ARTICOLO IV VERIFICA A. DISPOSIZIONI GENERALI 1. Per verificare il rispetto delle disposizioni del presente Trattato, e' istituito un sistema di verifica basato sui seguenti elementi: (a) un sistema internazionale di monitoraggio; (b) consultazione e chiarimenti; (c) ispezioni in loco; e (d) misure per rafforzare la fiducia. Al momento dell'entrata in vigore del presente Trattato, il sistema di verifica deve essere in grado di corrispondere ai requisiti di verifica del presente Trattato. 2. Le attivita' di verifica si basano su informazioni obiettive, sono limitate all'oggetto del presente Trattato e sono effettuate nel completo rispetto della sovranita' degli Stati Parte e nel modo meno intrusivo possibile, compatibilmente con il conseguimento degli obiettivi nei termini stabiliti e con l'efficacia richiesta. Ciascun Stato Parte si astiene da qualsiasi abuso del diritto di verifica. 3. Ciascun Stato Parte s'impegna, ai sensi del presente Trattato a cooperare, attraverso la sua autorita' nazionale istituita secondo il paragrafo 4 dell'articolo III, con l'Organizzazione e con altri Stati Parte per facilitare la verifica dell'osservanza dal presente Trattato, in particolare: (a) creando i dispositivi necessari per partecipare alle misure di verifica e stabilendo le comunicazioni necessarie; (b) fornendo i dati ottenuti dalle stazioni nazionali che fanno parte del Sistema internazionale di monitoraggio; (c) partecipando, come opportuno, ad una procedura di consultazione e di chiarimento; (d) autorizzando le ispezioni in loco; (e) partecipando, come opportuno, a misure per rafforzare la fiducia. 4. Tutti gli Stati Parte, a prescindere dai loro mezzi tecnici e finanziari, hanno, in condizioni di parita' un diritto di verifica e l'obbligo di accettare la verifica. 5. Ai fini del presente Trattato, non e' vietato ad alcun Stato Parte di utilizzare informazioni, ottenute con i mezzi tecnici nazionali di verifica compatibilmente con i principi generalmente riconosciuti del diritto internazionale, ivi compreso quello del rispetto della sovranita' degli Stati. 6. Fatto salvo il diritto degli Stati Parte di proteggere impianti, attivita' o localizzazioni sensibili non attinenti al presente Trattato, gli Stati Parte non ostacolano gli elementi del sistema di verifica del Trattato o i mezzi tecnici nazionali di verifica utilizzati secondo il paragrafo 5. 7. Ciascun Stato Parte ha diritto di prendere misure per tutelare gli impianti sensibili e impedire la divulgazione di informazioni e dati confidenziali non attinenti al presente Trattato. 8. Inoltre, saranno prese tutte le misure necessarie per proteggere la confidenzialita' di qualsiasi informazione relativa ad attivita' e strutture civili e militari, ottenuta durante le attivita' di verifica. 9. Fatto salvo il paragrafo 8, le informazioni ottenute dall'Organizzazione nell'ambito del sistema di verifica istituito dal presente Trattato sono a disposizione di tutti gli Stati Parte secondo le disposizioni pertinenti del presente Trattato e del Protocollo. 10. Le disposizioni del presente Trattato non saranno interpretate nel senso di limitare lo scambio internazionale di dati per scopi scientifici. 11. Ciascun Stato Parte s'impegna a cooperare con l'Organizzazione e con altri Stati Parte per migliorare il sistema di verifica e per esaminare le possibilita' offerte da altre tecnologie di monitoraggio addizionali a livello di verifica come il rilevamento dell'impulso elettromagnetico o il monitoraggio via satellite, in vista di sviluppare, se del caso, misure specifiche per potenziare l'efficacia ed il rendimento delle operazioni di verifica dell'esecuzione del Trattato. Una volta decise, queste misure possono essere incorporate nelle disposizioni esistenti del Protocollo o sotto forma di sezioni addizionali del Protocollo, in conformita' all'Articolo VII, oppure, se del caso, essere indicate nei manuali operativi in conformita' al paragrafo 44 dell'Articolo II. 12. Gli Stati Parte s'impegnano a promuovere tra di loro una cooperazione che faciliti e consenta la loro partecipazione ad uno scambio il piu' completo possibile sulle tecnologie utilizzate per la verifica del presente Trattato, al fine di consentire a tutti gli Stati Parte di consolidare l'attuazione a livello nazionale delle misure di verifica e beneficiare dell'applicazione di tali tecnologie per scopi pacifici. 