ispezionato  puo'  indicare  i  luoghi  del   perimetro
d'ispezione  che  a  suo  parere  non  hanno  rilevanza  per  i  fini
dell'ispezione. 
53. Dopo  l'esposizione  informativa  preliminare  all'ispezione,  la
squadra ispettiva modifica, se del caso il piano iniziale d'ispezione
in considerazione di ogni osservazione formulata  dallo  Stato  Parte
ispezionato.  Il  piano  d'ispezione   modificato   sara'   messo   a
disposizione del rappresentante dello Stato Parte ispezionato. 
54. Lo Stato Parte ispezionato fa tutto  quanto  in  suo  potere  per
fornire assistenza alla squadra ispettiva e  garantire  la  sicurezza
del trasporto di quest'ultima, del materiale approvato specificato ai
paragrafi 50 e  51  e  dei  bagagli,  dal  punto  d'entrata  fino  al
perimetro d'ispezione, non  oltre  36  ore  dopo  l'arrivo  al  punto
d'entrata, se nessun'altro orario  e'  stato  convenuto  nei  termini
indicati al paragrafo 57. 
55. Per confermare che la zona in cui la squadra ispettiva  e'  stata
trasportata corrisponde  al  perimetro  d'ispezione  specificato  nel
mandato d'ispezione, la squadra ispettiva ha  diritto  di  utilizzare
del materiale di localizzazione approvato. Lo Stato Parte ispezionato
l'assiste in questo compito. 
                   E. SVOLGIMENTO DELLE ISPEZIONI 
                           Regole generali 
56. La squadra ispettiva adempie alle  sue  funzioni  in  conformita'
alle disposizioni del Trattato e del presente Protocollo. 
57. La squadra ispettiva inizia  le  sue  attivita'  d'ispezione  nel
perimetro d'ispezione il prima possibile ma in ogni caso non oltre 72
ore dopo il suo arrivo al punto d'entrata. 
58. Le attivita' della squadra ispettiva  sono  organizzate  in  modo
tale che i suoi membri possono svolgere le loro funzioni nei  termini
stabiliti e con l'efficacia richiesta, arrecando  il  minor  disturbo
possibile allo Stato Parte ispezionato ed alla zona ispezionata. 
59. Se lo Stato Parte ispezionato e' richiesto ai sensi del paragrafo
43(e), o durante l'ispezione, di mettere a disposizione della squadra
ispettiva del materiale utile nel  perimetro  d'ispezione,  lo  Stato
Parte  ispezionato  soddisfa  questa  richiesta  nella   misura   del
possibile. 
66.  Durante  l'ispezione  in  sito,  la  squadra  ispettiva  ha   in
particolare: 
(a) il  diritto  di  determinare  come  l'ispezione  deve  procedere,
compatibilmente con il mandato d'ispezione ed  in  considerazione  di
qualsiasi  provvedimento  preso   dallo   Stato   Parte   ispezionato
conformemente alle disposizioni per l'accesso regolamentato; 
(b) il  diritto  di  modificare  il  piano  d'ispezione  se  cio'  e'
necessario per garantire l'efficace esecuzione dell'ispezione; 
(c) l'obbligo di tener conto di raccomandazioni e di modifiche formu-
late dallo Stato Parte ispezionato riguardo al piano d'ispezione; 
(d) il diritto di chiedere chiarimenti in relazione  alle  ambiguita'
che potrebbero emergere durante l'ispezione; 
(e) l'obbligo  di  utilizzare  solo  le  tecnologie  specificate  nel
paragrafo  69  e  di  astenersi  da  attivita'   estranee   ai   fini
dell'ispezione. La squadra raccoglie e documenta  i  fatti  materiali
aventi rilevanza  agli  scopi  dell'ispezione,  ma  non  ricerca  ne'
documenta dati d'informazione materiali  che  esulano  manifestamente
dagli  scopi  dell'ispezione.   Tutto   il   materiale   raccolto   e
successivamente considerato non pertinente e' restituito  allo  Stato
Parte ispezionato; 
(f) l'obbligo di tener conto e di includere nel suo rapporto  dati  e
spiegazioni sulla natura dell'avvenimento  che  ha  dato  luogo  alla
richiesta, forniti dallo Stato Parte ispezionato facendo ricorso alle
sue reti di monitoraggio nazionale o ad altre fonti e di  incorporare
tali dati e spiegazioni nel suo rapporto; 
(g)  l'obbligo  di  fornire  allo  Stato  Parte  ispezionato,  a  sua
richiesta, copie delle informazioni e dei dati raccolti nel perimetro
d'ispezione; 
(h)  l'obbligo  di  rispettare  i  regolamenti  dello   Stato   Parte
ispezionato in materia  di  confidenzialita'  e  di  sicurezza  e  di
sanita'. 
