(Trattato- art. IV)
                             ARTICOLO IV 
                              VERIFICA 
                      A. DISPOSIZIONI GENERALI 
1.  Per  verificare  il  rispetto  delle  disposizioni  del  presente
Trattato, e' istituito un sistema di  verifica  basato  sui  seguenti
elementi: 
(a) un sistema internazionale di monitoraggio; 
(b) consultazione e chiarimenti; 
(c) ispezioni in loco; e 
(d) misure per rafforzare la fiducia. 
Al momento dell'entrata in vigore del presente Trattato,  il  sistema
di verifica deve essere in grado di  corrispondere  ai  requisiti  di
verifica del presente Trattato. 
2. Le attivita' di verifica si basano su informazioni obiettive, sono
limitate all'oggetto del presente  Trattato  e  sono  effettuate  nel
completo rispetto della sovranita' degli Stati Parte e nel modo  meno
intrusivo  possibile,  compatibilmente  con  il  conseguimento  degli
obiettivi nei termini stabiliti e con l'efficacia richiesta.  Ciascun
Stato Parte si astiene da qualsiasi abuso del diritto di verifica. 
3. Ciascun Stato Parte s'impegna, ai sensi del  presente  Trattato  a
cooperare, attraverso la sua autorita' nazionale istituita secondo il
paragrafo 4 dell'articolo III, con l'Organizzazione e con altri Stati
Parte  per  facilitare  la  verifica  dell'osservanza  dal   presente
Trattato, in particolare: 
(a) creando i dispositivi necessari per partecipare  alle  misure  di
verifica e stabilendo le comunicazioni necessarie; 
(b) fornendo i dati ottenuti dalle stazioni nazionali che fanno parte
del Sistema internazionale di monitoraggio; 
(c) partecipando, come opportuno, ad una procedura di consultazione e
di chiarimento; 
(d) autorizzando le ispezioni in loco; 
(e) partecipando, come opportuno, a misure per rafforzare la fiducia. 
4. Tutti gli Stati Parte, a prescindere  dai  loro  mezzi  tecnici  e
finanziari, hanno, in condizioni di parita' un diritto di verifica  e
l'obbligo di accettare la verifica. 
5. Ai fini del presente Trattato, non e' vietato ad alcun Stato Parte
di utilizzare informazioni, ottenute con i mezzi tecnici nazionali di
verifica compatibilmente con i principi generalmente riconosciuti del
diritto  internazionale,  ivi  compreso  quello  del  rispetto  della
sovranita' degli Stati. 
6. Fatto salvo il diritto degli Stati Parte di  proteggere  impianti,
attivita'  o  localizzazioni  sensibili  non  attinenti  al  presente
Trattato, gli Stati Parte non ostacolano gli elementi del sistema  di
verifica del  Trattato  o  i  mezzi  tecnici  nazionali  di  verifica
utilizzati secondo il paragrafo 5. 
7. Ciascun Stato Parte ha diritto di prendere misure per tutelare gli
impianti sensibili e impedire la divulgazione di informazioni e  dati
confidenziali non attinenti al presente Trattato. 
8. Inoltre, saranno prese tutte le misure necessarie  per  proteggere
la confidenzialita' di qualsiasi informazione relativa ad attivita' e
strutture  civili  e  militari,  ottenuta  durante  le  attivita'  di
verifica. 
9.  Fatto  salvo   il   paragrafo   8,   le   informazioni   ottenute
dall'Organizzazione nell'ambito del sistema di verifica istituito dal
presente Trattato sono  a  disposizione  di  tutti  gli  Stati  Parte
secondo le  disposizioni  pertinenti  del  presente  Trattato  e  del
Protocollo. 
10. Le disposizioni del presente Trattato  non  saranno  interpretate
nel senso di limitare lo scambio internazionale  di  dati  per  scopi
scientifici. 
11. Ciascun Stato Parte s'impegna a cooperare con l'Organizzazione  e
con altri Stati Parte per migliorare il sistema  di  verifica  e  per
esaminare le possibilita' offerte da altre tecnologie di monitoraggio
addizionali a livello di verifica come  il  rilevamento  dell'impulso
elettromagnetico  o  il  monitoraggio  via  satellite,  in  vista  di
sviluppare, se del caso, misure specifiche per potenziare l'efficacia
ed il rendimento delle operazioni  di  verifica  dell'esecuzione  del
Trattato. Una volta decise, queste misure possono essere  incorporate
nelle disposizioni esistenti del Protocollo o sotto forma di  sezioni
addizionali del Protocollo, in conformita' all'Articolo VII,  oppure,
se del caso, essere indicate nei manuali operativi in conformita'  al
paragrafo 44 dell'Articolo II. 
12. Gli  Stati  Parte  s'impegnano  a  promuovere  tra  di  loro  una
cooperazione che faciliti e consenta la loro  partecipazione  ad  uno
scambio il piu' completo possibile sulle tecnologie utilizzate per la
verifica del presente Trattato, al fine di  consentire  a  tutti  gli
Stati Parte di consolidare l'attuazione  a  livello  nazionale  delle
misure di verifica e beneficiare dell'applicazione di tali tecnologie
per scopi pacifici. 
13. Le disposizioni del presente Trattato saranno attuate evitando di
intralciare lo sviluppo economico e tecnologico degli Stati Parte  ai
fini dello sviluppo dell'applicazione dell'energia  atomica  a  scopi
pacifici. 
