(Trattato- art. VI)
                             ARTICOLO VI 
                    SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE 
1.  Qualora  sorgano  controversie   concernenti   l'applicazione   o
l'interpretazione del presente Trattato, esse saranno risolte secondo
le disposizioni pertinenti del presente Trattato  ed  in  conformita'
alle disposizioni della Carta delle Nazioni Unite. 
2. Quando una controversia sorge tra due o piu' Stati  Parte,  o  tra
uno o piu' Stati Parte e l'Organizzazione, in merito all'applicazione
o all'interpretazione del presente Trattato, le parti interessate  si
consultano reciprocamente in vista  di  una  soluzione  rapida  della
controversia per mezzo di negoziazione o di altri mezzi  pacifici,  a
discrezione delle parti, compreso il ricorso  ad  appropriati  organi
del presente Trattato nonche' il deferimento di comune  accordo  alla
Corte Internazionale di Giustizia in conformita' allo  Statuto  della
Corte. Le parti in causa tengono  il  Consiglio  esecutivo  informato
delle azioni intraprese. 
3. Il Consiglio esecutivo puo'  contribuire  alla  soluzione  di  una
controversia sorta riguardo  all'applicazione  o  all'interpretazione
del presente Trattato con qualunque mezzo  che  ritiene  appropriato,
compresa la profferta di buoni uffici raccomandando agli Stati  Parte
ad una controversia di ricercare  una  soluzione  per  mezzo  di  una
procedura di loro scelta, sottoponendo  la  questione  all'attenzione
della Conferenza e raccomandando un limite  di  tempo  per  qualsiasi
procedura approvata. 
4. La Conferenza esamina, per quanto  riguarda  le  controversie,  le
questioni  sollevate  dagli  Stati  Parte  o  sottoposte   alla   sua
attenzione dal Consiglio  esecutivo.  Se  lo  ritiene  opportuno,  la
Conferenza istituisce degli organi  incaricati  di  contribuire  alla
soluzione  delle  controversie  oppure  affida  questo   compito   al
paragrafo 26 (j) dell'Articolo II. 
5.  La  Conferenza  ed  il   Consiglio   esecutivo   sono   abilitati
individualmente, fatta salva l'autorizzazione dell'Assemblea Generale
delle  Nazioni  Unite,  a  chiedere  alla  Corte  Internazionale   di
Giustizia di fornire un  parere  consultivo  su  qualsiasi  questione
giuridica  che   potrebbe   sorgere   nell'ambito   delle   attivita'
dell'Organizzazione. A  tal  fine,  sara'  concluso  un  accordo  tra
l'Organizzazione e  le  Nazioni  Unite  ai  sensi  dell'Articolo  II,
paragrafo 38 (h). 
6. Il presente Articolo non pregiudica gli Articoli IV e V.