ARTICOLO VI SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE 1. Qualora sorgano controversie concernenti l'applicazione o l'interpretazione del presente Trattato, esse saranno risolte secondo le disposizioni pertinenti del presente Trattato ed in conformita' alle disposizioni della Carta delle Nazioni Unite. 2. Quando una controversia sorge tra due o piu' Stati Parte, o tra uno o piu' Stati Parte e l'Organizzazione, in merito all'applicazione o all'interpretazione del presente Trattato, le parti interessate si consultano reciprocamente in vista di una soluzione rapida della controversia per mezzo di negoziazione o di altri mezzi pacifici, a discrezione delle parti, compreso il ricorso ad appropriati organi del presente Trattato nonche' il deferimento di comune accordo alla Corte Internazionale di Giustizia in conformita' allo Statuto della Corte. Le parti in causa tengono il Consiglio esecutivo informato delle azioni intraprese. 3. Il Consiglio esecutivo puo' contribuire alla soluzione di una controversia sorta riguardo all'applicazione o all'interpretazione del presente Trattato con qualunque mezzo che ritiene appropriato, compresa la profferta di buoni uffici raccomandando agli Stati Parte ad una controversia di ricercare una soluzione per mezzo di una procedura di loro scelta, sottoponendo la questione all'attenzione della Conferenza e raccomandando un limite di tempo per qualsiasi procedura approvata. 4. La Conferenza esamina, per quanto riguarda le controversie, le questioni sollevate dagli Stati Parte o sottoposte alla sua attenzione dal Consiglio esecutivo. Se lo ritiene opportuno, la Conferenza istituisce degli organi incaricati di contribuire alla soluzione delle controversie oppure affida questo compito al paragrafo 26 (j) dell'Articolo II. 5. La Conferenza ed il Consiglio esecutivo sono abilitati individualmente, fatta salva l'autorizzazione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, a chiedere alla Corte Internazionale di Giustizia di fornire un parere consultivo su qualsiasi questione giuridica che potrebbe sorgere nell'ambito delle attivita' dell'Organizzazione. A tal fine, sara' concluso un accordo tra l'Organizzazione e le Nazioni Unite ai sensi dell'Articolo II, paragrafo 38 (h). 6. Il presente Articolo non pregiudica gli Articoli IV e V.