   Responsabilita' in materia di verifica del Segretariato Tecnico 
14. Nell'adempiere alle proprie responsabilita' nell'area di verifica
specificata nel presente Trattato e nel Protocollo,  il  Segretariato
tecnico in cooperazione con gli Stati Parte,  ai  fini  del  presente
Trattato: 
(a) prende provvedimenti per ricevere  e  distribuire  i  dati  ed  i
rapporti attinenti alla verifica del  presente  Trattato  secondo  le
disposizioni  dello   stesso,   e   per   disporre   di   un'adeguata
infrastruttura di telecomunicazione mondiale; 
(b) nell'ambito delle sue attivita' regolari e tramite il suo  Centro
internazionale di dati che e' in linea di massima l'elemento centrale
del Segretariato tecnico  per  l'immagazzinaggio  l'elaborazione  dei
dati: 
(i) riceve e presenta le richieste di dati provenienti dal Sistema di
monitoraggio internazionale; 
(ii) riceve, come opportuno, i  dati  derivanti  dalla  procedura  di
consultazione e di chiarimento, dalle ispezioni in loco e dalle 
misure per rafforzare la fiducia; e 
(iii)  riceve  altri  dati  pertinenti  dagli  Stati  Parte  e  dalle
organizzazioni internazionali in conformita' al presente Trattato  ed
al Protocollo; 
(c) sovrintende, coordina ed assicura il funzionamento del Sistema di
monitoraggio internazionale e dei suoi componenti, nonche' del Centro
internazionale  di  dati  in   conformita'   ai   manuali   operativi
pertinenti; 
(d) nell'ambito delle sue attivita' regolari, elabora regolarmente  e
analizza i dati del  Sistema  di  monitoraggio  internazionale  e  fa
rapporto al riguardo secondo procedure convenute per  consentire  una
concreta  verifica  internazionale  dell'esecuzione  del  Trattato  e
contribuire  a  risolvere  tempestivamente  le  preoccupazioni  circa
l'osservanza delle disposizioni del Trattato; 
(e) mette a disposizione tutti i dati sia  allo  stato  naturale  che
elaborati, nonche' tutti i rapporti a tutti gli Stati Parte,  ciascun
Stato Parte assumendosi la  responsabilita'  dell'uso  dei  dati  del
Sistema internazionale di monitoraggio in conformita' al paragrafo  7
dell'Articolo II ed ai paragrafi 8 e 13 del presente Articolo; 
(f) fornisce a tutti gli  Stati  Parte,  in  condizioni  di  parita',
l'accesso libero e agevole a tutti i dati immagazzinati; 
(g) immagazzina tutti i dati sia allo stato naturale  che  elaborati,
nonche' tutti i documenti e rapporti; 
(h) coordina ed agevola le richieste di dati addizionali  provenienti
dal Sistema di monitoraggio internazionale; 
(i) coordina le richieste di  dati  addizionali  indirizzate  da  uno
Stato Parte ad un altro State Parte; 
(j) fornisce allo Stato che ne fa richiesta,  assistenza  e  supporto
tecnico per l'installazione ed il funzionamento  delle  strutture  di
monitoraggio e dei mezzi di comunicazione corrispondenti; 
(k) mette a disposizione di ogni Stato Parte che ne faccia  richiesta
le tecnologie utilizzate da se-stesso e dal suo Centro internazionale
di dati per compilare, immagazzinare, elaborare, ed analizzare i dati
relativi al sistema di verifica fare rapporto al riguardo; 
(l) controlla  e  valuta  la  prestazione  generale  del  Sistema  di
monitoraggio internazionale e del Centro internazionale di dati. 
15. Le procedure approvate di cui il  Segretariato  tecnico  si  deve
avvalere per adempiere  ai  suoi  compiti  in  materia  di  verifica,
menzionate  al  paragrafo  14  e  dettagliate  nel  Protocollo   sono
precisate nei manuali operativi pertinenti. 
              B. SISTEMA DI MONITORAGGIO INTERNAZIONALE 
16. Il Sistema di monitoraggio internazionale comprende gli  impianti
per il monitoraggio sismologico,  il  monitoraggio  dei  radionuclidi
compresi i laboratori omologati,  il  monitoraggio  idroacustico,  il
monitoraggio mediante rilevamento degli infrasuoni nonche' i mezzi di
comunicazione corrispondenti; esso beneficia del supporto del  Centro
internazionale di dati del Segretariato tecnico. 
17.  Il  Sistema  di  monitoraggio  internazionale  e'  posto   sotto
l'autorita'  del  Segretariato  tecnico.  Tutte   le   strutture   di
monitoraggio di questo sistema sono di  proprieta'  e  gestite  dagli
Stati  di  accoglienza  o  che  in  altro  modo  se  ne  assumono  la
responsabilita' in conformita' al Protocollo. 
18. Ciascun Stato  Parte  ha  diritto  di  partecipare  allo  scambio
internazionale di dati e di avere accesso a  tutti  i  dati  messi  a
disposizione del Centro internazionale di dati. Ciascun  Stato  Parte
coopera con il Centro internazionale di dati tramite la sua autorita'
nazionale. 