13. Le disposizioni del presente Trattato saranno attuate evitando di intralciare lo sviluppo economico e tecnologico degli Stati Parte ai fini dello sviluppo dell'applicazione dell'energia atomica a scopi pacifici. Responsabilita' in materia di verifica del Segretariato Tecnico 14. Nell'adempiere alle proprie responsabilita' nell'area di verifica specificata nel presente Trattato e nel Protocollo, il Segretariato tecnico in cooperazione con gli Stati Parte, ai fini del presente Trattato: (a) prende provvedimenti per ricevere e distribuire i dati ed i rapporti attinenti alla verifica del presente Trattato secondo le disposizioni dello stesso, e per disporre di un'adeguata infrastruttura di telecomunicazione mondiale; (b) nell'ambito delle sue attivita' regolari e tramite il suo Centro internazionale di dati che e' in linea di massima l'elemento centrale del Segretariato tecnico per l'immagazzinaggio l'elaborazione dei dati: (i) riceve e presenta le richieste di dati provenienti dal Sistema di monitoraggio internazionale; (ii) riceve, come opportuno, i dati derivanti dalla procedura di consultazione e di chiarimento, dalle ispezioni in loco e dalle misure per rafforzare la fiducia; e (iii) riceve altri dati pertinenti dagli Stati Parte e dalle organizzazioni internazionali in conformita' al presente Trattato ed al Protocollo; (c) sovrintende, coordina ed assicura il funzionamento del Sistema di monitoraggio internazionale e dei suoi componenti, nonche' del Centro internazionale di dati in conformita' ai manuali operativi pertinenti; (d) nell'ambito delle sue attivita' regolari, elabora regolarmente e analizza i dati del Sistema di monitoraggio internazionale e fa rapporto al riguardo secondo procedure convenute per consentire una concreta verifica internazionale dell'esecuzione del Trattato e contribuire a risolvere tempestivamente le preoccupazioni circa l'osservanza delle disposizioni del Trattato; (e) mette a disposizione tutti i dati sia allo stato naturale che elaborati, nonche' tutti i rapporti a tutti gli Stati Parte, ciascun Stato Parte assumendosi la responsabilita' dell'uso dei dati del Sistema internazionale di monitoraggio in conformita' al paragrafo 7 dell'Articolo II ed ai paragrafi 8 e 13 del presente Articolo; (f) fornisce a tutti gli Stati Parte, in condizioni di parita', l'accesso libero e agevole a tutti i dati immagazzinati; (g) immagazzina tutti i dati sia allo stato naturale che elaborati, nonche' tutti i documenti e rapporti; (h) coordina ed agevola le richieste di dati addizionali provenienti dal Sistema di monitoraggio internazionale; (i) coordina le richieste di dati addizionali indirizzate da uno Stato Parte ad un altro State Parte; (j) fornisce allo Stato che ne fa richiesta, assistenza e supporto tecnico per l'installazione ed il funzionamento delle strutture di monitoraggio e dei mezzi di comunicazione corrispondenti; (k) mette a disposizione di ogni Stato Parte che ne faccia richiesta le tecnologie utilizzate da se-stesso e dal suo Centro internazionale di dati per compilare, immagazzinare, elaborare, ed analizzare i dati relativi al sistema di verifica fare rapporto al riguardo; (l) controlla e valuta la prestazione generale del Sistema di monitoraggio internazionale e del Centro internazionale di dati. 15. Le procedure approvate di cui il Segretariato tecnico si deve avvalere per adempiere ai suoi compiti in materia di verifica, menzionate al paragrafo 14 e dettagliate nel Protocollo sono precisate nei manuali operativi pertinenti. B. SISTEMA DI MONITORAGGIO INTERNAZIONALE 16. Il Sistema di monitoraggio internazionale comprende gli impianti per il monitoraggio sismologico, il monitoraggio dei radionuclidi compresi i laboratori omologati, il monitoraggio idroacustico, il monitoraggio mediante rilevamento degli infrasuoni nonche' i mezzi di comunicazione corrispondenti; esso beneficia del supporto del Centro internazionale di dati del Segretariato tecnico. 17. Il Sistema di monitoraggio internazionale e' posto sotto l'autorita' del Segretariato tecnico. Tutte le strutture di monitoraggio di questo sistema sono di proprieta' e gestite dagli Stati di accoglienza o che in altro modo se ne assumono la responsabilita' in conformita' al Protocollo. 