ARTICOLO VIII REVISIONE DEL TRATTATO 1. Salvo se diversamente deciso da una maggioranza di Stati Parte dieci anni dopo l'entrata in vigore del presente Trattato, una Conferenza di Stati Parte avra' luogo per esaminare il funzionamento e l'efficacia del presente Trattato in vista di accertare che gli obiettivi e gli scopi enumerati nel Preambolo e le disposizioni del Trattato sono in via di realizzazione. Tale revisione dovra' tener conto di tutte le innovazioni scientifiche e tecnologiche con rilevanza per il presente Trattato. In base alla richiesta di qualsiasi Stato Parte, la conferenza di revisione esamina la possibilita' di autorizzare la realizzazione di esplosioni nucleari nel sottosuolo per scopi pacifici. Se la conferenza di revisione de- cide mediante consenso che tali esplosioni nucleari possono essere autorizzate essa inizia senza indugio i suoi lavori in vista di raccomandare agli Stati Parte un emendamento al presente Trattato che impedisce di ricavare vantaggi militari da tali esplosioni nucleari. Ogni propo sta di emendamento a tal fine e' comunicata al Direttore generale da qualsiasi Stato Parte e sara' trattata secondo la procedura enunciata nelle relative disposizioni dell'Articolo VII. 2. In seguito, altre conferenze di revisione con lo stesso oggetto possono essere convocate ad intervalli di dieci anni, se la Conferenza cosi' decide, l'anno precedente, con la maggioranza richiesta per le questioni sostanziali. Una Conferenza sullo stesso oggetto puo' essere convocata dopo un intervallo inferiore a 10 anni, se la Conferenza cosi' decide secondo la procedura prevista per le questioni sostanziali. 3. Di regola, le conferenze di revisione hanno luogo immediatamente dopo la sessione annuale ordinaria della Conferenza prevista all'Articolo II.