      Finanziamento del Sistema internazionale di monitoraggio 
19.  Per  quanto  riguarda  le  strutture  incorporate  nel   Sistema
internazionale di monitoraggio ed iscritte nelle Tavole 1-A, 2-A, 3 e
4 dell'Allegato 1 del Protocollo  ed  il  loro  funzionamento,  nella
misura in cui lo Stato interessato e l'Organizzazione hanno convenuto
di fornire dati al Centro internazionale di dati  in  conformita'  ai
requisiti tecnici enunciati nel Protocollo e  nei  manuali  operativi
pertinenti, l'Organizzazione, come specificato negli accordi o  nelle
intese ai sensi del paragrafo 4 della Parte I del Protocollo,  si  fa
carico dei costi delle seguenti operazioni: 
(a) installazione  di  nuove  strutture  e  miglioramento  di  quelle
esistenti, a meno che lo Stato che  ha  la  responsabilita'  di  tali
strutture non si faccia carico di tali costi; 
(b) il funzionamento e la manutenzione delle strutture del Sistema di
monitoraggio internazionale ivi compreso il mantenimento  della  loro
sicurezza materiale, se  del  caso,  e  l'applicazione  di  procedure
approvate di autenticazione dei dati; 
(c) la trasmissione dei dati (allo stato naturale  o  elaborati)  del
Sistema di monitoraggio internazionale al  Centro  internazionale  di
dati con  i  mezzi  piu'  diretti  e  produttivi  a  disponibili,  in
particolare  (e  se  necessario  mediante  snodi   di   comunicazione
appropriati) a  partire  da  stazioni  di  monitoraggio,  laboratori,
strutture  di  analisi  o  centri  nazionali  di  dati;   oppure   la
trasmissione di questi dati (compresi se  del  caso  i  campioni)  ai
laboratori ed alle attrezzature di analisi a partire  dalle  stazioni
di monitoraggio; 
(d) l'analisi dei campioni per conto dell'Organizzazione; 
20. Per le stazioni sismiche della rete  ausiliaria  riportate  nella
Tavola 1-B dell'Allegato  1  del  Protocollo,  l'Organizzazione  come
specificato negli accordi o nelle intese secondo il paragrafo 4 della
I Parte del Protocollo, si fara' carico unicamente dei costi relativi
a: 
(a) la trasmissione dei dati al Centro internazionale di dati; 
(b) l'autenticazione dei dati provenienti da tali stazioni; 
(c) il  potenziamento  delle  stazioni  per  adeguarle  ai  requisiti
tecnici richiesti, salvo se lo Stato responsabile di  tali  strutture
provvede ai costi relativi; 
(d) in caso di necessita', l'installazione di nuove stazioni ai  fini
del presente  Trattato  qualora  non  esistano  attualmente  adeguate
strutture, a meno che lo Stato che sara' responsabile di tali 
strutture non provveda esso stesso a detti costi; e 
(e) tutte le altre spese relative alla  fornitura  dei  dati  chiesti
dall'Organizzazione,   come   specificato   nei   manuali   operativi
pertinenti. 
21. L'Organizzazione si fara' anche carico dei costi per la fornitura
a ciascun Stato Parte dei rapporti e dei servizi che lo stesso  Stato
ha selezionato nella gamma standard del Centro internazionale di dati
secondo la sezione F della I Parte del Protocollo. Il  costo  per  la
preparazione  e  la  trasmissione  di  qualsiasi  dato   o   prodotto
addizionale e' a carico dello Stato Parte richiedente. 
22. Gli accordi o, se del caso le intese concluse con gli Stati Parte
o gli Stati che ospitano  o  si  assumono  la  responsabilita'  delle
strutture del Centro Dati Internazionale, includono  le  disposizioni
per il pagamento di tali costi. Tali disposizioni  possono  includere
modalita' secondo le quali uno Stato Parte si fa carico di una  parte
qualsiasi dei costi previsti ai paragrafi 19 (a) e 20 (c) e  (d)  per
le strutture che ospita o di cui  e'  responsabile,  beneficiando  in
cambio  di  un'adeguata  riduzione  del  suo  contributo  finanziario
all'Organizzazione. Tale riduzione non deve superare il 50 per  cento
del contributo finanziario dovuto da tale Stato Parte e potra' essere
ripartita su piu' anni consecutivi. Uno  Stato  Parte  puo'  dividere
questa riduzione con un altro Stato Parte mediante accordo  o  intesa
con lo stesso e con il consenso del Consiglio esecutivo. Gli  accordi
o le intese menzionate nel presente paragrafo  saranno  approvate  in
conformita' all'Articolo II, paragrafi 26 (h) e 38 (i) 
         Modifiche al Sistema internazionale di monitoraggio 
23. Tutte le misure di cui al paragrafo 11 che incidono  sul  Sistema
internazionale   di   monitoraggio   per    via    dell'aggiunta    o
dell'eliminazione di una o piu' tecnologie di  monitoraggio  saranno,
una volta decise, incorporate nel presente Trattato e nel  Protocollo
ai sensi dell'Articolo VII, paragrafi 1 a 6. 
24. Le seguenti modifiche che si propone di apportare al  Sistema  di
monitoraggio   internazionale   sono   considerate,    con    riserva
dell'accordo  degli  Stati  direttamente  interessati,  attinenti   a
questioni di natura amministrativa o tecnica ai fini dei paragrafi  7
e 8 dell'Articolo VII: 
(a)  modifiche  del   numero,   stabilito   nel   Protocollo,   delle
installazioni  che   utilizzano   una   determinata   tecnologia   di
monitoraggio; 
(b) modifiche da apportare  ad  altre  indicazioni  relative  ad  una
determinata installazione, come indicate nelle Tavole dell'Allegato 1
del   Protocollo    (in    particolare    lo    Stato    responsabile
dell'installazione;  la  localizzazione  dell'installazione,  la  sua
denominazione  o  tipo,  nonche'  la  sua  assegnazione   alla   rete
sismologica primaria o ausiliaria). 