18. Ciascun Stato Parte ha diritto di partecipare allo scambio internazionale di dati e di avere accesso a tutti i dati messi a disposizione del Centro internazionale di dati. Ciascun Stato Parte coopera con il Centro internazionale di dati tramite la sua autorita' nazionale. Finanziamento del Sistema internazionale di monitoraggio 19. Per quanto riguarda le strutture incorporate nel Sistema internazionale di monitoraggio ed iscritte nelle Tavole 1-A, 2-A, 3 e 4 dell'Allegato 1 del Protocollo ed il loro funzionamento, nella misura in cui lo Stato interessato e l'Organizzazione hanno convenuto di fornire dati al Centro internazionale di dati in conformita' ai requisiti tecnici enunciati nel Protocollo e nei manuali operativi pertinenti, l'Organizzazione, come specificato negli accordi o nelle intese ai sensi del paragrafo 4 della Parte I del Protocollo, si fa carico dei costi delle seguenti operazioni: (a) installazione di nuove strutture e miglioramento di quelle esistenti, a meno che lo Stato che ha la responsabilita' di tali strutture non si faccia carico di tali costi; (b) il funzionamento e la manutenzione delle strutture del Sistema di monitoraggio internazionale ivi compreso il mantenimento della loro sicurezza materiale, se del caso, e l'applicazione di procedure approvate di autenticazione dei dati; (c) la trasmissione dei dati (allo stato naturale o elaborati) del Sistema di monitoraggio internazionale al Centro internazionale di dati con i mezzi piu' diretti e produttivi a disponibili, in particolare (e se necessario mediante snodi di comunicazione appropriati) a partire da stazioni di monitoraggio, laboratori, strutture di analisi o centri nazionali di dati; oppure la trasmissione di questi dati (compresi se del caso i campioni) ai laboratori ed alle attrezzature di analisi a partire dalle stazioni di monitoraggio; (d) l'analisi dei campioni per conto dell'Organizzazione; 20. Per le stazioni sismiche della rete ausiliaria riportate nella Tavola 1-B dell'Allegato 1 del Protocollo, l'Organizzazione come specificato negli accordi o nelle intese secondo il paragrafo 4 della I Parte del Protocollo, si fara' carico unicamente dei costi relativi a: (a) la trasmissione dei dati al Centro internazionale di dati; (b) l'autenticazione dei dati provenienti da tali stazioni; (c) il potenziamento delle stazioni per adeguarle ai requisiti tecnici richiesti, salvo se lo Stato responsabile di tali strutture provvede ai costi relativi; (d) in caso di necessita', l'installazione di nuove stazioni ai fini del presente Trattato qualora non esistano attualmente adeguate strutture, a meno che lo Stato che sara' responsabile di tali strutture non provveda esso stesso a detti costi; e (e) tutte le altre spese relative alla fornitura dei dati chiesti dall'Organizzazione, come specificato nei manuali operativi pertinenti. 21. L'Organizzazione si fara' anche carico dei costi per la fornitura a ciascun Stato Parte dei rapporti e dei servizi che lo stesso Stato ha selezionato nella gamma standard del Centro internazionale di dati secondo la sezione F della I Parte del Protocollo. Il costo per la preparazione e la trasmissione di qualsiasi dato o prodotto addizionale e' a carico dello Stato Parte richiedente. 22. Gli accordi o, se del caso le intese concluse con gli Stati Parte o gli Stati che ospitano o si assumono la responsabilita' delle strutture del Centro Dati Internazionale, includono le disposizioni per il pagamento di tali costi. Tali disposizioni possono includere modalita' secondo le quali uno Stato Parte si fa carico di una parte qualsiasi dei costi previsti ai paragrafi 19 (a) e 20 (c) e (d) per le strutture che ospita o di cui e' responsabile, beneficiando in cambio di un'adeguata riduzione del suo contributo finanziario all'Organizzazione. Tale riduzione non deve superare il 50 per cento del contributo finanziario dovuto da tale Stato Parte e potra' essere ripartita su piu' anni consecutivi. Uno Stato Parte puo' dividere questa riduzione con un altro Stato Parte mediante accordo o intesa con lo stesso e con il consenso del Consiglio esecutivo. Gli accordi o le intese menzionate nel presente paragrafo saranno approvate in conformita' all'Articolo II, paragrafi 26 (h) e 38 (i) Modifiche al Sistema internazionale di monitoraggio 23. Tutte le misure di cui al paragrafo 11 che incidono sul Sistema internazionale di monitoraggio per via dell'aggiunta o dell'eliminazione di una o piu' tecnologie di monitoraggio saranno, una volta decise, incorporate nel presente Trattato e nel Protocollo ai sensi dell'Articolo VII, paragrafi 1 a 6. 24. Le seguenti modifiche che si propone di apportare al Sistema di monitoraggio internazionale sono considerate, con riserva dell'accordo degli Stati direttamente interessati, attinenti a questioni di natura amministrativa o tecnica ai fini dei paragrafi 7 e 8 dell'Articolo VII: (a) modifiche del numero, stabilito nel Protocollo, delle installazioni che utilizzano una determinata tecnologia di monitoraggio; (b) modifiche da apportare ad altre indicazioni relative ad una determinata installazione, come indicate nelle Tavole dell'Allegato 1 del Protocollo (in particolare lo Stato responsabile dell'installazione; la localizzazione dell'installazione, la sua denominazione o tipo, nonche' la sua assegnazione alla rete sismologica primaria o ausiliaria). In linea di massima, se il Consiglio Esecutivo raccomanda ai sensi del paragrafo ( (d) dell'Articolo VII l'adozione di tali modifiche, dovra' anche raccomandare secondo il paragrafo 8 (g) Articolo VII, che tali modifiche entrino in vigore non appena il Direttore generale avra' notificato che sono state approvate. 