(Trattato- art. VII)
                            ARTICOLO VII 
                             EMENDAMENTI 
1. In ogni momento dopo l'entrata in  vigore  del  presente  Trattato
ogni Stato Parte puo' proporre emendamenti al presente  Trattato,  al
Protocollo o agli Allegati  al  Protocollo.  Ogni  Stato  Parte  puo'
inoltre proporre modifiche, secondo il paragrafo 7, al  Protocollo  o
ai suoi Allegati. Le proposte di emendamenti sono soggette alle  pro-
cedure dei paragrafi 2 a 6. Le  proposte  di  modifiche,  secondo  il
paragrafo 7, sono soggette alle procedure al paragrafo 8. 
2. La Proposta di emendamento puo' essere  considerata  ed  approvata
solo da una conferenza di emendamento. 
3.  Ogni  proposta  di  emendamento  sara'  comunicata  al  Direttore
generale che la divulghera' a tutti gli Stati Parte ed al Depositario
e  richiedera'  il  parere  degli  Stati  Parte  per  sapere  se  una
conferenza di emendamento deve  essere  convocata  per  esaminare  la
proposta. Se, non oltre 30 giorni dopo  la  distribuzione  del  testo
della proposta, una maggioranza di Stati Parte informa  il  Direttore
generale di essere favorevole ad un ulteriore esame  della  proposta,
il Direttore generale convoca  una  conferenza  di  emendamento  alla
quale sono invitati tutti gli Stati Parte. 
4. La conferenza di emendamento  ha  luogo  immediatamente  dopo  una
sessione ordinaria della Conferenza, a meno che tutti gli Stati Parte
favorevoli alla convocazione  della  conferenza  di  emendamento  non
chiedano che abbia luogo prima. Una  conferenza  di  emendamento  non
puo' aver luogo meno di 60 giorni dopo  la  distribuzione  del  testo
della proposta. 
5. Gli emendamenti sono adottati dalla conferenza di emendamento  con
il voto favorevole di una maggioranza di  Stati  Parte  e  senza  che
nessuno Stato Parte abbia espresso un voto negativo. 
6. Gli emendamenti entrano in vigore, per tutti gli Stati  Parte,  il
trentesimo giorno dopo il deposito degli strumenti di ratifica  o  di
accettazione di tutti gli Stati  che  hanno  votato  a  favore  nella
conferenza di emendamento. 
7. Per garantire la fattibilita' e l'efficacia del presente Trattato,
le Parti I e III del Protocollo e gli Allegati 1 e 2  del  Protocollo
possono essere oggetto di modifiche secondo il paragrafo 8 solo se le
modifiche proposte concernono questioni di  natura  amministrativa  o
tecnica. Tutte le  altre  disposizioni  del  Protocollo  e  dei  suoi
Allegati non sono soggette a modifiche secondo il paragrafo 8. 
8. Le modifiche proposte di cui al paragrafo 7  seguono  la  seguente
procedura: 
(a) Il testo della proposta di modifica  e'  trasmesso  al  Direttore
generale con le informazioni  necessarie.  Ogni  Stato  Parte  ed  il
Direttore generale possono fornire informazioni complementari ai fini
dell'esame   della   proposta.   Il   Direttore   generale   comunica
sollecitamente tale proposta e informazioni a tutti gli Stati  Parte,
al Consiglio esecutivo ed al Depositario; 
(b) non oltre 60 giorni dopo averla ricevuta, il  Direttore  generale
valuta la proposta per determinare le sue eventuali conseguenze sulle
disposizioni e l'attuazione del presente Trattato e  comunica  queste
informazioni a tutti gli Stati Parte ed al Consiglio esecutivo; 
(c) Il Consiglio esecutivo esamina la proposta alla luce di tutte  le
informazioni che ha a disposizione, ed in particolare accerta che  la
proposta si confa' ai requisiti del paragrafo 7. Non oltre 90  giorni
dopo aver ricevuto la proposta  il  Consiglio  esecutivo  notifica  a
tutti  gli  Stati  Parte  la  sua  raccomandazione,  accompagnata  da
adeguate spiegazioni, per esame. Gli Stati Parte ne accusano ricevuta
entro 10 giorni; 
(d) Se il Consiglio esecutivo raccomanda a tutti gli Stati  Parte  di
adottare la proposta, la stessa sara' considerata approvata se nessun
Stato Parte solleva obiezioni entro 90 giorni dopo aver  ricevuto  la
raccomandazione. Se il Consiglio esecutivo raccomanda  di  respingere
la proposta, la stessa sara' considerata  respinta  se  nessun  Stato
Parte si oppone a tale rigetto entro 90 giorni dopo aver ricevuto  la
raccomandazione; 
(e) Se  la  raccomandazione  del  Consiglio  esecutivo  non  riscuote
l'approvazione prevista al capoverso (d), la Conferenza si  pronuncia
nella sessione seguente sul merito di tale proposta,  in  particolare
sul fatto di sapere se e' conforme ai requisiti del paragrafo 7; 
(f) Il Direttore generale  notifica  tutti  gli  Stati  Parte  ed  il
Depositario di qualsiasi  decisione  adottata  in  base  al  presente
paragrafo; 
(g) Le modifiche approvate  in  base  alla  procedura  di  cui  sopra
entrano in vigore per tutti gli Stati Parte 180 giorni dopo  la  data
in cui il Direttore generale ha notificato che sono state  approvate,
salvo se un altro termine e' raccomandato dal Consiglio  esecutivo  o
stabilito dalla Conferenza.