In linea di massima, se il Consiglio Esecutivo  raccomanda  ai  sensi
del paragrafo ( (d) dell'Articolo VII l'adozione di  tali  modifiche,
dovra' anche raccomandare secondo il paragrafo 8  (g)  Articolo  VII,
che tali modifiche entrino in vigore non appena il Direttore generale
avra' notificato che sono state approvate. 
25. In caso di qualsiasi proposta formulata ai  sensi  del  paragrafo
24, il Direttore generale fa pervenire al Consiglio esecutivo ed agli
Stati Parte, oltre alle informazioni ed alla valutazione previste  al
paragrafo 8 (b), Articolo VII: 
(a) una valutazione tecnica della proposta, 
(b) un resoconto dell'impatto amministrativo e finanziario della 
proposta; e 
(c) un rapporto sulle  consultazioni  che  ha  avuto  con  gli  Stati
direttamente interessati dalla proposta, con l'indicazione  del  loro
eventuale accordo. 
                         Accordi temporanei 
26.   In   caso   di   avaria   significativa   o   irreparabile   di
un'installazione   di   monitoraggio   specificata    nelle    Tavole
dell'Allegato 1 del Protocollo, oppure al fine di far fronte  ad  una
riduzione temporanea del campo coperto dal servizio di  monitoraggio,
il Direttore generale previa  consultazione  e  con  l'accordo  degli
Stati direttamente interessati e  con  l'approvazione  del  Consiglio
esecutivo, stipula accordi temporanei di durata non superiore  ad  un
anno, rinnovabili una sola volta in caso di necessita', con l'accordo
del Consiglio esecutivo e degli Stati direttamente interessati.  Tali
accordi dovranno tuttavia evitare che il numero delle strutture oper-
ative del Sistema di monitoraggio  internazionale  superi  il  numero
prescritto per la rete in  oggetto;  essi  dovranno  conformarsi  per
quanto possibile ai requisiti tecnici ed  operativi  specificati  nel
manuale operativo per la rete in questione e dovranno essere  gestiti
entro i limiti dei crediti iscritti nel bilancio preventivo 
dell'Organizzazio 
ne.  Il  Direttore  generale  puo'  effettuare  ulteriori  passi  per
rimediare alla situazione e formulare proposte per risolverla in  via
definitiva. Il Direttore generale notifica tutte  le  Parti  di  ogni
decisione adottata ai sensi del presente paragrafo. 
          Intese di cooperazione con le strutture nazionali 
27.  Gli  Stati  Parte  possono  stabilire  separatamente  intese  di
cooperazione   con   l'Organizzazione   per   fornire    al    Centro
internazionale di dati, dati supplementari provenienti dalle stazioni
nazionali di monitoraggio  che  non  fanno  parte  ufficialmente  del
Sistema di monitoraggio internazionale. 
28. Tali intese di cooperazione possono essere stabilite come segue: 
(a) Su richiesta di uno Stato  Parte  e  a  spese  dello  stesso,  il
Segretariato tecnico fa quanto necessario  per  certificare  che  una
determinata  struttura  di  monitoraggio  e'  conforme  ai  requisiti
tecnici ed operativi specificati nei manuali operativi pertinenti per
le  installazioni  del  Sistema  di  monitoraggio  internazionale   e
provvede a far autenticare i dati relativi. Fatto salvo l'accordo del
Consiglio  esecutivo,  il   Segretariato   tecnico   designa   quindi
ufficialmente questa installazione in quanto installazione  nazionale
cooperativa.  Il  Segretariato  Tecnico  provvede   a   riconvalidare
adeguatamente la certificazione relativa; 
(b) Il Segretariato  tecnico  conserva  una  lista  aggiornata  delle
installazioni nazionali cooperative e la  distribuisce  a  tutti  gli
Stati Parte; 
(c) Se  richiesto  in  tal  senso  da  uno  Stato  Parte,  il  Centro
internazionale  di  dati  puo'  utilizzare  i  dati  provenienti   da
installazioni nazionali cooperative, per facilitare le  consultazioni
ed i chiarimenti nonche' l'esame delle richieste d'ispezione in loco; 
i costi di trasmissione di tali dati sono a  carico  di  detto  Stato
Parte. 
Le condizioni  in  cui  i  dati  complementari  provenienti  da  tali
strutture sono messi a disposizione del Centro ed in cui quest'ultimo
puo' chiedere la comunicazione di tali dati o  la  loro  trasmissione
accelerata o un chiarimento sono precisate nel manuale operativo  per
la rete di monitoraggio corrispondente. 
                   C. Consultazione e chiarimenti 
29. Fatto salvo il diritto di qualsiasi  Stato  Parte  di  richiedere
un'ispezione in loco, gli Stati Parte dovrebbero, ogni qualvolta cio'
sia possibile, innanzitutto fare ogni sforzo per chiarire e risolvere
tra di loro o attraverso l'Organizzazione ogni questione suscettibile
di causare preoccupazioni  circa  una  eventuale  inadempienza  degli
obblighi fondamentali del presente Trattato. 
30. Uno Stato Parte che riceve direttamente da un altro Stato  Parte,
una richiesta ai sensi del paragrafo 29, fornisce il chiarimento allo
Stato Parte richiedente il prima possibile ma in ogni caso  non  piu'
tardi di 48 ore dopo aver  ricevuto  la  richiesta.  Lo  Stato  Parte
richiedente e  gli  Stati  Parte  sollecitati  possono  informare  il
Consiglio esecutivo ed il Direttore generale della  richiesta  e  del
seguito che vi e' stato dato. 
