ARTICOLO VII EMENDAMENTI 1. In ogni momento dopo l'entrata in vigore del presente Trattato ogni Stato Parte puo' proporre emendamenti al presente Trattato, al Protocollo o agli Allegati al Protocollo. Ogni Stato Parte puo' inoltre proporre modifiche, secondo il paragrafo 7, al Protocollo o ai suoi Allegati. Le proposte di emendamenti sono soggette alle pro- cedure dei paragrafi 2 a 6. Le proposte di modifiche, secondo il paragrafo 7, sono soggette alle procedure al paragrafo 8. 2. La Proposta di emendamento puo' essere considerata ed approvata solo da una conferenza di emendamento. 3. Ogni proposta di emendamento sara' comunicata al Direttore generale che la divulghera' a tutti gli Stati Parte ed al Depositario e richiedera' il parere degli Stati Parte per sapere se una conferenza di emendamento deve essere convocata per esaminare la proposta. Se, non oltre 30 giorni dopo la distribuzione del testo della proposta, una maggioranza di Stati Parte informa il Direttore generale di essere favorevole ad un ulteriore esame della proposta, il Direttore generale convoca una conferenza di emendamento alla quale sono invitati tutti gli Stati Parte. 4. La conferenza di emendamento ha luogo immediatamente dopo una sessione ordinaria della Conferenza, a meno che tutti gli Stati Parte favorevoli alla convocazione della conferenza di emendamento non chiedano che abbia luogo prima. Una conferenza di emendamento non puo' aver luogo meno di 60 giorni dopo la distribuzione del testo della proposta. 5. Gli emendamenti sono adottati dalla conferenza di emendamento con il voto favorevole di una maggioranza di Stati Parte e senza che nessuno Stato Parte abbia espresso un voto negativo. 6. Gli emendamenti entrano in vigore, per tutti gli Stati Parte, il trentesimo giorno dopo il deposito degli strumenti di ratifica o di accettazione di tutti gli Stati che hanno votato a favore nella conferenza di emendamento. 7. Per garantire la fattibilita' e l'efficacia del presente Trattato, le Parti I e III del Protocollo e gli Allegati 1 e 2 del Protocollo possono essere oggetto di modifiche secondo il paragrafo 8 solo se le modifiche proposte concernono questioni di natura amministrativa o tecnica. Tutte le altre disposizioni del Protocollo e dei suoi Allegati non sono soggette a modifiche secondo il paragrafo 8. 8. Le modifiche proposte di cui al paragrafo 7 seguono la seguente procedura: (a) Il testo della proposta di modifica e' trasmesso al Direttore generale con le informazioni necessarie. Ogni Stato Parte ed il Direttore generale possono fornire informazioni complementari ai fini dell'esame della proposta. Il Direttore generale comunica sollecitamente tale proposta e informazioni a tutti gli Stati Parte, al Consiglio esecutivo ed al Depositario; (b) non oltre 60 giorni dopo averla ricevuta, il Direttore generale valuta la proposta per determinare le sue eventuali conseguenze sulle disposizioni e l'attuazione del presente Trattato e comunica queste informazioni a tutti gli Stati Parte ed al Consiglio esecutivo; (c) Il Consiglio esecutivo esamina la proposta alla luce di tutte le informazioni che ha a disposizione, ed in particolare accerta che la proposta si confa' ai requisiti del paragrafo 7. Non oltre 90 giorni dopo aver ricevuto la proposta il Consiglio esecutivo notifica a tutti gli Stati Parte la sua raccomandazione, accompagnata da adeguate spiegazioni, per esame. Gli Stati Parte ne accusano ricevuta entro 10 giorni; (d) Se il Consiglio esecutivo raccomanda a tutti gli Stati Parte di adottare la proposta, la stessa sara' considerata approvata se nessun Stato Parte solleva obiezioni entro 90 giorni dopo aver ricevuto la raccomandazione. Se il Consiglio esecutivo raccomanda di respingere la proposta, la stessa sara' considerata respinta se nessun Stato Parte si oppone a tale rigetto entro 90 giorni dopo aver ricevuto la raccomandazione; (e) Se la raccomandazione del Consiglio esecutivo non riscuote l'approvazione prevista al capoverso (d), la Conferenza si pronuncia nella sessione seguente sul merito di tale proposta, in particolare sul fatto di sapere se e' conforme ai requisiti del paragrafo 7; (f) Il Direttore generale notifica tutti gli Stati Parte ed il Depositario di qualsiasi decisione adottata in base al presente paragrafo; (g) Le modifiche approvate in base alla procedura di cui sopra entrano in vigore per tutti gli Stati Parte 180 giorni dopo la data in cui il Direttore generale ha notificato che sono state approvate, salvo se un altro termine e' raccomandato dal Consiglio esecutivo o stabilito dalla Conferenza.