61. Durante l'ispezione in loco, lo Stato Parte ispezionato  ha,  tra
l'altro: 
(a) il diritto di fare in ogni momento raccomandazioni  alla  squadra
ispettiva riguardo ad un'eventuale modifica del piano d'ispezione; 
(b) il diritto e l'obbligo  di  designare  un  rappresentante  per  i
collegamenti con la squadra ispettiva; 
(c)  il  diritto  di  far  accompagnare  la  squadra   ispettiva   da
rappresentanti durante lo svolgimento delle sue mansioni, e  di  fare
osservare da  tali  rappresentanti  tutte  le  attivita'  d'ispezione
svolte dalla squadra ispettiva. Cio' non dovra'  ne'  ritardare,  ne'
intralciare in qualsiasi modo  la  squadra  ispettiva  nell'esercizio
delle sue funzioni; 
(d) il diritto di fornire nuovi elementi d'informazione e di chiedere
che siano raccolti ed accertati  fatti  materiali  supplementari  che
giudica utili per l'ispezione; 
(e)  il  diritto  di  esaminare  tutti  i  prodotti   fotografici   e
metrologici come pure i campioni, e di conservare tutte le fotografie
o parti delle stesse che indicano siti  sensibili  e  che  non  hanno
rilevanza ai fini  dell'ispezione.  Lo  Stato  Parte  ispezionato  ha
diritto di ricevere una copia  di  tutti  i  prodotti  fotografici  e
metrologici. Lo Stato Parte ispezionato ha diritto di conservare  gli
originali  ed  i  prodotti  di  prima  generazione  delle  fotografie
scattate e di mettere fotografie o parti di fotografie sotto  sigillo
comune in un  luogo  situato  sul  suo  territorio.  Lo  Stato  Parte
ispezionato ha diritto  di  fornire  il  proprio  cine-operatore  per
scattare fotografie o riprendere le  immagini  video  come  richiesto
dalla squadra ispettiva;  se  non  lo  fa,  queste  funzioni  saranno
esercitate dai membri della squadra ispettiva; 
(f) il diritto di fornire alla squadra ispettiva dati  e  spiegazioni
sulla natura dell'avvenimento che ha dato luogo alla richiesta, e per
ottenere le quali ha dovuto far ricorso alle sue reti di monitoraggio
nazionali o ad altre fonti; 
(g) l'obbligo di fornire alla squadra ispettiva tutti  i  chiarimenti
necessari per risolvere qualsiasi  ambiguita'  manifestatasi  durante
1'ispezione. 
                            Comunicazioni 
62. I membri della squadra ispettiva hanno diritto di comunicare  tra
di loro e  con  il  Segretariato  tecnico  in  ogni  momento  durante
l'ispezione in loco. A tal fine, possono utilizzare il loro materiale
debitamente approvato e omologato, con il consenso dello Stato  Parte
ispezionato, qualora quest'ultimo  non  fornisca  loro  l'accesso  ad
altri mezzi di telecomunicazioni. 
                             Osservatore 
63. In conformita' del paragrafo 61 dell'Articolo IV, lo Stato  Parte
richiedente si collega con il  Segretariato  tecnico  per  coordinare
l'arrivo dell'osservatore allo stesso punto d'entrata o nella  stessa
base della squadra ispettiva, entro un termine  ragionevole  rispetto
all'arrivo della squadra ispettiva. 