31. Lo Stato Parte ha diritto di' chiedere  assistenza  al  Direttore
generale  per  chiarire  ogni  questione  suscettibile   di   causare
preoccupazioni  circa  un'eventuale   inadempienza   degli   obblighi
fondamentali del presente Trattato. 
32. Lo Stato Parte ha diritto di sollecitare il  Consiglio  esecutivo
ad ottenere da un altro Stato Parte  chiarimenti  su  ogni  questione
suscettibile   di   causare   preoccupazioni    circa    un'eventuale
inadempienza degli obblighi fondamentali del  presente  Trattato.  In
tal caso si applicheranno le disposizioni seguenti: 
(a) Il Consiglio esecutivo inoltra la  domanda  di  chiarimenti  allo
Stato Parte richiesto tramite il Direttore generale non piu' tardi di
24 ore dopo averla ricevuta; 
(b) Lo Stato Parte richiesto fornisce  il  chiarimento  al  Consiglio
esecutivo il prima possibile ma in ogni caso non oltre  48  ore  dopo
aver ricevuto la domanda; 
(c) Il Consiglio esecutivo prende nota del chiarimento e  lo  inoltra
allo Stato Parte richiedente non oltre 24 ore dopo averlo ricevuto; 
(d)  Lo  Stato  Parte  richiedente,   se   ritiene   il   chiarimento
insufficiente, ha diritto di sollecitare il  Consiglio  esecutivo  ad
ottenere ulteriori precisazioni dallo Stato Parte richiesto. 
Il Consiglio esecutivo informa senza indugio tutti  gli  altri  Stati
Parte su ogni domanda di chiarimenti ai sensi del presente  paragrafo
come pure ogni risposta fornita dallo Stato Parte richiesto. 
33. Lo  Stato  Parte  richiedente,  se  ritiene  che  il  chiarimento
ottenuto in base al  paragrafo  32  (d)  e'  insoddisfacente,  ha  il
diritto di sollecitare una  riunione  del  Consiglio  esecutivo  alla
quale gli Stati Parte coinvolti che non  sono  membri  del  Consiglio
esecutivo  hanno  diritto  di  partecipare.  In  tale  riunione,   il
Consiglio  esecutivo  esamina  la  questione  e   puo'   raccomandare
qualsiasi misura secondo l'Articolo V. 
                        D. ISPEZIONI IN LOCO 
                   Richiesta di ispezione in loco 
34. Ciascun Stato Parte ha diritto, in conformita' alle  disposizioni
del presente Articolo e della Parte II del  Protocollo,  di  chiedere
un'ispezione in loco sul territorio o in qualsiasi altro luogo  sotto
la giurisdizione o il  controllo  di  qualsiasi  Stato  Parte,  o  in
qualsiasi area che non dipende dalla giurisdizione o dal controllo di
uno Stato. 
35. Scopo esclusivo di un'ispezione in  loco  e'  di  determinare  se
l'esplosione sperimentale  di  un'arma  nucleare  o  qualsiasi  altra
esplosione nucleare e' stata svolta in violazione dell'Articolo I,  e
nella misura del possibile di raccogliere gli elementi  concreti  che
potrebbero contribuire ad individuare ogni eventuale trasgressore. 
36. Lo Stato Parte richiedente ha l'obbligo di contenere la richiesta
d'ispezione in loco nella portata del presente Trattato e di  fornire
nella richiesta le informazioni previste al paragrafo  37.  Lo  Stato
richiedente si asterra' da richieste d'ispezione prive di  fondamento
o abusive. 
37. La richiesta d'ispezione in loco si appoggia  sui  dati  raccolti
dal Sistema di monitoraggio internazionale, su tutte le  informazioni
tecniche pertinenti ottenute conformemente ai  principi  del  diritto
internazionale generalmente riconosciuti  con  i  mezzi  di  verifica
tecnici nazionali, o su  una  combinazione  di  questi  due  tipi  di
informazioni. La richiesta d'ispezione in loco  dovra'  contenere  le
informazioni previste al paragrafo 41 della II Parte del Protocollo. 
38. Lo Stato Parte richiedente sottopone la richiesta d'ispezione  in
loco al  Consiglio  esecutivo  e,  contemporaneamente,  al  Direttore
generale affinche' quest'ultimo vi dia immediatamente seguito. 
          Seguito dato ad una richiesta d'ispezione in loco 
39. Il Consiglio esecutivo, quando riceve la richiesta d'ispezione in
loco, procede immediatamente ad esaminarla. 
40. Il Direttore generale accusa ricevuta della richiesta d'ispezione
in loco indirizzata dallo Stato Parte richiedente entro  due  ore,  e
trasmette la stessa, entro sei ore, allo Stato Parte di cui si chiede
l'ispezione. Il Direttore generale si accerta  che  la  richiesta  e'
conforme ai requisiti specificati nel paragrafo 41 della Parte II del
Protocollo e, se  del  caso,  aiuta  lo  Stato  Parte  richiedente  a
presentare la richiesta; egli la comunica al  Consiglio  esecutivo  e
agli altri Stati Parte entro 24 ore. 
41. Se la richiesta d'ispezione in loco e' conforme ai requisiti,  il
Segretariato  tecnico  inizia  senza  indugio   i   preparativi   per
l'ispezione in loco. 
42. Il Direttore generale, nel ricevere una richiesta d'ispezione  in
loco riferentesi ad una zona d'ispezione sotto la giurisdizione o  il
controllo di uno Stato Parte, sollecita immediatamente un chiarimento
a quest'ultimo  al  fine  di  precisare  i  fatti  e  risolvere  ogni
preoccupazione espressa nella richiesta. 