25. In caso di qualsiasi proposta formulata ai sensi del paragrafo 24, il Direttore generale fa pervenire al Consiglio esecutivo ed agli Stati Parte, oltre alle informazioni ed alla valutazione previste al paragrafo 8 (b), Articolo VII: (a) una valutazione tecnica della proposta, (b) un resoconto dell'impatto amministrativo e finanziario della proposta; e (c) un rapporto sulle consultazioni che ha avuto con gli Stati direttamente interessati dalla proposta, con l'indicazione del loro eventuale accordo. Accordi temporanei 26. In caso di avaria significativa o irreparabile di un'installazione di monitoraggio specificata nelle Tavole dell'Allegato 1 del Protocollo, oppure al fine di far fronte ad una riduzione temporanea del campo coperto dal servizio di monitoraggio, il Direttore generale previa consultazione e con l'accordo degli Stati direttamente interessati e con l'approvazione del Consiglio esecutivo, stipula accordi temporanei di durata non superiore ad un anno, rinnovabili una sola volta in caso di necessita', con l'accordo del Consiglio esecutivo e degli Stati direttamente interessati. Tali accordi dovranno tuttavia evitare che il numero delle strutture oper- ative del Sistema di monitoraggio internazionale superi il numero prescritto per la rete in oggetto; essi dovranno conformarsi per quanto possibile ai requisiti tecnici ed operativi specificati nel manuale operativo per la rete in questione e dovranno essere gestiti entro i limiti dei crediti iscritti nel bilancio preventivo dell'Organizzazio ne. Il Direttore generale puo' effettuare ulteriori passi per rimediare alla situazione e formulare proposte per risolverla in via definitiva. Il Direttore generale notifica tutte le Parti di ogni decisione adottata ai sensi del presente paragrafo. Intese di cooperazione con le strutture nazionali 27. Gli Stati Parte possono stabilire separatamente intese di cooperazione con l'Organizzazione per fornire al Centro internazionale di dati, dati supplementari provenienti dalle stazioni nazionali di monitoraggio che non fanno parte ufficialmente del Sistema di monitoraggio internazionale. 28. Tali intese di cooperazione possono essere stabilite come segue: (a) Su richiesta di uno Stato Parte e a spese dello stesso, il Segretariato tecnico fa quanto necessario per certificare che una determinata struttura di monitoraggio e' conforme ai requisiti tecnici ed operativi specificati nei manuali operativi pertinenti per le installazioni del Sistema di monitoraggio internazionale e provvede a far autenticare i dati relativi. Fatto salvo l'accordo del Consiglio esecutivo, il Segretariato tecnico designa quindi ufficialmente questa installazione in quanto installazione nazionale cooperativa. Il Segretariato Tecnico provvede a riconvalidare adeguatamente la certificazione relativa; (b) Il Segretariato tecnico conserva una lista aggiornata delle installazioni nazionali cooperative e la distribuisce a tutti gli Stati Parte; (c) Se richiesto in tal senso da uno Stato Parte, il Centro internazionale di dati puo' utilizzare i dati provenienti da installazioni nazionali cooperative, per facilitare le consultazioni ed i chiarimenti nonche' l'esame delle richieste d'ispezione in loco; i costi di trasmissione di tali dati sono a carico di detto Stato Parte. Le condizioni in cui i dati complementari provenienti da tali strutture sono messi a disposizione del Centro ed in cui quest'ultimo puo' chiedere la comunicazione di tali dati o la loro trasmissione accelerata o un chiarimento sono precisate nel manuale operativo per la rete di monitoraggio corrispondente. C. Consultazione e chiarimenti 29. Fatto salvo il diritto di qualsiasi Stato Parte di richiedere un'ispezione in loco, gli Stati Parte dovrebbero, ogni qualvolta cio' sia possibile, innanzitutto fare ogni sforzo per chiarire e risolvere tra di loro o attraverso l'Organizzazione ogni questione suscettibile di causare preoccupazioni circa una eventuale inadempienza degli obblighi fondamentali del presente Trattato. 