64. L'osservatore ha diritto, per tutta la durata dell'ispezione,  di
mantenersi  in  comunicazione  con  l'ambasciata  dello  Stato  Parte
richiedente ubicata nello Stato Parte ispezionato o,  in  assenza  di
ambasciata, con lo stesso Stato Parte richiedente. 
65. L'osservatore ha diritto di giungere sul perimetro d'ispezione  e
di avervi accesso, anche al suo interno, come  concesso  dallo  Stato
Parte ispezionato. 
66.  L'osservatore  ha  diritto  di  formulare  raccomandazioni  alla
squadra ispettiva durante tutta l'ispezione. 
67.  Durante  tutta  l'ispezione,   la   squadra   ispettiva   terra'
l'osservatore informato circa lo svolgimento dell'ispezione ed i suoi
riscontri. 
68. Durante tutta l'ispezione, lo Stato Parte ispezionato fornisce  o
da' disposizioni  perche'  l'osservatore  possa  avvalersi  di  mezzi
d'appoggio analoghi a quelli concessi  alla  squadra  ispettiva  come
descritto al paragrafo  11.  Tutti  i  costi  relativi  al  soggiorno
dell'osservatore sul territorio dello Stato Parte ispezionato sono  a
carico dello Stato Parte richiedente. 
                  Attivita' e tecniche d'ispezione 
69. Possono essere effettuate le seguenti  attivita'  d'ispezione  ed
applicate  le  seguenti  tecniche  nel  rispetto  delle  disposizioni
sull'accesso regolamentato, la raccolta, la manipolazione e l'analisi
di campioni, e sui sorvoli: 
(a) determinazione della posizione dall'alto, o  in  superficie,  per
confermare i confini del perimetro d'ispezione e stabilire le coordi-
nate dei luoghi ivi contenuti, a titolo di supporto  delle  attivita'
d'ispezione; 
(b) osservazioni visive, riprese fotografiche e video ed  immagini  a
multispettro, comprese le misurazioni infrarosse in superficie, sotto
la superficie e dall'alto, per scoprire anomalie o manufatti; 
(c) misurazione dei livelli  di  radioattivita'  al  di  sopra  della
superficie   e   sotto   la   superficie,    mediante    monitoraggio
dell'irradiamento  gamma  e  analisi   con   risoluzione   energetica
dall'alto, in superficie o sotto  la  superficie,  per  ricercare  ed
identificare anomalie nelle radiazioni; 
(d) prelievo di campioni nell'ambiente ed analisi di solidi,  liquidi
e gas al  di  sopra  della  superficie,  in  superficie  o  sotto  la
superficie, per individuare le anomalie; 
(e) monitoraggio sismologico passivo degli effetti dell'urto eseguito
per localizzare la zona di ricerca  e  facilitare  la  determinazione
della natura dell'avvenimento; 
(g) sismometria della risonanza  e  prospezione  sismica  attiva  per
reperire e localizzare anomalie sotterranee, ivi comprese  cavita'  e
zone di macerie; 
(g) cartografia del  campo  magnetico  e  del  campo  gravitazionale,
misurazione per mezzo di radar a penetrazione di suolo e  misurazioni
della conduttivita' elettrica in superficie e dall'alto, a seconda di
come convenga, per individuare anomalie e manufatti; 
(h) perforazioni per ottenere campioni radioattivi. 
70. Entro 25 giorni dopo l'approvazione  dell'ispezione  in  loco  in
conformita' al paragrafo 46 dell'articolo IV, la squadra ispettiva ha
diritto di eseguire tutte le attivita' e di  fare  uso  di  tutte  le
tecnologie indicate al paragrafo 69  da  (a)  ad  (e).  Dopo  che  il
prosieguo dell'ispezione e' stato approvato secondo il  paragrafo  47
dell'Articolo  IV,  la  squadra  ispettiva  ha  diritto  di  svolgere
qualsiasi attivita' e di fare uso di qualunque tecnologia elencata al
paragrafo 69 da (a) a (g). La squadra ispettiva effettua perforazioni
solo con l'approvazione del Consiglio Esecutivo secondo il  paragrafo
48 dell'Articolo IV. Se la squadra ispettiva chiede una proroga della
durata dell'ispezione secondo il paragrafo 49 dell'Articolo IV;  deve
specificare nella sua richiesta  quale  delle  attivita'  e  tecniche
elencate al paragrafo 69 essa intende effettuare per poter  espletare
il suo mandato. 