43. Lo Stato Parte che riceve una richiesta di chiarimento  ai  sensi
del paragrafo 42 fornisce al Direttore generale le spiegazioni  e  le
informazioni pertinenti disponibili il prima possibile e non oltre 72
ore dopo aver ricevuto la domanda di chiarimenti. 
44. Prima che il Consiglio esecutivo adotti qualsiasi decisione circa
una  richiesta  d'ispezione  in  sito,  il  Direttore  generale   gli
trasmette  immediatamente   tutte   le   informazioni   supplementari
disponibili  presso  il  Sistema  di  monitoraggio  internazionale  o
fornite da uno Stato Parte, sull'evento specificato nella  richiesta,
compresi i chiarimenti ai sensi dei paragrafi 42 e 43,  nonche'  ogni
altra informazione del Segretariato tecnico che il Direttore generale
giudica pertinente o che e' richiesta dal Consiglio esecutivo. 
45. A  meno  che  lo  Stato  Parte  richiedente  non  ritiri  la  sua
inchiesta, considerando risolto il dubbio sollevato  nella  richiesta
d'ispezione in loco, il Consiglio esecutivo  decide  in  merito  alla
richiesta secondo il paragrafo 46. 
                  Decisioni del Consiglio Esecutivo 
46. Il Consiglio  esecutivo  prende  una  decisione  sulla  richiesta
d'ispezione in loco non oltre 96 ore dopo averla ricevuta dallo Stato
Parte richiedente. La decisione di approvare l'ispezione in  loco  ha
luogo  con  almeno  30  voti  favorevoli  di  membri  del   Consiglio
esecutivo. Se il  Consiglio  esecutivo  non  approva  l'ispezione,  i
preparativi sono interrotti e alla richiesta non e' dato seguito. 
47. Non piu' tardi  di  25  giorni  dopo  l'approvazione  secondo  il
paragrafo 46 di un'ispezione in loco, la squadra ispettiva  trasmette
al Consiglio esecutivo, tramite il Direttore  generale,  un  rapporto
sull'andamento dell'ispezione. 
Il prosieguo dell'ispezione e'  considerato  approvato  salvo  se  il
Consiglio esecutivo, non oltre 72 ore dopo aver ricevuto il  rapporto
interinale decide a  maggioranza  di  tutti  i  suoi  membri  di  non
proseguire l'ispezione. Se  il  Consiglio  esecutivo  decide  di  non
proseguire l'ispezione,  si  pone  fine  alla  stessa  e  la  squadra
ispettiva lascia la zona d'ispezione ed  il  territorio  dello  Stato
Parte ispezionato il prima possibile, in conformita' ai paragrafi 109
e 110 della II Parte del Protocollo. 
48. Nel corso  dell'ispezione  in  loco  la  squadra  ispettiva  puo'
proporre al Consiglio esecutivo, tramite  il  Direttore  generale  di
effettuare delle perforazioni.  Il  Consiglio  esecutivo  prende  una
decisione su tale proposta non oltre 72 ore dopo averla ricevuta.  La
decisione di approvare le perforazioni  e'  presa  a  maggioranza  di
tutti i membri del Consiglio esecutivo. 
49. La  squadra  ispettiva  puo'  chiedere  al  Consiglio  esecutivo,
tramite il Direttore generale, di prorogare la durata  dell'ispezione
per 70 giorni al massimo oltre il periodo di  60  giorni  specificato
nel paragrafo 4 della II Parte del Protocollo,  qualora  ritenga  che
tale proroga e' essenziale per espletare il suo mandato.  La  squadra
ispettiva deve indicare nella sua richiesta quale delle  attivita'  e
tecnologie elencate al paragrafo 69 della  II  Parte  del  Protocollo
essa intende effettuare durante il periodo di proroga.  Il  Consiglio
esecutivo decide riguardo alla proroga non oltre  72  ore  dopo  aver
ricevuto  la  richiesta.  La  decisione  di  approvare   la   proroga
dell'ispezione e' presa a maggioranza di tutti i membri del Consiglio
esecutivo. 
50. In ogni momento dopo l'approvazione del prosieguo  dell'ispezione
in  loco  secondo  il  paragrafo  47,  la  squadra   ispettiva   puo'
raccomandare  al  Consiglio  esecutivo,   attraverso   il   Direttore
generale, di porre  fine  all'ispezione.  Questa  raccomandazione  e'
considerata approvata salvo se il Consig1io esecutivo, non  oltre  72
ore dopo averla ricevuta, decide a maggioranza di due terzi di  tutti
i membri di non approvare la  chiusura  dell'ispezione.  In  caso  di
chiusura  dell'ispezione,  la  squadra  ispettiva  lascia   la   zona
dell'ispezione ed il territorio  dello  Stato  Parte  ispezionato  il
prima possibile in conformita' ai paragrafi 109 e 110 della II  Parte
del Protocollo. 
51. Lo Stato Parte richiedente e lo Stato  Parte  di  cui  si  chiede
l'ispezione possono  partecipare  alle  deliberazioni  del  Consiglio
esecutivo  sull'ispezione  in  loco  senza  votare.  Lo  Stato  Parte
richiedente e lo Stato Parte ispezionato  possono  anche  partecipare
senza  votare  a  qualsiasi  ulteriore  deliberazione  del  Consiglio
esecutivo relativa all'ispezione. 
