(Trattato- art. III)
                            ARTICOLO III 
                   Misure di attuazione nazionale 
1. Ciascun Stato  Parte  adotta,  in  conformita'  con  le  procedure
previste dalla  sua  Costituzione,  tutte  le  misure  richieste  per
l'adempimento dei suoi obblighi in base al presente Trattato. In modo
particolare, prende le misure necessarie al fine di: 
(a) vietare a persone fisiche e giuridiche ovunque  ubicate  sul  suo
territorio  o  in  ogni  altro  luogo  sotto  la  sua   giurisdizione
riconosciuta dal diritto internazionale, di  intraprendere  qualsiasi
attivita' vietata ad uno Stato Parte in base al presente Trattato; 
(b) vietare a persone fisiche e giuridiche di intraprendere qualsiasi
attivita' di tale natura in qualsiasi luogo sotto il suo controllo; 
(c) vietare, in conformita'  al  diritto  internazionale,  a  persone
fisiche aventi la sua nazionalita' di intraprendere ogni attivita' di
tale natura in qualsiasi luogo. 
2. Ciascun Stato Parte coopera con gli altri Stati  Parte  e  procura
l'assistenza giuridica necessaria per facilitare  l'attuazione  degli
obblighi secondo il paragrafo 1. 
3. Ciascun Stato Parte informa l'Organizzazione delle misure  che  ha
adottato ai sensi del presente Articolo. 
4. Per adempiere agli obblighi che ha contratto in forza del presente
Trattato,  ogni  Stato  Parte  designa  o   istituisce   un'autorita'
nazionale e  ne  informa  l'Organizzazione  nel  momento  in  cui  il
Trattato entra in vigore nei suoi  confronti.  L'autorita'  nazionale
funge da centro nazionale per i collegamenti con  l'Organizzazione  e
con gli altri Stati Parte.