30. Uno Stato Parte che riceve direttamente da un altro Stato Parte, una richiesta ai sensi del paragrafo 29, fornisce il chiarimento allo Stato Parte richiedente il prima possibile ma in ogni caso non piu' tardi di 48 ore dopo aver ricevuto la richiesta. Lo Stato Parte richiedente e gli Stati Parte sollecitati possono informare il Consiglio esecutivo ed il Direttore generale della richiesta e del seguito che vi e' stato dato. 31. Lo Stato Parte ha diritto di' chiedere assistenza al Direttore generale per chiarire ogni questione suscettibile di causare preoccupazioni circa un'eventuale inadempienza degli obblighi fondamentali del presente Trattato. 32. Lo Stato Parte ha diritto di sollecitare il Consiglio esecutivo ad ottenere da un altro Stato Parte chiarimenti su ogni questione suscettibile di causare preoccupazioni circa un'eventuale inadempienza degli obblighi fondamentali del presente Trattato. In tal caso si applicheranno le disposizioni seguenti: (a) Il Consiglio esecutivo inoltra la domanda di chiarimenti allo Stato Parte richiesto tramite il Direttore generale non piu' tardi di 24 ore dopo averla ricevuta; (b) Lo Stato Parte richiesto fornisce il chiarimento al Consiglio esecutivo il prima possibile ma in ogni caso non oltre 48 ore dopo aver ricevuto la domanda; (c) Il Consiglio esecutivo prende nota del chiarimento e lo inoltra allo Stato Parte richiedente non oltre 24 ore dopo averlo ricevuto; (d) Lo Stato Parte richiedente, se ritiene il chiarimento insufficiente, ha diritto di sollecitare il Consiglio esecutivo ad ottenere ulteriori precisazioni dallo Stato Parte richiesto. Il Consiglio esecutivo informa senza indugio tutti gli altri Stati Parte su ogni domanda di chiarimenti ai sensi del presente paragrafo come pure ogni risposta fornita dallo Stato Parte richiesto. 33. Lo Stato Parte richiedente, se ritiene che il chiarimento ottenuto in base al paragrafo 32 (d) e' insoddisfacente, ha il diritto di sollecitare una riunione del Consiglio esecutivo alla quale gli Stati Parte coinvolti che non sono membri del Consiglio esecutivo hanno diritto di partecipare. In tale riunione, il Consiglio esecutivo esamina la questione e puo' raccomandare qualsiasi misura secondo l'Articolo V. D. ISPEZIONI IN LOCO Richiesta di ispezione in loco 34. Ciascun Stato Parte ha diritto, in conformita' alle disposizioni del presente Articolo e della Parte II del Protocollo, di chiedere un'ispezione in loco sul territorio o in qualsiasi altro luogo sotto la giurisdizione o il controllo di qualsiasi Stato Parte, o in qualsiasi area che non dipende dalla giurisdizione o dal controllo di uno Stato. 35. Scopo esclusivo di un'ispezione in loco e' di determinare se l'esplosione sperimentale di un'arma nucleare o qualsiasi altra esplosione nucleare e' stata svolta in violazione dell'Articolo I, e nella misura del possibile di raccogliere gli elementi concreti che potrebbero contribuire ad individuare ogni eventuale trasgressore. 36. Lo Stato Parte richiedente ha l'obbligo di contenere la richiesta d'ispezione in loco nella portata del presente Trattato e di fornire nella richiesta le informazioni previste al paragrafo 37. Lo Stato richiedente si asterra' da richieste d'ispezione prive di fondamento o abusive. 37. La richiesta d'ispezione in loco si appoggia sui dati raccolti dal Sistema di monitoraggio internazionale, su tutte le informazioni tecniche pertinenti ottenute conformemente ai principi del diritto internazionale generalmente riconosciuti con i mezzi di verifica tecnici nazionali, o su una combinazione di questi due tipi di informazioni. La richiesta d'ispezione in loco dovra' contenere le informazioni previste al paragrafo 41 della II Parte del Protocollo. 38. Lo Stato Parte richiedente sottopone la richiesta d'ispezione in loco al Consiglio esecutivo e, contemporaneamente, al Direttore generale affinche' quest'ultimo vi dia immediatamente seguito. Seguito dato ad una richiesta d'ispezione in loco 39. Il Consiglio esecutivo, quando riceve la richiesta d'ispezione in loco, procede immediatamente ad esaminarla. 40. Il Direttore generale accusa ricevuta della richiesta d'ispezione in loco indirizzata dallo Stato Parte richiedente entro due ore, e trasmette la stessa, entro sei ore, allo Stato Parte di cui si chiede l'ispezione. Il Direttore generale si accerta che la richiesta e' conforme ai requisiti specificati nel paragrafo 41 della Parte II del Protocollo e, se del caso, aiuta lo Stato Parte richiedente a presentare la richiesta; egli la comunica al Consiglio esecutivo e agli altri Stati Parte entro 24 ore. 41. Se la richiesta d'ispezione in loco e' conforme ai requisiti, il Segretariato tecnico inizia senza indugio i preparativi per l'ispezione in loco. 42. Il Direttore generale, nel ricevere una richiesta d'ispezione in loco riferentesi ad una zona d'ispezione sotto la giurisdizione o il controllo di uno Stato Parte, sollecita immediatamente un chiarimento a quest'ultimo al fine di precisare i fatti e risolvere ogni preoccupazione espressa nella richiesta. 