                               Sorvoli 
71. La squadra ispettiva ha diritto di effettuare durante l'ispezione
in loco un sorvolo  sul  perimetro  d'ispezione  per  localizzare  in
generale il perimetro la zona perimetro  d'ispezione,  delimitando  e
posizionando al meglio i luoghi delle attivita' d'ispezione al  suolo
e facilitando la raccolta di prove concrete utilizzando il  materiale
specificato al paragrafo 79. 
72. Il sorvolo del perimetro d'ispezione deve essere effettuato,  per
quanto fattibile il prima possibile. La durata totale del sorvolo non
deve eccedere 12 ore. 
73. Possono essere effettuati sorvoli supplementari durante  i  quali
si utilizza il materiale specificato ai  paragrafi  79  e  80,  fatto
salvo l'accordo dello Stato Parte ispezionato. 
74. L'area coperta dai sorvoli non deve  estendersi  al  di  la'  del
perimetro d'ispezione. 
75. Lo Stato Parte ispezionato ha  diritto  di  imporre  limitazioni,
oppure, in casi eccezionali e  con  ragionevoli  giustificazioni,  di
vietare  il  sorvolo  dei  siti  sensibili  che  hanno  rilevanza  ai
dell'ispezione. Possono essere oggetto  di  limitazioni  l'altitudine
del volo, il numero di passaggi e di giri circolari,  la  durata  del
volo stazionario, il tipo di aereo utilizzato, il numero di ispettori
a bordo ed il tipo di misurazione o  di  osservazione  che  e'  stato
effettuato. Se la squadra ispettiva giudica che le  limitazioni  o  i
divieti di sorvolo di siti sensibili puo' impedire l'espletamento del
suo mandato, lo Stato Parte ispezionato fara' tutto cio' che  gli  e'
ragionevolmente possibile per fornire mezzi alternativi d'ispezione. 
76. I sorvoli sono eseguiti secondo  un  piano  di  volo  debitamente
comunicato ed approvato secondo le  regole  ed  i  regolamenti  dello
Stato  Parte  ispezionato  in  materia  di  circolazione   aerea.   I
regolamenti di questo Stato in materia di sicurezza della navigazione
aerea  sono  rigorosamente  rispettati  per  tutto  il  tempo   delle
operazioni di volo. 
77. Durante le operazioni di  sorvolo,  l'atterraggio  e'  di  regola
autorizzato solo per fini di scalo o di rifornimento. 
78. I sorvoli sono effettuati alle altitudini richieste dalla squadra
ispettiva  compatibilmente  con  le  attivita'  da  effettuare  e  le
condizioni di visibilita', e con  i  regolamenti  dello  Stato  Parte
ispezionato in materia di circolazione aerea e di  sicurezza,  ed  al
proprio diritto di proteggere i dati d'informazione sensibili che non
hanno rilevanza ai fini dell'ispezione.  I  sorvoli  sono  effettuati
fino ad un'altitudine  massima  di  1500  metri  al  di  sopra  della
superficie. 
79. Nei sorvoli effettuati secondo i paragrafi 71 e  72,  puo'  esser
utilizzato a bordo dell'aereo il seguente materiale: 
(a) binocoli da campo; 
(b) materiale di localizzazione passiva; 
(c) cineprese; 
(d) macchine fotografiche manuali. 
80. Per ogni sorvolo supplementare effettuato ai sensi del  paragrafo
73, gli ispettori  a  bordo  dell'aereo  possono  inoltre  utilizzare
equipaggiamenti portatili e di facile installazione per ottenere: 
(a) immagini multi-spettrali (in particolare nell'infrarosso); 
(b) spettroscopia gamma; 
(c) cartografia del campo magnetico. 