52. Il Direttore generale informa entro 24 ore tutti gli Stati  Parte
di ogni decisione presa dal Consiglio esecutivo secondo  i  paragrafi
da 46 a 50, nonche'  di  tutti  i  rapporti,  proposte,  richieste  e
raccomandazioni  indirizzate  a  quest'ultimo  in   base   ai   sopra
menzionati paragrafi. 
Seguito di un'approvazione del Consiglio esecutivo circa un'ispezione
                               in loco 
53. L'ispezione in loco approvata dal Consiglio esecutivo e' condotta
senza indugio  ed  in  conformita'  alle  disposizioni  del  presente
Trattato e del Protocollo da  una  squadra  ispettiva  designata  dal
Direttore generale. La squadra ispettiva giunge al punto  di  entrata
non oltre sei giorni dopo che il Consiglio esecutivo ha  ricevuto  la
richiesta d'ispezione in loco dallo Stato Parte richiedente. 
54. Il Direttore generale rilascia  un  mandato  d'ispezione  per  la
conduzione dell'ispezione in loco. Il mandato d'ispezione contiene le
informazioni  specificate  nel  paragrafo  42  della  II  Parte   del
Protocollo. 
55. Il Direttore generale notifica l'ispezione allo  Stato  Parte  da
ispezionare  almeno  24  prima  dell'arrivo  previsto  della  squadra
ispettiva al punto di entrata, in conformita' al paragrafo  43  della
II Parte del Protocollo. 
                 Conduzione di un'ispezione in sito 
56. Ciascun Stato Parte autorizza  l'Organizzazione  a  procedere  ad
un'ispezione in loco sul suo territorio o  in  luoghi  sotto  la  sua
giurisdizione o il suo controllo in conformita' alle disposizioni del
presente Trattato e del Protocollo. Tuttavia nessun  Stato  Parte  e'
tenuto ad accettare ispezioni in loco simultanee sul suo territorio o
in tali luoghi. 
57. In conformita' alle disposizioni  del  presente  Trattato  e  del
Protocollo, lo Stato Parte ispezionato ha: 
(a) il diritto e  l'obbligo  di  fare  ogni  ragionevole  sforzo  per
dimostrare la sua osservanza del presente Trattato  ed  a  tal  fine,
consentire alla squadra ispettiva di espletare il suo mandato; 
(b) il diritto di prendere  le  misure  che  giudica  necessarie  per
tutelare interessi di sicurezza nazionale ed evitare la  divulgazione
di informazioni confidenziali estranee allo scopo dell'ispezione; 
(c)  l'obbligo  di  consentire  l'accesso,  nell'ambito  della   zona
d'ispezione, unicamente al fine di accertare i fatti pertinenti  allo
scopo  dell'ispezione,  in  considerazione  delle  disposizioni   del
capoverso (b) e di ogni obbligo  costituzionale  che  potrebbe  dover
soddisfare in materia  di  diritti  di  proprieta',  perquisizione  o
sequestro; 
(d) l'obbligo di non invocare il presente paragrafo o il paragrafo 88
della II Parte del Protocollo per  occultare  qualsiasi  inadempienza
degli obblighi che gli incombono in base all'Articolo I; 
(e) l'obbligo di non impedire alla  squadra  ispettiva  di  spostarsi
all'interno  della  zona  d'ispezione   e   di   svolgere   attivita'
d'ispezione in conformita' al presente Trattato ed al Protocollo. 
L'"accesso", nel contesto di  un'ispezione  in  loco,  significa  sia
l'accesso fisico della squadra ispettiva  e  delle  sue  attrezzature
d'ispezione nella zona d'ispezione, sia la conduzione delle attivita'
ispettive nella stessa zona. 
58. L'ispezione in  loco  sara'  condotta  nel  modo  meno  intrusivo
possibile e compatibilmente con l'esecuzione del mandato  d'ispezione
nei termini stabiliti e con l'efficacia richiesta. Ove possibile,  la
squadra  ispettiva  iniziera'  con  le  procedure   meno   intrusive,
continuando con quelle piu'  intrusive  solo  se  ritiene  necessario
raccogliere  adeguate  informazioni  per  chiarire  i   dubbi   circa
l'eventuale  inosservanza  del  presente  Trattato.   Gli   ispettori
ricercano unicamente le informazioni ed  i  dati  necessari  ai  fini
dell'ispezione, curando di  interferire  il  meno  possibile  con  le
normali operazioni dello Stato Parte ispezionato. 
59. Lo Stato Parte ispezionato assiste la squadra  ispettiva  durante
tutta l'ispezione in loco ed agevola il suo compito. 
60. Se lo Stato Parte ispezionato agendo in conformita' ai  paragrafi
86 e 96 della II Parte del Protocollo, limita  l'accesso  all'interno
della  zona  d'ispezione,  esso  dovra'  fare  tutto  quanto  gli  e'
ragionevolmente possibile, in consultazione con la squadra ispettiva,
per dimostrare con altri mezzi il suo rispetto del presente Trattato. 
                             Osservatori 
61. La partecipazione degli osservatori e' regolamentata come segue: 
a) con riserva dell'accordo dello Stato Parte ispezionato,  lo  Stato
Parte richiedente puo' inviare  un  rappresentante  ad  osservare  lo
svolgimento dell'ispezione in loco, che dovra' essere  cittadino  sia
dello Stato Parte richiedente sia di Stato Parte terzo; 
(b) lo Stato Parte ispezionato notifica al Direttore  generale  entro
12 ore dopo  l'approvazione  dell'ispezione  in  loco  da  parte  del
Consiglio  esecutivo,  la  sua  accettazione   o   il   suo   rifiuto
dell'osservatore proposto; 
(c) in caso di  accettazione,  lo  Stato  Parte  ispezionato  concede
l'accesso all'osservatore secondo il Protocollo; 
(d) lo Stato  Parte  ispezionato,  di  regola  accetta  l'osservatore
proposto, ma qualora lo rifiuti, questo fatto deve  essere  riportato
nel rapporto d'ispezione. 
