(Protocollo Parte III)
                              PARTE III 
                  MISURE PER RAFFORZARE LA FIDUCIA 
1. Ai sensi dell'Articolo  IV,  paragrafo  68,  ciascun  Stato  Parte
notifica a titolo volontario il  Segretariato  tecnico  di  qualsiasi
esplosione chimica che utilizza 300 tonnellate o  piu'  di  materiale
esplosivo equivalente-TNT fatto esplodere in  un'unica  deflagrazione
ovunque  sul  suo  territorio  o  in  qalsiasi  posto  sotto  la  sua
giuridizione o il suo controllo. Se possibile  tale  notifica  dovra'
essere data in  anticipo,  ed  includere  dettagli  sulla  posizione,
l'ora, la quantita' ed il tipo di esplosivo utilizzato, nonche' sulla
configurazione e lo scopo previsto dell'esplosione. 
2. Ciascun Stato Parte a titolo volontario ed il prima possibile dopo
l'entrata  in  vigore  del  presente  Trattato,   deve   fornire   al
Segretariato tecnico  e  aggiornare  successivamente,  ad  intervalli
annuali, le informazioni relative all'uso a livello nazionale di ogni
altra  esplosione  chimica  superiore  all'equivalente-TNT   di   300
tonnellate. In modo particolare lo Stato Parte dovrebbe notificare: 
(a) le posizioni  geografiche  dei  siti  dove  le  esplosioni  hanno
origine; 
(b) la natura delle attivita' che le producono ed il profilo generale
e la frequenza di tali esplosioni; 
(c) ogni altro dettaglio pertinente, se disponibile; e 
dovra' aiutare il Segretariato tecnico a chiarire le origini di  ogni
avvenimento di tale natura rilevato  dal  Sistema  internazionale  di
monitoraggio. 
3. Uno Stato Parte puo', su base volontaria e su base  reciprocamente
accettabile, invitare i rappresentanti del Segretariato tecnico o  di
altri Stati Parte a visitare i siti nell'ambito del suo territorio di
cui ai paragrafi 1 e 2. 
4. Per calibrare il Sistema internazionale di monitoraggio, gli Stati
Parte possono collegarsi con il Segretariato tecnico  per  effettuare
esplosioni chimiche calibrate a fornire  informazioni  pertinenti  su
esplosioni chimiche pianificate per altri scopi.