(Trattato- art. V)
                             ARTICOLO V 
MISURE PER RIMEDIARE AD UNA SITUAZIONE E GARANTIRE IL RISPETTO 
     DELLE DISPOSIZIONI DEL TRATTATO, SANZIONI COMPRESE 
1. La Conferenza in considerazione tra l'altro delle  raccomandazioni
del Consiglio esecutivo, prende le misure  necessarie  enunciate  nei
paragrafi 2 e 3 per assicurare l'osservanza del presente  Trattato  e
rimediare a qualsiasi situazione che contravviene  alle  disposizioni
del presente Trattato. 
2. Qualora uno Stato Parte sia stato richiesto dalla Conferenza o dal
Consiglio esecutivo di porre rimedio ad una  situazione  che  solleva
dei problemi circa l'osservanza del Trattato, ma non  ottempera  alla
richiesta nel termine  stabilito,  la  Conferenza  puo'  decidere  di
limitare o di sospendere l'esercizio dei diritti e privilegi  di  cui
lo Stato Parte gode in base al presente Trattato  fino  a  quando  la
Conferenza non decide diversamente. 
3. Nei casi in cui l'oggetto e le  finalita'  del  presente  Trattato
potrebbero essere pregiudicati  per  via  di  una  inadempienza  agli
obblighi fondamentali stabiliti  dallo  stesso,  la  Conferenza  puo'
raccomandare agli Stati Parte misure collettive conformi  al  diritto
internazionale. 
4. La Conferenza, o in alternativa il Consiglio esecutivo se il  caso
e' urgente, puo' sottoporre la questione, ivi comprese le 
informazioni pertinenti e le conclusioni, all'attenzione delle