43. Lo Stato Parte che riceve una richiesta di chiarimento ai sensi del paragrafo 42 fornisce al Direttore generale le spiegazioni e le informazioni pertinenti disponibili il prima possibile e non oltre 72 ore dopo aver ricevuto la domanda di chiarimenti. 44. Prima che il Consiglio esecutivo adotti qualsiasi decisione circa una richiesta d'ispezione in sito, il Direttore generale gli trasmette immediatamente tutte le informazioni supplementari disponibili presso il Sistema di monitoraggio internazionale o fornite da uno Stato Parte, sull'evento specificato nella richiesta, compresi i chiarimenti ai sensi dei paragrafi 42 e 43, nonche' ogni altra informazione del Segretariato tecnico che il Direttore generale giudica pertinente o che e' richiesta dal Consiglio esecutivo. 45. A meno che lo Stato Parte richiedente non ritiri la sua inchiesta, considerando risolto il dubbio sollevato nella richiesta d'ispezione in loco, il Consiglio esecutivo decide in merito alla richiesta secondo il paragrafo 46. Decisioni del Consiglio Esecutivo 46. Il Consiglio esecutivo prende una decisione sulla richiesta d'ispezione in loco non oltre 96 ore dopo averla ricevuta dallo Stato Parte richiedente. La decisione di approvare l'ispezione in loco ha luogo con almeno 30 voti favorevoli di membri del Consiglio esecutivo. Se il Consiglio esecutivo non approva l'ispezione, i preparativi sono interrotti e alla richiesta non e' dato seguito. 47. Non piu' tardi di 25 giorni dopo l'approvazione secondo il paragrafo 46 di un'ispezione in loco, la squadra ispettiva trasmette al Consiglio esecutivo, tramite il Direttore generale, un rapporto sull'andamento dell'ispezione. Il prosieguo dell'ispezione e' considerato approvato salvo se il Consiglio esecutivo, non oltre 72 ore dopo aver ricevuto il rapporto interinale decide a maggioranza di tutti i suoi membri di non proseguire l'ispezione. Se il Consiglio esecutivo decide di non proseguire l'ispezione, si pone fine alla stessa e la squadra ispettiva lascia la zona d'ispezione ed il territorio dello Stato Parte ispezionato il prima possibile, in conformita' ai paragrafi 109 e 110 della II Parte del Protocollo. 48. Nel corso dell'ispezione in loco la squadra ispettiva puo' proporre al Consiglio esecutivo, tramite il Direttore generale di effettuare delle perforazioni. Il Consiglio esecutivo prende una decisione su tale proposta non oltre 72 ore dopo averla ricevuta. La decisione di approvare le perforazioni e' presa a maggioranza di tutti i membri del Consiglio esecutivo. 49. La squadra ispettiva puo' chiedere al Consiglio esecutivo, tramite il Direttore generale, di prorogare la durata dell'ispezione per 70 giorni al massimo oltre il periodo di 60 giorni specificato nel paragrafo 4 della II Parte del Protocollo, qualora ritenga che tale proroga e' essenziale per espletare il suo mandato. La squadra ispettiva deve indicare nella sua richiesta quale delle attivita' e tecnologie elencate al paragrafo 69 della II Parte del Protocollo essa intende effettuare durante il periodo di proroga. Il Consiglio esecutivo decide riguardo alla proroga non oltre 72 ore dopo aver ricevuto la richiesta. La decisione di approvare la proroga dell'ispezione e' presa a maggioranza di tutti i membri del Consiglio esecutivo. 50. In ogni momento dopo l'approvazione del prosieguo dell'ispezione in loco secondo il paragrafo 47, la squadra ispettiva puo' raccomandare al Consiglio esecutivo, attraverso il Direttore generale, di porre fine all'ispezione. Questa raccomandazione e' considerata approvata salvo se il Consig1io esecutivo, non oltre 72 ore dopo averla ricevuta, decide a maggioranza di due terzi di tutti i membri di non approvare la chiusura dell'ispezione. In caso di chiusura dell'ispezione, la squadra ispettiva lascia la zona dell'ispezione ed il territorio dello Stato Parte ispezionato il prima possibile in conformita' ai paragrafi 109 e 110 della II Parte del Protocollo. 51. Lo Stato Parte richiedente e lo Stato Parte di cui si chiede l'ispezione possono partecipare alle deliberazioni del Consiglio esecutivo sull'ispezione in loco senza votare. Lo Stato Parte richiedente e lo Stato Parte ispezionato possono anche partecipare senza votare a qualsiasi ulteriore deliberazione del Consiglio esecutivo relativa all'ispezione. 