ARTICOLO III Misure di attuazione nazionale 1. Ciascun Stato Parte adotta, in conformita' con le procedure previste dalla sua Costituzione, tutte le misure richieste per l'adempimento dei suoi obblighi in base al presente Trattato. In modo particolare, prende le misure necessarie al fine di: (a) vietare a persone fisiche e giuridiche ovunque ubicate sul suo territorio o in ogni altro luogo sotto la sua giurisdizione riconosciuta dal diritto internazionale, di intraprendere qualsiasi attivita' vietata ad uno Stato Parte in base al presente Trattato; (b) vietare a persone fisiche e giuridiche di intraprendere qualsiasi attivita' di tale natura in qualsiasi luogo sotto il suo controllo; (c) vietare, in conformita' al diritto internazionale, a persone fisiche aventi la sua nazionalita' di intraprendere ogni attivita' di tale natura in qualsiasi luogo. 2. Ciascun Stato Parte coopera con gli altri Stati Parte e procura l'assistenza giuridica necessaria per facilitare l'attuazione degli obblighi secondo il paragrafo 1. 3. Ciascun Stato Parte informa l'Organizzazione delle misure che ha adottato ai sensi del presente Articolo. 4. Per adempiere agli obblighi che ha contratto in forza del presente Trattato, ogni Stato Parte designa o istituisce un'autorita' nazionale e ne informa l'Organizzazione nel momento in cui il Trattato entra in vigore nei suoi confronti. L'autorita' nazionale funge da centro nazionale per i collegamenti con l'Organizzazione e con gli altri Stati Parte.