(Trattato- art. VIII)
                            ARTICOLO VIII 
                       REVISIONE DEL TRATTATO 
1. Salvo se diversamente deciso da una  maggioranza  di  Stati  Parte
dieci anni dopo  l'entrata  in  vigore  del  presente  Trattato,  una
Conferenza di Stati Parte avra' luogo per esaminare il  funzionamento
e l'efficacia del presente Trattato in vista  di  accertare  che  gli
obiettivi e gli scopi enumerati nel Preambolo e le  disposizioni  del
Trattato sono in via di realizzazione. Tale  revisione  dovra'  tener
conto  di  tutte  le  innovazioni  scientifiche  e  tecnologiche  con
rilevanza per  il  presente  Trattato.  In  base  alla  richiesta  di
qualsiasi  Stato  Parte,  la  conferenza  di  revisione  esamina   la
possibilita' di autorizzare la realizzazione di  esplosioni  nucleari
nel sottosuolo per scopi pacifici. Se la conferenza di revisione  de-
cide mediante consenso che tali esplosioni  nucleari  possono  essere
autorizzate essa inizia senza indugio  i  suoi  lavori  in  vista  di
raccomandare agli Stati Parte un emendamento al presente Trattato che
impedisce di ricavare vantaggi militari da tali esplosioni nucleari. 
Ogni propo 
sta di emendamento a tal fine e' comunicata al Direttore generale  da
qualsiasi Stato Parte e sara' trattata secondo la procedura enunciata
nelle relative disposizioni dell'Articolo VII. 
2. In seguito, altre conferenze di revisione con  lo  stesso  oggetto
possono  essere  convocate  ad  intervalli  di  dieci  anni,  se   la
Conferenza  cosi'  decide,  l'anno  precedente,  con  la  maggioranza
richiesta per le questioni sostanziali. Una Conferenza  sullo  stesso
oggetto puo' essere convocata dopo un intervallo inferiore a 10 anni,
se la Conferenza cosi' decide secondo la procedura  prevista  per  le
questioni sostanziali. 
3. Di regola, le conferenze di revisione hanno  luogo  immediatamente
dopo  la  sessione  annuale  ordinaria  della   Conferenza   prevista
all'Articolo II.