81. I sorvoli sono effettuati con un aereo relativamente lento munito
di un'ala fissa o rotante. L'aereo deve consentire una visione  ampia
e non ostruita della superficie sottostante. 
82. Lo Stato Parte ispezionato ha diritto di  fornire  un  suo  aereo
preliminarmente equipaggiato  in  conformita'  ai  requisiti  tecnici
enunciati nel manuale operativo pertinente, nonche' l'equipaggio.  In
mancanza,  l'aereo  sara'  fornito  o  noleggiato  dal   Segretariato
tecnico. 
83. Se l'aereo e' fornito o noleggiato dal Segretariato  tecnico,  lo
Stato Parte ispezionato ha diritto di controllarlo per accertare  che
sia  equipaggiato  con  il  materiale  d'ispezione  approvato.   Tale
controllo deve essere  terminato  entro  il  termine  specificato  al
paragrafo 57. 
84. Il personale a bordo dell'aereo si compone di: 
(a) il  numero  minimo  di  membri  d'equipaggio  necessario  per  il
funzionamento in sicurezza dell'aereo; 
(b) fino a quattro membri della squadra ispettiva; 
(c) fino a due rappresentanti dello Stato Parte ispezionato; 
(d) un osservatore, se esiste,  fatto  salvo  l'accordo  dello  Stato
Parte ispezionato; 
(e) un interprete, se necessario. 
85. Le procedure per l'attuazione dei sorvoli  sono  dettagliate  nel
manua1e per le ispezioni in loco. 
                        Accesso regolamentato 
86.  La  squadra  ispettiva  ha  diritto  di  accedere  al  perimetro
d'ispezione secondo le  disposizioni  del  Trattato  e  del  presente
Protocollo. 
87. Lo Stato Parte ispezionato  fornisce  l'accesso  all'interno  del
perimetro d'ispezione nei tempi fissati al paragrafo 57. 
88. Ai sensi dell'Articolo IV, paragrafo 57 e  paragrafo  86  di  cui
sopra, i  diritti  e  gli  obblighi  dello  Stato  Parte  ispezionato
includono: 
(e) il diritto di prendere misure per proteggere gli  impianti  ed  i
siti sensibili in conformita' al presente Protocollo; 
(b) l'obbligo, in caso di  restrizioni  di  accesso  all'interno  del
perimetro d'ispezione,  di  fare  tutto  quanto  gli  e'  ragionevole
possibile per conformarsi a requisiti  del  mandato  d'ispezione  con
mezzi alternativi. La soluzione di problemi relativi  a  uno  o  piu'
operazioni  d'ispezione  non  dovra'  ne'  ritardare  ne'  ostacolare
l'espletamento, da parte della squadra ispettiva, di altre  attivita'
d'ispezione; 
(c) il diritto di prendere la decisione definitiva per  ogni  accesso
concesso alla squadra ispettiva, in considerazione dei suoi  obblighi
in  forza  del  presente  Trattato  e  delle  disposizioni   relative
all'accesso regolamentato. 
89. Ai sensi del paragrafo 57 (b) dell'Articolo IV, e  del  paragrafo
88 (a) di cui  sopra,  lo  Stato  Parte  ispezionato  ha  diritto  di
prendere, in tutto il perimetro d'ispezione,  misure  per  proteggere
gli impianti ed i  siti  sensibili  e  impedire  la  divulgazione  di
informazioni confidenziali senza rilevanza  ai  fini  dell'ispezione.
Tali misure possono includere, tra l'altro: 
(a) la ricopertura di pannelli  d'affissione,  depositi  e  materiale
sensibile; 
(b) di limitare le  misurazioni  dell'attivita'  dei  radionuclidi  e
delle  radiazioni  nucleari  alla  determinazione  della  presenza  o
dell'assenza dei tipi ed energie  d'irradiamento  rilevanti  ai  fini
dell'ispezione; 
(c)  di  limitare  il  prelievo  e   l'analisi   di   campioni   alla
determinazione della presenza o dell'assenza di prodotti  radioattivi
o di altri prodotti rilevanti ai fini dell'ispezione; 
(d) regolamentare l'accesso agli edifici ed altre strutture, in 
conformita' con i paragrafi 90 e 91; e 
(e) dichiarare l'accesso limitato di alcuni siti secondo i  paragrafi
da 92 a 96. 