52. Il Direttore generale informa entro 24 ore tutti gli Stati Parte di ogni decisione presa dal Consiglio esecutivo secondo i paragrafi da 46 a 50, nonche' di tutti i rapporti, proposte, richieste e raccomandazioni indirizzate a quest'ultimo in base ai sopra menzionati paragrafi. Seguito di un'approvazione del Consiglio esecutivo circa un'ispezione in loco 53. L'ispezione in loco approvata dal Consiglio esecutivo e' condotta senza indugio ed in conformita' alle disposizioni del presente Trattato e del Protocollo da una squadra ispettiva designata dal Direttore generale. La squadra ispettiva giunge al punto di entrata non oltre sei giorni dopo che il Consiglio esecutivo ha ricevuto la richiesta d'ispezione in loco dallo Stato Parte richiedente. 54. Il Direttore generale rilascia un mandato d'ispezione per la conduzione dell'ispezione in loco. Il mandato d'ispezione contiene le informazioni specificate nel paragrafo 42 della II Parte del Protocollo. 55. Il Direttore generale notifica l'ispezione allo Stato Parte da ispezionare almeno 24 prima dell'arrivo previsto della squadra ispettiva al punto di entrata, in conformita' al paragrafo 43 della II Parte del Protocollo. Conduzione di un'ispezione in sito 56. Ciascun Stato Parte autorizza l'Organizzazione a procedere ad un'ispezione in loco sul suo territorio o in luoghi sotto la sua giurisdizione o il suo controllo in conformita' alle disposizioni del presente Trattato e del Protocollo. Tuttavia nessun Stato Parte e' tenuto ad accettare ispezioni in loco simultanee sul suo territorio o in tali luoghi. 57. In conformita' alle disposizioni del presente Trattato e del Protocollo, lo Stato Parte ispezionato ha: (a) il diritto e l'obbligo di fare ogni ragionevole sforzo per dimostrare la sua osservanza del presente Trattato ed a tal fine, consentire alla squadra ispettiva di espletare il suo mandato; (b) il diritto di prendere le misure che giudica necessarie per tutelare interessi di sicurezza nazionale ed evitare la divulgazione di informazioni confidenziali estranee allo scopo dell'ispezione; (c) l'obbligo di consentire l'accesso, nell'ambito della zona d'ispezione, unicamente al fine di accertare i fatti pertinenti allo scopo dell'ispezione, in considerazione delle disposizioni del capoverso (b) e di ogni obbligo costituzionale che potrebbe dover soddisfare in materia di diritti di proprieta', perquisizione o sequestro; (d) l'obbligo di non invocare il presente paragrafo o il paragrafo 88 della II Parte del Protocollo per occultare qualsiasi inadempienza degli obblighi che gli incombono in base all'Articolo I; (e) l'obbligo di non impedire alla squadra ispettiva di spostarsi all'interno della zona d'ispezione e di svolgere attivita' d'ispezione in conformita' al presente Trattato ed al Protocollo. L'"accesso", nel contesto di un'ispezione in loco, significa sia l'accesso fisico della squadra ispettiva e delle sue attrezzature d'ispezione nella zona d'ispezione, sia la conduzione delle attivita' ispettive nella stessa zona. 58. L'ispezione in loco sara' condotta nel modo meno intrusivo possibile e compatibilmente con l'esecuzione del mandato d'ispezione nei termini stabiliti e con l'efficacia richiesta. Ove possibile, la squadra ispettiva iniziera' con le procedure meno intrusive, continuando con quelle piu' intrusive solo se ritiene necessario raccogliere adeguate informazioni per chiarire i dubbi circa l'eventuale inosservanza del presente Trattato. Gli ispettori ricercano unicamente le informazioni ed i dati necessari ai fini dell'ispezione, curando di interferire il meno possibile con le normali operazioni dello Stato Parte ispezionato. 59. Lo Stato Parte ispezionato assiste la squadra ispettiva durante tutta l'ispezione in loco ed agevola il suo compito. 60. Se lo Stato Parte ispezionato agendo in conformita' ai paragrafi 86 e 96 della II Parte del Protocollo, limita l'accesso all'interno della zona d'ispezione, esso dovra' fare tutto quanto gli e' ragionevolmente possibile, in consultazione con la squadra ispettiva, per dimostrare con altri mezzi il suo rispetto del presente Trattato. Osservatori 61. La partecipazione degli osservatori e' regolamentata come segue: a) con riserva dell'accordo dello Stato Parte ispezionato, lo Stato Parte richiedente puo' inviare un rappresentante ad osservare lo svolgimento dell'ispezione in loco, che dovra' essere cittadino sia dello Stato Parte richiedente sia di Stato Parte terzo; (b) lo Stato Parte ispezionato notifica al Direttore generale entro 12 ore dopo l'approvazione dell'ispezione in loco da parte del Consiglio esecutivo, la