PARTE III MISURE PER RAFFORZARE LA FIDUCIA 1. Ai sensi dell'Articolo IV, paragrafo 68, ciascun Stato Parte notifica a titolo volontario il Segretariato tecnico di qualsiasi esplosione chimica che utilizza 300 tonnellate o piu' di materiale esplosivo equivalente-TNT fatto esplodere in un'unica deflagrazione ovunque sul suo territorio o in qalsiasi posto sotto la sua giuridizione o il suo controllo. Se possibile tale notifica dovra' essere data in anticipo, ed includere dettagli sulla posizione, l'ora, la quantita' ed il tipo di esplosivo utilizzato, nonche' sulla configurazione e lo scopo previsto dell'esplosione. 2. Ciascun Stato Parte a titolo volontario ed il prima possibile dopo l'entrata in vigore del presente Trattato, deve fornire al Segretariato tecnico e aggiornare successivamente, ad intervalli annuali, le informazioni relative all'uso a livello nazionale di ogni altra esplosione chimica superiore all'equivalente-TNT di 300 tonnellate. In modo particolare lo Stato Parte dovrebbe notificare: (a) le posizioni geografiche dei siti dove le esplosioni hanno origine; (b) la natura delle attivita' che le producono ed il profilo generale e la frequenza di tali esplosioni; (c) ogni altro dettaglio pertinente, se disponibile; e dovra' aiutare il Segretariato tecnico a chiarire le origini di ogni avvenimento di tale natura rilevato dal Sistema internazionale di monitoraggio. 3. Uno Stato Parte puo', su base volontaria e su base reciprocamente accettabile, invitare i rappresentanti del Segretariato tecnico o di altri Stati Parte a visitare i siti nell'ambito del suo territorio di cui ai paragrafi 1 e 2. 4. Per calibrare il Sistema internazionale di monitoraggio, gli Stati Parte possono collegarsi con il Segretariato tecnico per effettuare esplosioni chimiche calibrate a fornire informazioni pertinenti su esplosioni chimiche pianificate per altri scopi.