90. L'accesso agli edifici ed altre strutture e' rinviato fino a dopo
l'approvazione  del  prosieguo  dell'ispezione  in  loco  secondo  il
paragrafo 47 dell'Articolo IV, salvo per l'accesso ad edifici e altre
strutture che contengono l'ingresso ad una miniera, ad altri scavi  o
a caverne di ampio volume non accessibili in altro modo.  La  squadra
d'ispezione puo' solo passare attraverso gli edifici e  le  strutture
di cui sopra secondo le istruzioni dello Stato Parte ispezionato, per
entrare in dette miniere, caverne o altri scavi. 
91. Se, dopo che  il  prosieguo  dell'ispezione  e'  stato  approvato
secondo il paragrafo 47  dell'articolo  IV,  la  squadra  d'ispezione
dimostra credibilmente allo Stato  Parte  ispezionato  che  l'accesso
agli  edifici  e  ad  altre   strutture   e'   necessario   al   fini
dell'espletamento  del  mandato  d'ispezione  e  che   le   attivita'
autorizzate nel mandato non possono essere  effettuate  dall'esterno,
la squadra ispettiva ha diritto di accedere a tali edifici o ad altre
strutture. Nel chiedere l'accesso ad un edificio o ad  una  struttura
specifica, il capo della squadra ispettiva deve indicare lo scopo  di
tale accesso, il numero  esatto  di  ispettori  e  le  attivita'  che
prevede effettuare. Le modalita'  di  accesso  sono  negoziate  dalla
squadra ispettiva con lo Stato  Parte  ispezionato.  Quest'ultimo  ha
diritto di limitare, o, in casi  eccezionali  e  con  giustificazioni
ragionevoli, di vietare l'accesso ad edifici ed altre strutture. 
92. Nessuno dei siti  ad  accesso  limitato,  dichiarati  secondo  il
paragrafo 89 (e), deve misurare piu' di  4  chilometri  quadrati.  Lo
Stato Parte ispezionato ha diritto di dichiarare fino a 50 chilometri
quadrati di siti ad accesso limitato. Se si dichiara piu' di un  sito
ad accesso limitato, ciascun sito deve essere separato  da  un  altro
sito da una distanza  minima  di  20  metri.  Ogni  sito  ad  accesso
limitato deve avere confini chiaramente definiti ed accessibili. 
93. La superficie, la posizione ed i  confini  dei  siti  ad  accesso
limitato devono essere comunicati al capo della squadra ispettiva non
piu' tardi del momento in cui la squadra ispettiva  chiede  l'accesso
ad un luogo che contiene un sito di questo genere o parte di esso. 
94. La squadra ispettiva ha diritto di collocare del materiale  e  di
provvedere alle sistemazioni necessarie per svolgere l'ispezione fino
al confine di un sito ad accesso limitato. 
95. La squadra d'ispezione e' autorizzata  ad  osservare  visualmente
tutti i luoghi all'aperto all'interno del sito  ad  accesso  limitato
dai confini del sito. 
96. La squadra  ispettiva  deve  fare  ogni  sforzo  ragionevole  per
espletare il suo mandato d'ispezione all'esterno dei siti ad  accesso
limitato, prima di domandare l'accesso a tali siti. Se, in  qualsiasi
momento, la squadra ispettiva dimostra credibilmente allo Stato Parte
ispezionato che le attivita' richieste ed autorizzate nel mandato non
possono essere effettuate dall'esterno del sito, e che  l'accesso  ad
un   sito   ad   accesso   limitato   e'   indispensabile   ai   fini
dell'espletamento del mandato, l'accesso e' concesso ad alcuni membri
della  squadra   ispettiva   per   compiere   determinate   attivita'
all'interno del sito.  Lo  Stato  Parte  ispezionato  ha  diritto  di
schermare o di proteggere in altro modo il materiale, gli  oggetti  e
l'equipaggiamento  sensibile   che   non   ha   rilevanza   ai   fini
dell'ispezione. Il numero di ispettori deve essere limitato al minimo
indispensabile   per   l'adempimento   dei   compiti   connessi   con
l'ispezione. Le modalita' dell'accesso sono negoziate  dalla  squadra
ispettiva con lo Stato Parte ispezionato. 