sua accettazione o il suo rifiuto dell'osservatore proposto; (c) in caso di accettazione, lo Stato Parte ispezionato concede l'accesso all'osservatore secondo il Protocollo; (d) lo Stato Parte ispezionato, di regola accetta l'osservatore proposto, ma qualora lo rifiuti, questo fatto deve essere riportato nel rapporto d'ispezione. Quando piu' Stati Parte richiedono un'ispezione, gli osservatori che vi partecipano non possono essere piu' di tre. Rapporti sull'ispezione in loco 62. I rapporti d'ispezione contengono: (a) una descrizione delle attivita' svolte dalla squadra ispettiva; (b) i fatti attinenti allo scopo dell'ispezione che sono stati accertati dalla squadra d'ispezione; (c) un resoconto dell'assistenza fornita durante l'ispezione in loco; (d) una descrizione concreta della portata dell'accesso concesso, compresi i mezzi alternativi forniti alla squadra durante l'ispezione in loco; (e) ogni altro particolare pertinente ai fini' dell'ispezione. Se vi sono osservazioni divergenti degli ispettori, esse possono essere riprodotte in un allegato al rapporto. 63. Il Direttore generale puo' mette a disposizione dello Stato Parte ispezionato, progetti di rapporti d'ispezione. Lo Stato Parte ispezionato ha diritto di far pervenire al Direttore generale entro 48 ore le sue osservazioni e spiegazioni e di indicare le informazioni ed i dati che a suo parere sono estranei allo scopo dell'ispezione e che non dovrebbero essere divulgati fuori dal Segretariato tecnico. Il Direttore generale esamina le proposte di modifiche del progetto di rapporto d'ispezione effettuato dallo Stato Parte ispezionato e, per quanto possibile, le incorpora nel progetto. Il Direttore generale include inoltre in un annesso al rapporto d'ispezione i commenti e le spiegazioni fornite dallo Stato Parte ispezionato. 64. Il Direttore generale trasmette rapidamente il rapporto d'ispezione allo Stato Parte richiedente, allo Stato Parte ispezionato, al Consiglio esecutivo ed a tutti gli altri Stati Parte. Il Direttore generale trasmette quindi rapidamente al Consiglio esecutivo ed a tutti gli altri Stati Parte i risultati delle analisi di campioni fatte nei laboratori designati in conformita' al paragrafo 104 della II Parte del Protocollo, i dati pertinenti del Sistema di monitoraggio internazionale, la valutazione dello Stato Parte richiedente e quella dello Stato Parte ispezionato, nonche' ogni altra informazione che il Direttore generale giudica pertinente. Per quanto concerne il rapporto interinale sull'andamento dell'ispezione di cui al paragrafo 47, il Direttore generale lo trasmette al Consiglio esecutivo entro il termine stabilito in detto paragrafo. 65. Il Consiglio esecutivo, secondo i suoi poteri e la sue funzioni, riesamina il rapporto d'ispezione ed ogni documento fornito ai sensi del paragrafo 64 e valuta qualsiasi dubbio per decidere se: (a) vi e' stata un'inadempienza del presente Trattato; (b) vi e' stato abuso del diritto di richiedere un'ispezione in sito. 66. Se, agendo in conformita' ai suoi poteri e funzioni, il Consiglio esecutivo perviene alla conclusione che potrebbe essere necessario dare ulteriormente seguito alla questione in funzione del paragrafo 65, esso adotta le misure appropriate secondo l'Articolo V. Richieste d'ispezione in sito temerarie o abusive 67. Se il Consiglio esecutivo non approva l'ispezione in sito giudicando che la richiesta d'ispezione in sito e' temeraria o abusiva, o se pone fine all'ispezione per le stesse ragioni, il Consiglio esecutivo considera e decide se applicare misure appropri- ate per rimediare alla situazione, ivi comprese le seguenti: (a) invitare lo Stato Parte richiedente a pagare i costi di qualsiasi preparativo effettuato dal Segretariato Tecnico; (b) sospendere il diritto dello Stato Parte richiedente di chiedere un'ispezione in loco per un periodo di tempo che potra' esso stesso determinare; (c) sospende il diritto dello Stato Parte richiedente di essere rappresentato al Consiglio esecutivo per un determinato periodo di tempo. E. MISURE PER RAFFORZARE LA FIDUCIA 68. In vista di: (a) contribuire a risolvere in tempo utile qualsiasi preoccupazione relativa all'osservanza del Trattato, che potrebbe derivare dall'interpretazione erronea dei dati di verifica relativi alle esplosioni chimiche; e (b) fornire assistenza per la calibratura delle stazioni che fanno parte della rete di componenti del Sistema di monitoraggio internazionale, ciascun Stato Parte s'impegna a cooperare con l'Organizzazione e con altri Stati Parti per l'applicazione delle misure pertinenti enunci- ate nella Parte III del Protocollo.