Quando piu' Stati Parte richiedono un'ispezione, gli osservatori  che
vi partecipano non possono essere piu' di tre. 
                   Rapporti sull'ispezione in loco 
62. I rapporti d'ispezione contengono: 
(a) una descrizione delle attivita' svolte dalla squadra ispettiva; 
(b) i fatti  attinenti  allo  scopo  dell'ispezione  che  sono  stati
accertati dalla squadra d'ispezione; 
(c) un resoconto dell'assistenza fornita durante l'ispezione in loco; 
(d) una descrizione concreta  della  portata  dell'accesso  concesso,
compresi i mezzi alternativi forniti alla squadra durante l'ispezione
in loco; 
(e) ogni altro particolare pertinente ai fini' dell'ispezione. 
Se vi sono osservazioni  divergenti  degli  ispettori,  esse  possono
essere riprodotte in un allegato al rapporto. 
63. Il Direttore generale puo' mette a disposizione dello Stato Parte
ispezionato,  progetti  di  rapporti  d'ispezione.  Lo  Stato   Parte
ispezionato ha diritto di far pervenire al Direttore  generale  entro
48  ore  le  sue  osservazioni  e  spiegazioni  e  di   indicare   le
informazioni ed i dati che a suo  parere  sono  estranei  allo  scopo
dell'ispezione e  che  non  dovrebbero  essere  divulgati  fuori  dal
Segretariato tecnico. Il Direttore generale esamina  le  proposte  di
modifiche del progetto di rapporto d'ispezione effettuato dallo Stato
Parte ispezionato e, per quanto possibile, le incorpora nel progetto. 
Il Direttore generale include  inoltre  in  un  annesso  al  rapporto
d'ispezione i commenti e le spiegazioni  fornite  dallo  Stato  Parte
ispezionato. 
64.  Il  Direttore  generale  trasmette   rapidamente   il   rapporto
d'ispezione  allo  Stato  Parte   richiedente,   allo   Stato   Parte
ispezionato, al Consiglio esecutivo ed a tutti gli altri Stati Parte. 
Il Direttore  generale  trasmette  quindi  rapidamente  al  Consiglio
esecutivo ed a tutti gli altri Stati Parte i risultati delle  analisi
di  campioni  fatte  nei  laboratori  designati  in  conformita'   al
paragrafo 104 della II Parte del Protocollo, i  dati  pertinenti  del
Sistema di monitoraggio internazionale, la  valutazione  dello  Stato
Parte richiedente e quella dello  Stato  Parte  ispezionato,  nonche'
ogni altra informazione che il Direttore generale giudica pertinente. 
Per   quanto   concerne   il   rapporto   interinale   sull'andamento
dell'ispezione di cui al  paragrafo  47,  il  Direttore  generale  lo
trasmette al Consiglio esecutivo entro il termine stabilito in  detto
paragrafo. 
65. Il Consiglio esecutivo, secondo i suoi poteri e la sue  funzioni,
riesamina il rapporto d'ispezione ed ogni documento fornito ai  sensi
del paragrafo 64 e valuta qualsiasi dubbio per decidere se: 
(a) vi e' stata un'inadempienza del presente Trattato; 
(b) vi e' stato abuso del diritto di richiedere un'ispezione in sito. 
66. Se, agendo in conformita' ai suoi poteri e funzioni, il Consiglio
esecutivo perviene alla conclusione che  potrebbe  essere  necessario
dare ulteriormente seguito alla questione in funzione  del  paragrafo
65, esso adotta le misure appropriate secondo l'Articolo V. 
          Richieste d'ispezione in sito temerarie o abusive 
67. Se  il  Consiglio  esecutivo  non  approva  l'ispezione  in  sito
giudicando che la  richiesta  d'ispezione  in  sito  e'  temeraria  o
abusiva, o se pone fine  all'ispezione  per  le  stesse  ragioni,  il
Consiglio esecutivo considera e decide se applicare misure  appropri-
ate per rimediare alla situazione, ivi comprese le seguenti: 
(a) invitare lo Stato Parte richiedente a pagare i costi di qualsiasi
preparativo effettuato dal Segretariato Tecnico; 
(b) sospendere il diritto dello Stato Parte richiedente  di  chiedere
un'ispezione in loco per un periodo di tempo che potra'  esso  stesso
determinare; 
(c) sospende il diritto  dello  Stato  Parte  richiedente  di  essere
rappresentato al Consiglio esecutivo per un  determinato  periodo  di
tempo. 
                 E. MISURE PER RAFFORZARE LA FIDUCIA 
    68. In vista di: 
(a) contribuire a risolvere in tempo utile  qualsiasi  preoccupazione
relativa  all'osservanza  del   Trattato,   che   potrebbe   derivare
dall'interpretazione erronea dei dati di verifica relativi alle 
esplosioni chimiche; e 
(b) fornire assistenza per la calibratura delle  stazioni  che  fanno
parte  della  rete  di  componenti  del   Sistema   di   monitoraggio
internazionale, 
ciascun Stato Parte s'impegna a cooperare con l'Organizzazione e  con
altri Stati Parti per l'applicazione delle misure pertinenti  enunci-
ate nella Parte III del Protocollo.