Prelievo, manipolazione e analisi dei campioni 
97. Fatte le disposizioni dei paragrafi da 86 a 96, e da 98 a 100, la
squadra ispettiva ha diritto di prelevare nel  perimetro  d'ispezione
dei campioni pertinenti e di portarli fuori dal perimetro. 
98. ogni qualvolta cio' sia possibile, la squadra ispettiva  analizza
i campioni in loco. I rappresentanti dello  Stato  Parte  ispezionato
hanno diritto di essere presenti quando i campioni sono analizzati in
loco. A richiesta della squadra ispettiva, lo Stato Parte ispezionato
fornisce assistenza, secondo le procedure  convenute,  per  l'analisi
dei campioni in loco. La squadra ispettiva ha diritto di inviare  dei
campioni fuori dal  sito  per  analizzarli  in  laboratori  designati
dall'Organizzazione solo se dimostra che le indispensabili analisi di
campioni non possono essere effettuate in loco. 
99. Lo Stato Parte ispezionato ha diritto di conservare una parte  di
tutti i campioni prelevati quando questi campioni sono analizzati,  e
puo' fare un duplicato dei campioni. 
l00.  Lo  Stato  parte  ispezionato  ha  diritto   di   chiedere   la
restituzione di ogni campione, a parte di campione non utilizzato. 
101. I laboratori designati fanno  l'analisi  fisica  e  chimica  dei
campioni  trasferiti  fuori  dal  sito  per  essere  analizzati.   Le
modalita' di tali analisi  sono  specificate  nel  Manuale  operativo
delle ispezioni in loco. 
102. Il Direttore generale  e'  responsabile  in  primo  luogo  della
sicurezza, dell'integrita' e della conservazione dei campioni. E'  di
sua  competenza  assicurare  che  la  confidenzialita'  dei  campioni
trasferiti fuori dal sito per  essere  analizzati  sia  protetta.  Al
riguardo il Direttore generale si conforma alle  procedure  contenute
nel  Manuale  operativo  per  le  ispezioni  in  loco.  Il  Direttore
generale, in tutti i casi: 
(a) instaura un sistema rigoroso per il prelievo,  la  manipolazione,
il trasporto e l'analisi dei campioni; 
(b) omologa i laboratori designati per effettuare i diversi  tipi  di
analisi; 
(c) sovraintende alla normalizzazione  del  materiale  e  dei  metodi
utilizzati nei laboratori designati, nonche' del materiale  d'analisi
mobile e dei metodi utilizzati in connessione con detto materiale mo-
bile; 
(d) segue il controllo di qualita' e  l'applicazione  generale  delle
norme per quanto riguarda l'omologazione  di  questi  laboratori,  il
materiale mobile e le procedure applicate; 
(e) seleziona tra i laboratori designati  quelli  che  dovranno  fare
delle analisi o effettuare altri compiti  in  relazione  ad  indagini
specifiche. 
103. Quando occorre effettuare un'analisi fuori dal sito, i  campioni
devono essere analizzati  in  almeno  due  laboratori  designati.  Il
Segretariato tecnico si accerta che  le  analisi  vengano  effettuate
rapidamente. I campioni sono contabilizzati dal Segretariato  tecnico
ed ogni campione o  parte  di  campione  inutilizzato  dovra'  essere
restituita al Segretariato tecnico. 
104. Il Segretariato tecnico compila i  risultati  delle  analisi  di
laboratorio  dei  campioni  rilevanti  ai  fini  dell'ispezione.   In
conformita' al paragrafo 63 dell'Articolo IV, il  Direttore  generale
trasmette rapidamente questi risultati allo Stato  Parte  ispezionato
affinche'  quest'ultimo  possa  formulare  le  sue  osservazioni,   e
successivamente al Consiglio esecutivo ed a  tutti  gli  altri  Stati
Parte, allegando informazioni dettagliate sul materiale ed  i  metodi
utilizzati dai laboratori designati. 
Svolgimento  di  ispezioni  in  zone  che  non  sono  soggette   alla
             giuridizione o al controllo di alcun Stato. 
105. Nel caso di un'ispezione in una zona che non  e'  soggetta  alla
giuridizione o al controllo di alcun Stato, il Direttore generale  si
consulta con gli Stati Parte  interessati  per  stabilire  di  comune
accordo i punti di transito e le basi  che  faciliteranno  il  rapido
arrivo della squadra ispettiva nel perimetro d'ispezione. 
106. Gli Stati Parte sul di cui territorio sono situati  i  punti  di
transito o le  basi  forniscono  per  quanto  possibile  l'assistenza
necessaria per facilitare l'ispezione, avviando la squadra ispettiva,
i suoi bagagli ed il suo materiale fino al  perimetro  d'ispezione  e
offrendo  i  servizi  d'appoggio   specificati   al   paragrafo   11.
L'Organizzazione  rimborsa  gli  Stati  Parte   che   hanno   fornito
assistenza, di tutti i costi da essi sostenuti. 
107.  Con  riserva  dell'approvazione  del  Consiglio  esecutivo,  il
Direttore generale puo' stipulare intese  permanenti  con  gli  Stati
Parte per facilitare la fornitura di assistenza  qualora  l'ispezione
in loco debba essere effettuata in una zona che non e' soggetta  alla
giuridizione o al controllo di uno Stato. 
108.  Se  uno  o  piu'  Stati  Parte  hanno  svolto  indagini  su  un
avvenimento poco  chiaro  in  una  zona  che  non  e'  soggetta  alla
giuridizione o al controllo  di  alcun  Stato  prima  che  sia  stata
presentata una richiesta d'ispezione  in  detta  zona,  il  Consiglio
esecutivo potra' tener conto di tutti i risultati delle loro indagini
ai fini delle sue deliberazioni, secondo l'Articolo IV. 
                Procedura da seguire dopo l'ispezione 
109. Al termine dell'ispezione, la squadra ispettiva s'incontra con i
rappresentanti dello Stato Parte ispezionato per passare in  rassegna
i risultati  preliminari  ottenuti  dalla  squadra  ispettiva  e  per
chiarire ogni eventuale ambiguita'. La squadra ispettiva fornisce per
iscritto al rappresentante dello Stato Parte ispezionato i  risultati
preliminari che ha ottenuto in  secondo  un  determinato  modello  di
presentazione; inoltre essa fornisce una lista di  tutti  i  campioni
prelevati e di altri elementi asportati dal perimetro d'ispezione  in
conformita' al paragrafo 98. Questo documento  e'  firmato  dal  capo
della  squadra  ispettiva.  Il  rappresentante  dello   Stato   Parte
ispezionato lo controfirma per dimostrare di aver preso nota del  suo
contenuto del documento. La riunione si conclude  non  oltre  24  ore
dopo la fine dell'ispezione. 
                              Partenza 
110. Terminate le  procedure  seguenti  la  fine  dell'ispezione,  la
squadra ispettiva e l'osservatore  lasciano  il  prima  possibile  il
territorio dello Stato Parte ispezionato. Lo Stato Parte  ispezionato
fa tutto il possibile per fornire assistenza alla squadra ispettiva e
per assicurare la sicurezza del suo trasporto, del  materiale  e  dei
bagagli fino al punto di uscita. Salvo se diversamente stabilito  tra
lo  Stato  Parte  ispezionato  e  la  squadra  ispettiva,  il   punto
utilizzato per  l'uscita  e'  lo  stesso  di  quello  utilizzato  per
l'entrata.